Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3269 del 07/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.07/02/2017), n. 3269
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 209-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, M.G., in proprio, B.G. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato DONATELLA
FALAGUERRA giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
P.B. & FIGLI SNC, FALLIMENTO (OMISSIS) SNC;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4217/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
24/10/2013, depositata il 18/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, in via preliminare, ai ricorrenti (OMISSIS) nonchè M.G. e B.G. va assegnato termine sino all’udienza camerale per il deposito in atti dell’avviso di ricevimento costituente prova della relata di notifica alla curatela fallimentare;
che i predetti hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata in data 18 novembre 2013, con la quale la Corte di appello di Milano ha rigettato il reclamo da essi interposto ai sensi della L. Fall., art. 18 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco depositata in data 17 giugno 2013, con cui era stato dichiarato il loro fallimento;
che gli intimati P.B. & FIGLI S.N.C. e la curatela fallimentare non hanno svolto difese;
considerato che il primo motivo di ricorso lamenta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo del giudizio consistente nel riconoscimento della qualità di creditore in capo alla P.B. & FIGLI S.N.C., istante per il dichiarato fallimento;
che il secondo motivo di ricorso lamenta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio consistente nella mancata valutazione di alcune decisive risultanze processuali e probatorie;
ritenuto che privo di fondamento appare il primo motivo – con il quale, sotto il paradigma del vizio di motivazione, il ricorrente pare in effetti dedurre una violazione di legge-, posto che la effettiva doglianza attiene all’interpretazione espressa dalla Corte territoriale circa la idoneità di un credito giudiziariamente contestato a legittimare il creditore all’istanza di fallimento; che, invero, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013);
che inammissibile appare il secondo motivo, atteso che il motivo, sotto l’apparente censura di un omesso esame delle prove acquisite nel giudizio, finisce per consistere in una critica della valutazione delle stesse compiuta dal giudice di merito e mira a far compiere a questa Corte una nuovo giudizio di fatto, precluso in fase di legittimità;
che, pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il Collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile.”
2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, dato atto del deposito in atti della prova della compiuta notifica del ricorso alla Curatela, condivide integralmente le considerazioni espresse nella relazione, avverso le quali peraltro i ricorrenti non hanno replicato.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Non vi è luogo per il regolamento delle spese di questo giudizio, non avendo gli intimati svolto difese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017