Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3269 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3269 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 2387-2017 proposto da:
BANCA MONTE RASCHI SIENA SPA in persona del Procuratore, C J•
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE NIAZZINI
142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCINZO ERNESTO
TRAGNO;
– ricorrente contro

LICCIARDELLO MAURO E FILIPPO & C SNC, LICCIARDELLO
MAURO, LICCIARDELLO FILIPPO), LICCIARDELLO MAURO;
– intimati –

c

T

Data pubblicazione: 09/02/2018

avverso la sentenza n. 1589/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 27/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento
in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
1. — Il Tribunale di Catania respingeva l’opposizione a decreto

ingiuntivo proposta da Licciardello Mauro e Fillippo & C. s.n.c. quale
debitrice principale e dai fideiussori Licciardello Mauro, nato nel 1917,
Hcciardello Mauro, nato nel 1973, e I,icciardello Filippo. Il decreto
ingiuntivo aveva ad oggetto il saldo debitore di un conto corrente acceso
dalla società; la somma ingiunta ammontava a C 13.413,23, oltre
interessi.
2. — Proposto gravame, la Corte di appello di Catania in data 27
ottobre 2016 riformava l’impugnata sentenza, revocando il decreto
ingiuntivo opposto. Il giudice distrettuale riteneva doversi far luogo al
rilievo d’ufficio della nullità del contratto per carenza di forma: nullità
che era stata tardivamente eccepita dagli opponenti. Osservava, poi, che
la banca non si era difesa, del merito, sulla questione relativa alla nullità
del contratto e che la stessa non aveva prodotto in giudizio la copia del
documento negoziale sottoscritto da un proprio funzionario.
3. — Contro tale pronuncia la Banca Monte dei Paschi di Siena ha
proposto un ricorso per cassazione basato su di un unico motivo. La
società e i Licciardello non hanno svolto difese nella presente sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE
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FALABELLA;

1. — Il motivo di ricorso denuncia «illegittimità e violazione del
relativo principio di diritto laddove la decisione ha affermato che la
mancata sottoscrizione di una scrittura privata é supplito solo dalla
produzione in giudizio di essa, da parte del contraente non firmatario

2. — Il motivo è inammissibile, e così il ricorso.
La censura è articolata in modo non comprensibile, senza chiarire
a quale delle diverse ipotesi dell’art. 360 c.p.c. vada ricondotto il vizio
lamentato. Infatti, l’istante non prospetta alcuna violazione o falsa
applicazione di norme di legge, esclude che ricorra un vizio di
motivazione, menziona un principio di diritto che nemmeno precisa nel
suo contenuto e individua, impropriamente, nel mancato
apprezzamento di una prova documentale (nemmeno specificamente
individuata) l’esistenza di un error in procedendo.
Va qui rammentato che il giudizio di cassazione è un giudizio a
critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso; il singolo motivo,
infatti, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua
formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura
formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore: la tassatività e la
specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa
formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie
logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n.

18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 29 maggio 2012, n.
A585; (ass. 22 settembre 2014, n. 19959).
Il motivo risulta essere inoltre confuso, nella sovapposizione di
deduzioni scarsamente intellegibili, oltre che non aderente alla decisione
impugnata, laddove assume che il contratto bancario possa perfezionarsi
attraverso la redazione di due distinti documenti separatamente
sottoscritti: affermazione che non trova smentita nella sentenza della
3

che se [ne] intende avvalere».

Corte di appello.
Mette conto di rilevare, in proposito, che i motivi posti a
fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano
avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla

argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte
violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze
di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006,
n. 13259).
Da ultimo, il ricorso è del tutto carente di autosufficienza, dal
momento che all’interno di esso è operato il generico richiamo a
documenti che non sono trascritti e di cui non è nemmeno indicata la
localizzazione all’interno dei fascicoli di causa.
3. — Nulla deve statuirsi in punto di spese, posto che gli intimati
non hanno svolto attività difensiva nella presente sede.

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1

quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1.
n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione
Civile, in data 28 novembre 2017.

Il Pre idente

decisione stessa. Ciò comporta, fra l’altro, l’esposizione di

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