Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32686 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. II, 12/12/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18002/2015 R.G., proposto da:

M.A., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Cristina

Mirabelli e dall’avv. Filippo Marzi, con domicilio eletto in Roma

alla Via Ferrari 35;

– ricorrente –

contro

REGLASS S.R.L., in persona del legale rappresentante pt.,

rappresentata e difesa dall’avv. Marco Dori, dall’avv. Pietro

Carpani e dall’avv. Alessandro de Belvis, con domicilio eletto in

Roma, Via Tiepolo n. 21;

– controricorrente –

e

R.E., C.C., C.D., C.F.,

C.R., CE.LO., rappresentati e difesi dall’avv. Alfredo

Ciro Matarante e dall’avv. Lucia Leone, con domicilio eletto in

Roma, alla Via Randaccio 1, presso l’avv. Aldo Buongiorno;

– controricorrenti –

e

MO.AN., M.F., MI.AL.,

M.M., MI.MA..

– intimati-

SELMABIPIEMME LEASING S.P.A., in persona del legale rappresentante

p.t.;

– intimata-

GALOTTI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.

– intimata –

LOCAT S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t..

– intimata –

SISAL SPORT ITALIA, in persona del legale rappresentante p.t..

– intimata –

MA.AN.MA., T.A.M., R.M., CE.WA.,

S.R., S.L., L.R.E.,

CO.VI., SA.GI..

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1134/2014,

depositata in data 9.5.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.9.2019 dal

Consigliere Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata in data 30.3.1998, Mo.An. e i figli A., Al., M., L. e Mi.Fr., eredi di M.L., hanno evocato in giudizio la Sisal Sport Italia s.p.a., proprietaria di un immobile di cui al civico (OMISSIS), facente parte del Condominio (OMISSIS), chiedendo di dichiarare l’intervenuta usucapione di un’area in pendio che conduceva ai civici nn. (OMISSIS), e di accertare l’insussistenza di diritti di proprietà o di servitù sulla porzione controversa, con ordine di cessazione delle molestie e di rimozione della segnaletica apposta in loco e risarcimento del danno.

Effettuata la chiamata in causa delle altre pari indicate in epigrafe ed espletata la c.t.u., il tribunale ha – all’esito- respinto la domanda con pronuncia confermata in appello.

La Corte distrettuale di Bologna, ritenuto che fosse in discussione la sola usucapione dell’area (come specificato dagli attori all’udienza del 24.9.2007), ha escluso che vi fosse prova dell’esercizio del possesso, rilevando che talune richieste istruttorie articolate in giudizio, non ammesse dal tribunale, erano generiche, non formulate per capitoli specifici e separati, vertevano su circostanze irrilevanti e su profili di diritto (quale la natura pertinenziale dell’area) su cui i testi non potevano esser chiamati a deporre, mentre le istanze residue erano state dedotte tardivamente, senza possibilità di rimessione in termini.

Ha escluso, riguardo alla domanda di usucapione abbreviata, la sussistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, tale non potendo considerarsi nè il preliminare del luglio 1985, avendo quest’ultimo effetti solo obbligatori, nè una successiva permuta del luglio 2000, inutilizzabile in giudizio poichè prodotta tardivamente e comunque non trascritta, asserendo infine che, in carenza di titolo, non fosse ammissibile, da parte degli attori, l’accessione nel possesso esercitato dai precedenti titolari.

Ha conclusivamente evidenziato che:

– “l’eventuale e non dimostrato possesso dell’area adibita a rampa di accesso al civico 16 da parte del (OMISSIS), allorchè era esclusivo proprietario dell’edificio di cui al civico 14, rimarrebbe dato di fatto oggettivamente irrilevante ai fini della prova dell’usucapione invocata dagli appellanti, i quali, di conseguenza, divenuti proprietari delle due unità immobiliari del Condominio di (OMISSIS) soltanto nel dicembre 1985, non avrebbero comunque potuto esercitare un possesso sul bene in contestazione utile ai fini dell’usucapione, per mancanza del pur indispensabile dato temporale (posto che l’atto di citazione venne notificato in data 21.3.1997, ossia soltanto dieci anni dopo la conclusione della compravendita eredi di P.- M. e Mo.)”;

– era irrilevante accertare se effettivamente il fondo-giardino (OMISSIS), al civico (OMISSIS), fosse intercluso da anni, poichè gli appellanti avrebbero “dovuto dar prova del loro possesso e non limitarsi a dimostrare il non uso da parte di coloro che figuravano come proprietari”;

