Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32681 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. II, 12/12/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 12/12/2019), n.32681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20512/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 21,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO MAZZEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE VECCHIA;

– ricorrente –

M.M., M.P., M.G.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CHIANA 35 SCALA 3 INT. 24, presso lo studio

dell’avvocato GIANCARLO MAZZEI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti e c/ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3359/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.E. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, M.M., P. e G. chiedendo la risoluzione del contratto con il quale aveva trasferito ai convenuti un’abitazione con annesso giardino, ricevendo in corrispettivo l’impegno dei medesimi di prestargli assistenza e cura, in caso di bisogno, fornendogli vitto, vestiario, assistenza ospedaliera e medica, al fine di assicurargli una decorosa vecchiaia. L’attore, lamentando l’inadempimento agli obblighi previsti in contratto, dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

1.1 I convenuti resistevano alla domanda, deducendo che l’inadempimento era stato determinato dall’omessa cooperazione del M., che avrebbe posto in essere comportamenti finalizzati a rendere estremamente gravosa, se non impossibile, la loro controprestazione.

2. All’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24.7.2014, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda.

2.1 Rilevava che la clausola “in caso di inadempimento degli obblighi come innanzi assunti il presente atto si intenderà risolto”, non potesse configurare una clausola risolutiva espressa, perchè mancava una specifica e puntuale indicazione degli obblighi contrattuali, la cui violazione veniva assunta come risoluzione automatica. Poichè si trattava di una clausola di stile, accertava la sussistenza dell’inadempimento sulla base della ripartizione dell’onere probatorio, in quanto, mentre nei primi due anni, i convenuti avevano assicurato la loro prestazione, negli anni successivi ciò non era stato possibile a causa del comportamento del M., che aveva rifiutato la loro assistenza. Inoltre, il M. non aveva dato la prova della necessità di assistenza a causa di patologie invalidanti, sì da configurare un’ipotesi di inadempimento della prestazione.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso C.A., in qualità di erede universale di M.P., sulla base di tre motivi.

3.1 Hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale M.M., G. e P..

3.2 In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato tardivamente proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza d’appello. Assumono i controricorrenti che il ricorso, benchè consegnato all’Ufficiale Giudiziario in data 17.7.2015, entro i sessanta giorni dalla notifica della sentenza d’appello, avvenuta in data 18.5.2015, non si sarebbe perfezionata a causa del trasferimento del procuratore domiciliatario; in tal caso, il ricorrente avrebbe dovuto riattivare il procedimento notificatorio per il tramite dell’Ufficiale Giudiziario e non a mezzo posta in quanto tale differente modalità annullerebbe gli effetti della precedente notifica tempestivamente effettuata.

1.1 L’eccezione è manifestamente infondata.

1.2 Il ricorrente, che aveva consegnato nei termini il ricorso all’Ufficiale Giudiziario, in data 17.7.2015, appreso dalla relata di notifica del trasferimento dello studio del procuratore, ha tempestivamente riattivato il procedimento notificatorio entro la metà del termine previsto per il ricorso per cassazione, ovvero in data 23.7.2015.

1.3 Come affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza del 15/07/2016, n. 14594, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, il notificante, appreso dell’esito negativo della notifica, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

1.4 Nè sussiste un onere di informazione da parte del notificante, in quanto risulta dalla documentazione prodotta ex art. 372 c.p.c., che il difensore aveva eletto domicilio presso l’Avv. Achille Sepe, iscritto presso il Consiglio Dell’Ordine di Avellino ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 83, art. 83, il quale non aveva l’obbligo di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto extra districtum.

1.5 Questa Corte, con sentenza a Sezioni Unite del 18.2.2009 n. 3818, ha affermato il principio, costantemente ribadito in successive decisioni, secondo cui “la notifica dell’atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, perchè è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti” (Cass. Civ., Sez VI. n. 24539 del 18/11/2014, Cass. Civ. Sez. III, n. 3356 del 13/02/2014).

1.6 Conseguentemente, il ricorso, tempestivamente notificato presso il domicilio eletto in (OMISSIS), è stato rinotificato in quanto dalla relata di notifica risultava che il predetto era stato sloggiato.

1.7 Nè vale ad invalidare gli effetti della tempestiva impugnazione la circostanza che la successiva notifica sia stata effettuata a mezzo posta anzichè attraverso l’Ufficiale Giudiziario, attesa la fungibilità dei mezzi di notifica.

2. Con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione artt. 2909 e 1456 c.c., art. 324 c.c., artt. 345,346 e 112 c.p.c., per violazione del giudicato sull’esistenza di una clausola risolutiva espressa, sulla quale il giudice di primo grado aveva fondato la decisione, allegando che la validità di detta clausola non sarebbe stata contestata in nessun atto difensivo e nell’atto di costituzione nel giudizio di appello.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1362,1367,1453 e 1456 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente ritenuto clausola di mero stile la clausola risolutiva espressa, senza interpretare la comune volontà dei contraenti.

4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

4.1 La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l’unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice (Cass. 16 maggio 1997 n. 4369).

