Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32685 del 18/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 22/11/2018, dep. 18/12/2018), n.32685
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16121-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
B.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 132/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO, depositata il 23 gennaio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22 novembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Piemonte, n. 123/3/17 dep. 23 gennaio 2017, che in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento sintetico del reddito, emessi dal D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, per Irpef anni 2007 e 2008, separatamente impugnati, previa riunione, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La C.T.R., respinte le eccezioni pregiudiziali, ha ritenuto nel merito, in adesione alle sentenze di primo grado, che la contribuente avesse fornito prova documentale idonea a superare le presunzioni poste a base dell’accertamento, in relazione alla cessione dell’immobile adibito a bar, avvenuta nel 2007, e alla sufficienza del reddito complessivo relativo alle due annualità, capiente rispetto agli acquisti effettuati negli stessi anni.
B.M. è rimasta intimata.
L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. L’unico motivo col quale l’Agenzia delle entrate deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 ss., in relazione all’onere della prova gravante sul contribuente, è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale in materia di accertamento cd. sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, una volta che l’Amministrazione ha dimostrato la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente anche in presenza di un unico elemento certo, è a carico del contribuente l’onere della prova che l’imponibile così accertato è costituito in tutto in parte da redditi soggetti a ritenute alla fonte o da redditi esenti o da finanziamenti di terzi (da ultimo Cass. n. 13602/2018).
Pertanto, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso (V. Cass n. 7389 del 23/03/2018, n. 1510 del 20 gennaio 2017).
Nella fattispecie la sentenza della C.T.R. si pone in contrasto con gli indicati principi, laddove ha ritenuto che i proventi derivanti dalla cessione dell’immobile, avvenuta nel 2007, fossero idonei a dimostrare la capienza rispetto agli acquisti effettuati negli anni 2007 e 2008.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa le sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018