– “il tribunale aveva correttamente argomentato sulla portata dell’atto di riconoscimento di confine del 1949, evidenziando come il confine ivi definitivo fosse quello esistente tra i due edifici, che erano in fase di ricostruzione dopo i bombardamenti subiti in periodo di guerra, e che detta considerazione trovava riscontro negli accertamenti peritali dove si rammentava che il (OMISSIS) venne ampliato, dopo la ricostruzione, fino a raggiungere (OMISSIS), rendendo così necessaria, onde evitare contestazione sulla delimitazione del confine (che a sud divideva il mappale (OMISSIS) dalla porzione del mappale (OMISSIS), ora civico 16), la redazione dell’atto in esame, che identificava il confine stesso nella mezzeria del muro comune di 30 centimetri di spessore posto tra le due proprietà”;

– l’apposizione della scritta proprietà privata presente all’inizio della rampa, avvenuta asseritamente ad iniziativa del (OMISSIS), costituiva circostanza priva di rilievo, perchè costituiva un mero indizio dell’esistenza di un possesso sull’area da parte di quest’ultimo, del quale gli appellanti non avrebbero in alcun modo giovarsi, alla luce della disciplina di cui agli artt. 1146 e 1159 c.c.;

– le critiche che gli appellanti muovevano al contratto di compravendita a ministero Filiberti del 1987 tra l’Istituto Milanese Leasing e Sisal Sport, e in particolare alla scrittura privata allegata al rogito, nella quale i contraenti si davano atto reciprocamente che non risultando diritti di alcuno sulla parte della corte adiacente a (OMISSIS), “se ne deduce che è nostra”, apparivano ultronee rispetto all’oggetto del giudizio, perchè, analogamente a quanto osservato in proposito della circostanza concernente l’asserita interclusione del fondo giardino Sassoli, l’onere degli appellanti non era quello di contestare gli altrui titoli di proprietà ma solo quello di dare la prova dell’acquisto del proprio diritto di proprietà sul bene”.

– infondate ed incomprensibili erano le censure di ultra-petizione della sentenza di primo grado nel punto in cui aveva negato ai condomini di (OMISSIS) qualsiasi diritto, estromettendoli in toto dalla corte, e ove aveva trascurato l’unica certezza enucleabile dalla c. t. u., ossia che i condomini non hanno avuto mai alcun sulla corte, assente nei loro rogiti di acquisto”.

– sussisteva la legittimazione passiva della Locat s.p.a., nella veste di acquirente del diritto controverso;

– correttamente le spese processuali dei terzi chiamati in causa erano state poste a carico delle parti soccombenti, posto che la chiamata era stata rese necessaria dalle tesi dei ricorrenti, poi rivelatesi infondate.

La cassazione di questa sentenza è chiesta da M.A. sulla base di quattro motivi di ricorso.

La Reglass s.r.l. nonchè R.E., C.C., C.D., C.F., C.R. e Ce.Lo., quest’ultima quale erede di Pi.Bi., hanno depositato controricorso.

Le altre parti non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia – letteralmente – l’omesso esame e l’omessa motivazione circa un fatto storico decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza omesso di esaminare – o di interpretare correttamente – il rogito a ministero Filiberti tra la Cesin s.p.a. e la Sisal Reglass, poichè, dopo aver sospettato che l’atto fosse stato artificiosamente congegnato in concomitanza con la vertenza e per indirizzarne l’esito, non era lecito trascurare detta circostanza ai finì dell’accoglimento della domanda. Occorreva – al contrario – dar corso ai dovuti approfondimenti istruttori, ammettendo le prove volte a dimostrare l’usucapione del fondo.

Inoltre:

a) in base all’atto di regolamento del 1949, il confine non poteva identificarsi con il muro di cinta del (OMISSIS), poichè quest’ultimo insisteva interamente nella proprietà (OMISSIS) e fungeva da delimitazione rispetto alla corte di proprietà (OMISSIS), come confermato dagli ulteriori elementi acquisiti al processo (in particolare, dall’accatastamento eseguito nel 1970 relativamente al civico 16).

b) dalla deposizione del teste V.G. risultava che l’area compresa tra il muro che chiudeva il giardino del civico 16 ed in avanti fino al civico (OMISSIS) e alla (OMISSIS), apparteneva originariamente ad un unico proprietario e che nel 1985 era stata la Sig. Mo., che l’aveva successivamente acquistata, ad eliminare la catena di accesso.

c) il preliminare di vendita del 1985 doveva considerarsi titolo valido all’usucapione abbreviata, poichè i promissari acquirenti avevano conseguito l’immediata disponibilità dell’area e quindi avevano esercitato il possesso, ciò anche in virtù del contratto di permuta intervenuto nel 1985 tra i M., gli eredi (OMISSIS) e gli acquirenti dei beni, permuta che era stata integralmente eseguita.

