Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3268 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3268 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 19630-2016 proposto) da:
IYlG IDI()

GIUSIPPI, quale titolare dell’impresa individuale

“D’IGI1910 GIUSIPPIP.I. 00903630671, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ALESSANDRIA n.129, presso lo studio dell’avvocato
BARBARA SCARAMAZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato
C AMILLO CONSORTI;

– ricorrente contro
NIIFTARI NIIFTAR, MIFTARI DZENIAI1„ MILTARI VE11YZ1;

– intimati avverso la sentenza n. 780/2016 della CORTE D’ANI MI X -) di
L’AQUILA, depositata il 20/07/2016;

S/ N 911./

Data pubblicazione: 09/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARI .1 DI

VIRGILIO.

Ric. 2016 n. 19630 sez. M1 – ud. 24-10-2017
-2-

R.G.n. 19630/2016
Ordinanza
Rilevato che:
Con sentenza depositata il 20/7/2016, la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto
il reclamo di D’Egidio Giuseppe avverso la dichiarazione di fallimento.
La Corte del merito ha ritenuto irrilevante la qualifica di piccolo imprenditore o
artigiano e che la documentazione prodotta non era idonea a provare i requisiti

procedimento prefallimentare e non alla data di cessazione dell’ attività,
irrilevante in mancanza della cancellazione dal relativo registro; che i debiti
anche non scaduti vanno verificati sulla base della documentazione contabile,
bilanci e /situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata ovvero su
docY

tanto significativi, mentre il reclamante si era affidato non ai bilanci

redatti a chiusura degli inventari ed inseriti nel libro inventari, della cui tenuta
era onerato, ma ad una relazione degli anni dal 2010 al 2012 , dichiarazioni
fiscali di detti anni e attestazione dei debiti iscritti a ruolo, quindi si trattava di
documentazione non relativa al triennio degli esercizi 2014, 2013 e 2012, non
comprendente le scritture contabili indicate, e che in ogni caso non forniva gli
elementi necessari.
Ricorre il D’Egidio sulla base di un unico mezzo, illustrato con memoria.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Considerato che:
Con l’unico mezzo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione
dell’ art.2214 cod. civ. in combinato disposto con l’art.18 del dpr 600/1973 e
arti legge fall., sostenendo che non avrebbe potuto produrre i doc. indicati
perchè in regime di contabilità semplificata, di avere dato la prova della non
fallibilità con la produzione del modello unico del periodo di imposta degli anni
2010, 2011 e 2012, da considerarsi aventi efficacia probatoria equivalente a
quelli pretesi dalla Corte d’appello.
Il motivo è palesemente inammissibile solo che si consideri che il ricorrente ha
fatto valere il possesso dei requisiti di non fallibilità rifacendosi ai documenti
versati in atti ed in particolare al Modello Unico, del periodo di imposta 2010,
2011 e 2012, mentre la Corte del merito ha indicato il triennio rilevante ex el

di non fallibilità, da riferirsi ai tre esercizi precedenti la data di instaurazione del

art.1 legge fall. negli esercizi 2014,2013 e 2012, visto che l’istanza di
fàllimento era stata depositata nel 2015.
Inoltre, la Corte aquilana non si è limitata a far valere il mancato deposito della
richiesta documentazione contabile, ma ha anche valutato tutta la
documentazione prodotta, concludendo per l’insufficienza della stessa al fine di
provare la sussistenza dei requisiti di fallibilità, e detta complessiva valutazione
non è stata neppure considerata dal ricorrente.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 24 ottobre 2017

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

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