Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32684 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. II, 12/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 12/12/2019), n.32684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7622-2015 proposto da:

S.A.M., M.B., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ULPIANO, 29, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

MORRONE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MICHELE CAMPO;

– ricorrenti –

contro

MA.LU., MA.OR., MA.GU.,

MA.DA., elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO TRIESTE 130, presso

lo studio dell’avvocato ENRICO MARIA TERENZIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato MASSIMO LEVA;

– controricorrenti –

nonchè contro

ME.AN., K.M.;

– intimati

avverso la sentenza n. 70/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere PICARONI ELISA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 Ma.Da., Ma.Or., Ma.Gu. e Ma.Lu. agirono nei confronti di M.B. e S.A.M. con domanda principale di accertamento della servitù di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, a carico del fondo contraddistinto come mappale (OMISSIS), foglio (OMISSIS) del NCT (OMISSIS), e a favore del fondo contraddistinto al medesimo foglio (OMISSIS) come mappale (OMISSIS) sub 2 e sub 3, o in subordine la costituzione di servitù coattiva, attesa l’interclusione, nonchè l’accertamento dell’acquisto per usucapione delle servitù di acquedotto, elettrodotto, fognatura ed ogni altro servizio, a carico ed a favore dei medesimi fondi, l’accertamento del confine tra i mappali (OMISSIS) e (OMISSIS), ed infine la condanna dei convenuti al risarcimento del danno provocato dall’apposizione di segni identificativi dell’asserito confine.

I convenuti resistettero chiedendo, a loro volta, l’accertamento dell’estensione del mappale (OMISSIS) di loro proprietà, l’accertamento del confine ed il rilascio della porzione del fondo eventualmente nel possesso degli attori.

Me.An. e K.M., resisi acquirenti del fondo già di proprietà degli attori, intervennero adesivamente.

1.1. Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 777 del 2013, accertò l’esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del mappale (OMISSIS) sub 2 e sub 3, ed a carico del mappale (OMISSIS); accertò il confine tra i fondi come da CTU, ordinando l’apposizione di termini, rigettò ogni altra domanda e pose a carico dei convenuti le spese di lite compensando, infine, le spese di lite previa compensazione nella misura di un quarto.

2. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 9 gennaio 2015 e notificata via pec il 15 gennaio 2015, ha rigettato l’appello proposto da M.B. e S.A.M., confermando la decisione di primo grado.

3. Ricorrono per la cassazione della sentenza i sigg. B. e S., sulla base di quattro motivi ai quali resistono, con controricorso, Ma.Da., Ma.Or., Ma.Gu. e Ma.Lu.. Non hanno svolto difese in questa sede d’appello Me.An. e K.M.. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1. Il ricorso, già fissato per la decisione all’adunanza camerale del 10 gennaio 2019, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione in tema di procedibilità rimessa dalla Sezione Terza con ordinanza n. 28844 del 2018, siccome rilevante nel presente giudizio. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si dà atto che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8312 del 2019, hanno risolto la questione rimessa con l’ordinanza n. 28844 del 2018, affermando che, nel caso in cui la documentazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata effettuata a mezzo pec, prodotta dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, risulti non asseverata, il ricorso per cassazione deve ritenersi procedibile se la controparte non abbia disconosciuto la conformità della predetta documentazione all’originale ovvero se la parte ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

1.1. Il ricorso in esame è dunque procedibile, posto che i ricorrenti hanno depositato la suddetta documentazione, peraltro in assenza di disconoscimento da parte dei controricorrenti.

1.2. Nel merito, il ricorso è infondato.

2. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1062 c.c., e si contesta che la Corte d’appello avrebbe ritenuto costituita la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia in assenza del presupposto dell’apparenza, ovvero di opere visibili e permanenti strumentali all’esercizio della servitù.

3. Con il secondo motivo è denunciata ancora violazione o falsa applicazione dell’art. 1062 c.c. e si contesta che la Corte d’appello non avrebbe verificato se le opere visibili e permanenti finalizzate all’esercizio della servitù sussistessero al momento in cui i due fondi avevano cessato di appartenere all’unico proprietario.

4. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto nè del fatto che l’accesso ai garages di proprietà degli originari attori poteva avvenire anche transitando attraverso lo spazio condominiale a ovest del mappale (OMISSIS), nè della assenza di opere visibili e permanenti. I ricorrenti assumono, in definitiva, che sarebbe mancata una disamina attenta dello stato dei luoghi, come emergente dalla CTU.

5. Con quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 e si lamenta la mancata compensazione anche solo parziale delle spese di lite, tenuto conto sia del rigetto della domanda risarcitoria proposta dai consorti Ma., sia della superfluità dell’intervento degli aventi causa dei Ma..

6. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perchè pongono questioni connesse, sono infondati.

6.1. La sentenza impugnata, che ha confermato l’esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico del fondo dei ricorrenti (mappale (OMISSIS)) sulla base della disamina dei luoghi, come emersa dalla CTU e dalle dichiarazioni rese dai testimoni, risulta immune dai vizi denunciati.

La Corte d’appello ha accertato che i fondi di cui ai mappali (OMISSIS) e (OMISSIS) sub 2 e sub 3 erano appartenuti ad un’unica proprietà fino al 1987; che il transito sul mappale (OMISSIS) per accedere alle autorimesse collocate sul mappale (OMISSIS) era obbligato; che vi erano segni inequivocabili di utilizzo continuativo del passaggio (assenza di tracce erbose); che i testimoni avevano confermato che tale utilizzo risaliva all’epoca in cui erano iniziati i lavori di costruzione dell’edificio ivi realizzato (anni ‘70). La Corte territoriale ha infine evidenziato come la stessa conformazione dei luoghi costituisse indice oggettivo dell’uso del mappale (OMISSIS) come passaggio per raggiungere il mappale (OMISSIS).

6.2. Premessa l’insindacabilità dell’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito e dell’apprezzamento delle prove e della CTU, gli elementi sui quali è fondata la sentenza impugnata sono idonei ad integrare i presupposti della servitù prevista dall’art. 1062 c.c..

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la servitù per destinazione del padre di famiglia è fattispecie non negoziale che postula l’esistenza di segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, nonchè l’originaria appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario prima dell’acquisto di uno di essi da parte di altro soggetto e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà, sempre che non risulti una manifestazione di volontà contraria all’atto del negozio con cui si attua detta separazione (ex plurimis, Cass. 11/02/2009, n. 3389; Cass. 20/07/2009, n. 16842; Cass. 12/02/2014, n. 3219).

6.3. La mancanza di interclusione del fondo preteso dominante, affermata dai ricorrenti, non costituisce in ogni caso elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia. La costituzione della servitù ex art. 1062 c.c., avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell’accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti.

La sentenza impugnata ha evidenziato, richiamando la CTU, che “le autorimesse ritenute “dominanti” non avevano altra possibilità di accesso/recesso se non attraverso il mappale (OMISSIS)”, e che questa era la conformazione dei luoghi voluta dall’originaria proprietà ( Ma. e Ma.Si. comproprietari pro-indiviso), come confermato dai testimoni a conoscenza dello stato dei luoghi risalente (pag. 17).

7. Risulta inammissibile il quarto motivo di ricorso.

La Corte d’appello ha regolato le spese di lite in base al criterio della soccombenza, ed essendo indubitabile che gli appellanti siano rimasti soccombenti nel giudizio di secondo grado, la decisione non è neppure sindacabile.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti fissati dalle tabelle vigenti (ex plurimis, Cass. 04/08/2017, n. 19613).

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizi di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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