Tali elementi andavano valutati unitamente alle risultanze che sarebbero emerse dalla prova per testi, erroneamente ritenuta inammissibile, valorizzando inoltre le circostanze di fatto già acquisite al processo.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito, dopo aver rilevato che i ricorrenti avevano rivendicato la proprietà dell’area controversa, assumendo di averla usucapita (senza quindi avvalersi del titolo di acquisto, se non che ai fini dell’usucapione abbreviata), ha ritenuto indimostrato l’esercizio del possesso ad usucapionem, rilevando che “l’eventuale e non dimostrato possesso dell’area adibita a rampa di accesso al civico 16 da parte del (OMISSIS), allorchè era esclusivo proprietario dell’edificio di cui al civico 14, rimarrebbe dato di fatto oggettivamente irrilevante ai fini della prova dell’usucapione invocata dagli appellanti, i quali, di conseguenza, divenuti proprietari delle due unità immobiliari del Condominio di (OMISSIS) soltanto nel dicembre 1985, non avrebbero comunque potuto esercitare un possesso sul bene in contestazione utile ai fini dell’usucapione, per mancanza del pur indispensabile dato temporale (posto che l’atto di citazione venne notificato in data 21.3.1997, ossia soltanto dieci anni dopo la conclusione della compravendita eredi di P.- M. e Mo.)”.

La decisione riposa quindi sull’accertata insussistenza del presupposto essenziale per la maturazione dell’usucapione, rispetto al quale, come logicamente chiarito in sentenza, non avevano alcun rilievo le finalità per cui era stata stipulata la vendita intervenuta tra la Cesin e la Sisal (con cui detta società di erano dichiarate proprietarie dell’area), occorrendo invece la prova, da parte degli attori, di aver esercitato un potere pieno ed esclusivo per tutto il tempo previsto dalla legge.

La preordinazione del contratto in vista del suo utilizzo nel presente contenzioso non giustificava in alcun caso l’ammissione delle prove articolate dei ricorrenti, non potendone sanare la riscontrata inammissibilità – rilevata in primo grado e non contestata in appello mediante una specifica doglianza (cfr. sentenza pag. 21) – nè consentiva di superare il mancato assolvimento dell’onere della prova riguardo ai fatti costitutivi della domanda.

Per quanto più direttamente pertiene alla omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio, va dato atto che l’atto di regolamento di confini del 1949, il preliminare di vendita del 1985, la deposizione di V.G. e l’atto di permuta sono stati esaminati dalla sentenza (cfr. pagg. 23, 25 e 27), specificandone motivatamente la valenza.

In particolare, riguardo alla permuta, la Corte, precisato che il documento era stato prodotto tardivamente e che il tribunale, con pronuncia non appellata, non aveva concesso la rimessione in termini, ha ritenuto la scrittura non utilizzabile, con statuizione non censurata specificamente in questa sede (cfr. sentenza pag. 23).

Non sussiste quindi nè la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che non si configura ove il fatto storico asseritamente non valutato sia stato invece preso in esame dal giudice di merito: Cass. 8053/014), nè il denunciato difetto di motivazione, il quale, per condurre alla cassazione della sentenza, deve consistere nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione: (Cass. Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 7.4.2014, n. 8053).

In realtà, le critiche formulate in ricorso si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle acquisizioni processuali e nell’inammissibile sollecitazione, rivolta a questa Corte, affinchè corregga le conclusioni cui, per quanto detto, è motivatamente pervenuta la sentenza di merito.

2. Il secondo motivo denuncia – testualmente – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine al rigetto della richiesta di assunzione delle prove orali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la sentenza abbia respinto le domande sulla base del preteso difetto di una condizione formale, senza dar corso all’assunzione delle prove volte a dimostrare l’esercizio del possesso ad usucapionem, ed abbia erroneamente negato la possibilità da parte del M. di avvalersi del possesso esercitato dal dante causa (eredi (OMISSIS)) sin dal 1970, trascurando che con il preliminare del 1985 i ricorrenti avevano acquisto il possesso del bene.