4.2 Come affermato da questa Corte, qualora sia proposta in primo grado domanda di risoluzione di diritto di un contratto, ex art. 1456 c.c., non soggiace al divieto di “nova” in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., commi 1 e 2, il motivo di gravame con il quale l’appellante, originariamente difesosi invocando il rigetto della domanda sulla base della scarsa importanza del proprio inadempimento, deduca l’inefficacia, per la loro genericità, delle clausole risolutive espresse azionate in prime cure, in quanto tale deduzione, equivalendo alla contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto della causa (avvenuta o meno risoluzione “di diritto” del contratto), rientra fra le mere difese, non soggette al suddetto divieto (Cassazione civile sez. II, 27/09/2017, n. 22669).

4.3 Del resto, per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l’inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicchè di esso deve essere valutata l’importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l’accertamento della sola colpa, come previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa (Cassazione civile sez. III, 27/01/2009, n. 1950; Cassazione civile sez. III, 26/07/2002, n. 11055).

4.4 Ne consegue che nessun giudicato può formarsi sulla sentenza di primo grado, che ha ritenuto la sussistenza e la validità della clausola risolutiva espressa, trattandosi di questione che riguardava gli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto della causa, sicchè il giudice d’appello ben poteva esaminare la domanda sotto il profilo della gravità dell’inadempimento.

4.5 Tale indagine era, peraltro, conseguenza dell’accertamento della natura di clausola di stile della clausola risolutiva espressa, in quanto essa non conteneva alcuna specifica e puntuale indicazione degli obblighi la cui violazione viene assunta come fonte di risoluzione automatica del contratto, prevedendo unicamente che “in caso di inadempimento degli obblighi come innanzi assunti il presente atto si intenderà risolto”.

5. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,2697,1453,1456,1325 c.c., artt. 112,115,116 e 117 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la corte territoriale erroneamente valutato l’adempimento degli obbligati facendo riferimento ai soli due mesi, in cui il M. fu ricoverato in ospedale e non al periodo successivo, pur trattandosi di contratto di vitalizio assistenziale.

6. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 1453,1456,2697 e 1218 c.c., consistito nella circostanza che la prestazione non sarebbe stata eseguita personalmente dagli obbligati, pur trattandosi di una prestazione intuitus personae.

7. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

7.1 Il ricorso, pur censurando il vizio di valutazione di legge, che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge, si risolve in una inammissibile rivalutazione degli elementi probatori, a sostegno dell’insussistenza della gravità dell’inadempimento, che sono demandati al giudice di merito e sono censurabili sotto il profilo del vizio motivazionale (Cass., Sez. 5, sentenza n. 8315 del 4 aprile 2013, Rv. 626129).

7.2 La corte di merito ha ravvisato nel contratto concluso tra le parti uno schema causale autonomo rispetto alla rendita vitalizia di cui all’art. 1872 c.c., in forza del quale un soggetto incapace di provvedere da sè ai propri bisogni essenziali ed alle esigenze di vita, ottiene in cambio della cessione di un bene o di un capitale, il diretto soddisfacimento, mediante l’attività personale della controparte, di esigenze di varia natura. Ha quindi accertato che, mentre nei primi tempi successivi alla conclusione del contratto, il M. non necessitava di alcuna assistenza, allorchè subì un ricovero, ricevette continua costante assistenza da uno degli obbligati, M.P.. Dalla ricostruzione dei fatti di causa, dettagliatamente esaminati dal giudice d’appello, emerge che, ad eccezione di tale episodio, il M. non avesse allegato e provato altre circostanze e situazioni o l’esistenza di patologie invalidanti, in relazione alle quali potesse configurarsi un inadempimento agli obblighi di assistenza. Al contrario, secondo la valutazione della corte di merito, egli era in grado di autodeterminarsi e di provvedere alle sue esigenze primarie.

7.3 Nè le obbligazioni assunte dai convenuti, pur essendo caratterizzate dall’intuitus personae richiedevano l’adempimento da parte di tutti gli obbligati in quanto, trattandosi di obbligazioni solidali passive, l’adempimento di uno libera tutti i coobbligati, ai sensi dell’art. 1292 c.c. (Cassazione civile sez. VI, 02/07/2012, n. 11051).

7.4 Non sussiste neanche il vizio motivazionale denunciato, in quanto l’omesso esame dell’adempimento della prestazione posta a carico degli obbligati era irrilevante in ragione dell’adempimento da parte di M.P..

8. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere la corte territoriale compensato le spese del doppio grado di giudizio in considerazione “dell’oggettiva controvertibilità della questione”, pur in assenza delle ipotesi che avrebbero legittimato la sospensione, ovvero la soccombenza reciproca o le gravi ed eccezionali ragioni.

8.1 Il motivo non è fondato.

8.2 Va dato atto, previamente, che il giudizio di primo grado è stato introdotto nell’anno 1998 (cfr. ricorso, pag. 2), sicchè è applicabile il dettato dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione antecedente alla “novella” di cui alla L. n. 263/2005 (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente all’1.3.2006) ed, a fortiori, alla “novella” di cui alla L. n. 69 del 2009 (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009).

8.3 In questo quadro, è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non richiede specifica motivazione; ne consegue che tale valutazione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito di compensare Ie spese sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (cfr. Cass. sez. lav. 14.3.1995, n. 2949; Cass. sez. lav. 27.3.2009, n. 7523).

8.4 Nella specie, la corte di merito ha compensato le spese, dando atto in motivazione della oggettiva controvertibilità della questione.

9. Anche il ricorso incidentale va pertanto rigettato.

10. Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza del ricorrente e vanno liquidate in dispositivo.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre accessori di legge, iva e cap come per legge ed Euro 200,00 per spese vive.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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