Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32690 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. II, 12/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28429-2015 proposto da:

MULTIMEDICA HOLDING SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TRASTEVERE 259,

presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI BARTOLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO DE PACE;

– ricorrente –

contro

SORDINA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHINOTTO 1, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO MINUCCI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONIO GIROLAMO ALBARELLO, PATRIZIA

SPAZZINI;

– controricorrente –

nonchè contro

(OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1733/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere TEDESCO GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

La Multimedica Holding chiamava in giudizio la (OMISSIS) s.r.l..

Esponeva di avere acquistato dalla convenuta un acceleratore mobile di elettroni denominato LIAC per il trattamento radioterapico di tessuti neoplastici per il prezzo di Euro 1.012.000,00.

Denunciava che l’apparecchio aveva presentato da subito vizi di funzionamento ai quali non era stato posto rimedio nonostante ripetuti intervento di manutenzione.

Precisava che la venditrice aveva cessato l’attività di produzione dell’apparecchio, la cui assistenza tecnica era stata poi gestita dalla Sordina S.p.A..

Precisava ancora di avere inviato l’apparecchio presso la sede romana di tale ultima società, che l’aveva trattenuto oltre due mesi senza tuttavia risolvere i problemi di funzionamento.

Tanto premesso chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto d’acquisto e la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

La convenuta, costituendosi, contestava la domanda, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Sordina S.p.A. ai fini della eventuale rivalsa.

La Sordina si costituiva ed eccepiva la propria estraneità alla produzione e alla vendita dell’apparecchiatura.

La Multimedica Holding estendeva la domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti di Sordina S.p.A.

Il tribunale accoglieva la domanda di risoluzione e rigettava la domanda di risarcimento del danno; rigettava altresì le domande proposte contro la Sordina, sia quella della convenuta e sia quella dell’attrice.

Contro la sentenza proponeva appello la (OMISSIS) s.r.l..

La Multimedica si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata e formulando appello in via incidentale nei confronti di (OMISSIS), “nonchè nei confronti di Sordina S.p.A. a fini risarcitori”.

Il processo era dichiarato interrotto a seguito del fallimento dell’appellante principale (OMISSIS).

Eseguita la riassunzione, la Corte d’appello rigettava sia l’appello principale e sia l’appello incidentale.

In particolare, in merito all’appello incidentale, la corte rilevava “non può in questa sede che ancora respingersi la rinnovata domanda di risarcimento del danno rivolta con il gravame incidentale dal Multimedia Holding S.p.A. contro l’appellante principale ed anche contro Sordina S.p.A., non sussistendo quanto alla prima titolo utile in linea di fatto, e quando alla seconda neppure, e prima ancora, in linea di diritto. E’, per vero, non sono stati acquisiti elementi utili a far apprezzare il possibile danno derivante al gruppo ospedaliero privato dalla impossibile attuazione del progetto terapeutico dedicato a una particolare terapia oncologica a mezzo dell’acceleratore in questione, od eventualmente derivato da un (inevitabile) maggiore costo affrontato per altrimenti provvedersi di un’apparecchiatura radiante d genere similare. Quanto poi a Sordina, obbligata verso (OMISSIS), una volta divenuta cessionaria del brevetto con diritti e oneri connessi, a prestare unicamente attività di assistenza verso l’originario cliente di quella, non è configurabile alcuna sua responsabilità relativamente a un prodotto realizzato e venduto dalla società cedente con inefficiente di tipo componentistico/strutturale, e quali in concreto rilavatosi o risultate non emendabili e in ogni caso non rimediate”.

In aggiunta ai rilievi sopra trascritti, la corte di merito rilevava che “l’azione esercitata in giudizio dal compratore verso il venditore fosse quella di risoluzione del contratto per inadempimento, e solo in conseguente riflesso altresì di risarcimento, e che d’altro lato la convenuta aveva chiamato in causa Sordina S.p.A. in garanzia impropria mentre la pretesa rivolta dall’attrice (opinando in rito di volerne profittare) verso la terza chiamata concerneva un titolo affatto diverso, nuovo in causa quanto così inammissibile: quello cioè inerente alla assistenza curata dal marzo 2008 in avanti e che nella specie restava del tutto ininfluente in ordine alla risoluzione dovuta all’inadempimento accertato di G.M.”.

Per la cassazione della sentenza Multimedica ha proposto ricorso affidato a un unico motivo.

Sordina S.p.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con unico motivo di ricorso la Multimedica denuncia violazione dell’art. 106 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente si duole perchè la corte d’appello ha riconosciuto la diversità del titolo della propria domanda contro la terza chiamata rispetto a quello già dedotto in causa, escludendo, in base a tale rilievo, che la domanda di danni originariamente proposta contro la convenuta potesse estendersi nei confronti della Sordina.

Si sostiene che “il titolo dedotto a fondamento della domanda dell’attuale ricorrente verso Sordina non è l’inadempimento nella manutenzione ma la sussistenza dei vizi e delle anomalie lamentate, nonchè la responsabilità di Sordina per quanto di sua competenza (e dunque il medesimo titolo posto a fondamento della domanda principale e della chiamata in garanzia)”.

Il motivo è inammissibile.

La corte d’appello, nell’esaminare l’appello incidentale, con il quale fu riproposta la domanda di risarcimento del danno (che la ricorrente aveva inteso estendere nei confronti della terza chiamata), ha in primo luogo negato l’esistenza del danno, con una considerazione riferibile sia alla convenuta originaria, sia alla chiamata in causa. Ha quindi aggiunto che, per quanto riguardava la Sordina, prima ancora che per tale ragione, indicata come assenza di un “titolo utile in linea di fatto”, la domanda andava rigettata perchè non sussisteva “neppure, e prima ancora, titolo utile in linea di diritto”, non essendo già in astratto configurabile responsabilità del terzo rispetto a un “prodotto realizzato (e venduto) dalla società cedente”.

Ha poi aggiunto che la domanda proposta contro Sordina si fondava su un titolo diverso rispetto a quello dedotto in causa: quindi nuovo e “inammissibile”.

Ma appunto le considerazioni sulla diversità del titolo, oggetto esclusivo della censura sollevata con il ricorso e introdotte dalla corte con la frase “sarà del resto opportuno in proposito rammentare e rimarcare”, sono state proposte in linea teorica e aggiuntiva. La decisione negativa per l’attuale ricorrente trovava già nelle precedenti considerazioni adeguata e completa giustificazione (mancanza di un titolo che potesse giustificare, in linea di principio, una responsabilità della Sordina verso l’attuale ricorrente e mancata prova del danno).

Si sa che le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità (Cass. 10420/2005).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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