Occorreva – inoltre – valorizzare adeguatamente il fatto che il rogito di vendita Cesin/Sisal era stato stipulato proprio allo scopo di indirizzare gli esiti del giudizio.

Il motivo è da respingere.

La censura omettere di considerare che la pertinenza, specificità e tempestività delle richieste istruttorie costituiscono condizioni indispensabili di ammissibilità delle prove da cui non è assolutamente dato prescindere e che il giudizio – sfavorevole – già espresso in proposito dal tribunale non era stato oggetto di appello (cfr. sentenza di secondo grado, pag. 21), il che impediva alla Corte distrettuale di rivalutare le istanze proposte in primo grado.

La prova dell’usucapione non poteva desumersi neppure dal preliminare di vendita del 1985, poichè, come ha argomentato la sentenza, nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un’anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicchè la relazione con la cosa che ne consegue è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem”, ove non sia dimostrato il compimento di atti di interversione (Cass. 356/2017; Cass. 5211/2016; Cass. s.u. 7930/2008).

Riguardo agli altri profili, si è già detto che la sentenza ha ritenuto inutilizzabile la scrittura di permuta del 1985, dando peraltro atto che essa non poteva valere agli effetti dell’usucapione abbreviata, non essendo stata trascritta (cfr., sentenza pag. 24) ed ha correttamente escluso che le altre circostanze (apposizione della scritta “Proprietà privata, da parte dei (OMISSIS)) dessero conto dell’esercizio del possesso da parte dei danti causa degli appellanti, con apprezzamento in fatto dei fatti di causa, che si sottrae alle censure formulate in ricorso.

3. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame e l’omessa motivazione su un punto decisivo della causa, in ordine alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che, benchè il consulente avesse erroneamente dato prevalenza, nell’identificazione dei confini, alle risultanze del catasto pontificio rispetto alle risultanze dell’atto di regolamento del 1949, il giudice di merito abbia immotivatamente ritenuto di non procedere ad ulteriori accertamenti, omettendo di tener conto delle circostanze desumibili dal medesimo atto di regolamento e dalle deposizioni di V.G..

Il motivo è inammissibile poichè rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 2103/2019; Cass. 22799/2017; Cass. 17693/2017), dovendo peraltro considerarsi che il complesso delle argomentazioni della sentenza (e, in particolare, l’affermata insussistenza della prova del possesso e la ritenuta possibilità di individuare i confini tra i fondi in base alle risultanze già acquisite), rendono chiare le ragioni di siffatto, implicito, diniego.

4. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza confermato la condanna degli appellanti al pagamento delle spese sostenute dai terzi evocati in causa, ritenendo che la partecipazione al giudizio di questi ultimi fosse stata resa necessaria dalle tesi sostenute dagli attori, poi rivelatesi infondate, dovendo invece considerare che la domanda era indirizzata solo nei confronti dei convenuti originari. L’aggravio delle spese processuali sostenute dai chiamati in causa sarebbe fondata, in modo del tutto illegittimo, su una nozione di soccombenza dalle connotazioni puramente afflittive. Pertanto il giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione.

Il motivo è infondato, essendosi la sentenza conformata all’orientamento di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui, in applicazione del principio di causalità, le spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in causa, una volta rigettata la domanda principale, sono legittimamente poste a carico della parte soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata, anche se l’attore non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, attesa la lata nozione di soccombenza assunta nell’art. 91 c.p.c., (Cass. 2492/2018; Cass. 23552/2011; Cass. 2492/2016, tutte in tema di chiamata in garanzia; Cass. 7431/2012; Cass. 12301/2005).

La decisione è incensurabile anche riguardo alla mancata compensazione delle spese processuali, che è facoltà riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito mentre il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale dette spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, senza possibilità di riesaminare l’opportunità di compensarle in tutto o in parte, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 30592/2017; Cass. 24502/2017; Cass. 8421/2017: Cass. 2149/2014; Cass. 15317/2013).

Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo. Si dà atto che non sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento solidale delle spese processuali, che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.200,00 per compenso in favore della Reglass s.r.l., nonchè in complessivi Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6200,00 per gli altri controricorrenti, il tutto oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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