Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3268 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017,  n. 3268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24175/2014 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24,

presso il Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato

FULVIO CILLO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P., G.T.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 17844/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. L.V. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. contro G.P. e G.T., avverso l’ordinanza n. 17844 del 2014, con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per regolamento di competenza da lui proposto ed iscritto al n.r.g. 19194 del 2013.

2. Al ricorso non v’è stata resistenza delle intimate.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 380-bis c.p.c., nei testi modificati dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato all’avvocato del ricorrente.

4. Non è stata depositata memoria.

Considerato che:

1. Il Collegio, previo rilievo che il decreto di fissazione dell’odierna adunanza è stato notificato presso la Cancelleria della Corte, in ragione della circostanza che il difensore del ricorrente risulta cancellato dall’albo professionale sino dal 21 novembre 2014, condivide la valutazione formulata dalla proposta del relatore nel senso della manifesta inammissibilità del ricorso.

L’inammissibilità discende:

a) sia perchè l’ordinanza di inammissibilità impugnata ha recepito le conclusioni del Pubblico Ministero espresse nel medesimo senso e contro le quali il ricorrente aveva prospettato gli stessi rilievi oggi riproposti;

b) sia e soprattutto, perchè non denuncia un errore di percezione di un fatto, ma l’erroneità dell’interpretazione del provvedimento impugnato con il regolamento di competenza quale provvedimento non avente carattere decisorio sulla competenza e, quindi, non impugnabile con il regolamento, e, dunque, un preteso e, peraltro, inesistente, error in iure.

2. Peraltro, il Collegio rileva che, a monte della inammissibilità indicata nella proposta, dall’esame del fascicolo d’ufficio si rileva che si sarebbe dovuta configurare e rilevare anche una preliminare causa di improcedibilità, atteso che parte ricorrente non risulta avere prodotto copia autentica della sentenza impugnata e considerato che l’art. 391 bis c.p.c., nel prevedere che il ricorso per revocazione sia proposto a norma dell’art. 365 c.p.c. e ss., si riferisce anche alla prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Va considerato che la Corte ha già ritenuto applicabile detta prescrizione al ricorso per correzione di errore materiale (Cass. (ord.) n. 15238 del 2015), mentre, con riferimento all’onere di produzione della copia autentica non sussistono le ragioni che hanno indotto Cass. n. 24856 del 2006 a reputare che, nonostante il rinvio all’art. 365 c.p.c. e ss., al ricorso per revocazione non trova applicazione l’onere della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, di cui all’art. 369 citato, comma 3.

Dunque, il principio di diritto che dovrebbe trovare applicazione è che il ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., e art. 391 ter c.p.c., è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza, poichè l’art. 391 bis c.p.c., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti, richiede l’osservanza di quanto prescritto nell’art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice.

Nella specie, dalla nota di iscrizione a ruolo, presente nel fascicolo d’ufficio, risulta, peraltro, che l’apposita indicazione al n. 5 del modulo recante la dichiarazione di deposito del difensore del ricorrente non venne cancellata, mentre, come emerge dall’attestazione del funzionario di cancelleria, non risultavano prodotte le sette copie della sentenza impugnata.

Dall’esame del fascicolo, cui il Collegio ha proceduto nell’adunanza, tuttavia, emerge che non v’è traccia della copia autentica della sentenza e, peraltro, al relatore è stata fornita dalla cancelleria una copia della sentenza estratta dal sistema Italgiureweb.

Non essendosi indicata la questione nella proposta, tuttavia, il Collegio, nella descritta situazione, reputa di far luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di revocazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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