Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32682 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 18/12/2018), n.32682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14702-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.I., T.A., EQUITALIA SUD SPA AGENTE DELLA

RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SALERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11578/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 20

dicembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21 novembre 2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

T.A. e T.I., quali ex soci della Comel di T.I. e C snc, cancellata dal registro delle imprese con atto del 9 dicembre 2009, hanno impugnato gli avvisi di intimazione relativi a IVA e IRAP per gli anni 2005, 2006 e 2007 notificati alla società.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso con sentenza riformata in grado di appello dalla CTR Campania. Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di appello ha ritenuto che per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese la stessa doveva ritenersi estinta, non applicandosi ratione temporis il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28,comma 4, sicchè gli atti notificati alla società estinta erano da considerare nulli.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Le parti intimate non si sono costituite.

L’Agenzia deduce la violazione degli artt. 2291,2312 e 2495 c.c. nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36. La CTR avrebbe errato nel ritenere estinta la pretesa fiscale in relazione all’intervenuta cancellazione della società di persona dal registro delle imprese.

Il motivo è fondato.

Giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite, a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate” – cfr. Cass. S.U. 4060/10; Cass. S.U. n. 6070/2013; Cass. n. 24955/2013).

Se, dunque, la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate” ha errato il giudice di merito nel ritenere che la notifica alla società degli atti impugnati dai soci ne determinasse la loro nullità in relazione all’intervenuta estinzione del sodalizio, avendo tralasciato di considerare il meccanismo della successione dei soci nelle pretese debitorie risultanti a carico della società.

La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA