Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3268 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 05/02/2019), n.3268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1558-2014 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 496/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Aeronautica propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 12/11/2013 del 4 dicembre 2013, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatogli il 17 dicembre 2008, per Ici 2003, dal Comune di Roma – Roma Capitale; ciò con riguardo ad immobili, dapprima non accatastati, adibiti ad abitazione dei militari (alloggi di servizio).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: l’esenzione Ici di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7,comma 1, lett. a), spettasse unicamente agli immobili di proprietà dello Stato che fossero destinati direttamente ed immediatamente a finalità istituzionali, tale non potendo considerarsi quella abitativa privata dei militari e delle relative famiglie; erroneamente il giudice di primo grado avesse accolto il ricorso del Ministero della Difesa, senza farsi carico di accertare se quest’ultimo avesse provato l’effettiva destinazione diretta ed immediata degli immobili in questione ad attività istituzionale dell’ente.

Resiste con controricorso il Comune di Roma – Roma Capitale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

p. 2.1 Con i primi tre motivi di ricorso il Ministero della Difesa lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione e falsa applicazione delle seguenti norme procedurali: – (primo motivo) art. 112 c.p.c., per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato sulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello del Comune di Roma per genericità dei motivi; – (secondo motivo) D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, per non avere la commissione tributaria regionale disposto essa stessa quell’accertamento istruttorio di merito sull’effettiva destinazione istituzionale di servizio degli alloggi in questione la cui mancanza, pure, aveva ritenuto inficiare la decisione di primo grado; – (terzo motivo) art. 132 c.p.c., per avere la commissione tributaria regionale deciso la controversia senza operare il suddetto accertamento fattuale.

p. 2.2 Si tratta di motivi infondati.

Per quanto concerne il primo profilo di censura, la circostanza che la commissione tributaria regionale abbia deciso nel merito la controversia depone, non per l’omessa pronuncia, ma per l’implicito rigetto della preliminare questione della sufficiente specificità dei motivi di appello proposti dall’amministrazione comunale (del resto, neppure riportati dal Ministero nella doglianza in esame, con conseguente sua carenza di specificità ed autosufficienza). E ciò a fortiori in considerazione del fatto che la questione dell’esenzione Ici degli alloggi di servizio – così come si è posta nel presente giudizio – si esauriva sostanzialmente nell’interpretazione delle norme giuridiche di riferimento, secondo le stesse tesi argomentative in puro diritto già svolte dal Comune nel corso del giudizio di primo grado.

Per quanto concerne il secondo e terzo aspetto, basterà rilevare – da un lato – che l’esercizio ufficioso di poteri istruttori da parte della commissione tributaria regionale non poteva essere esercitato in maniera tale da sollevare il Ministero (che vi sarebbe stato tenuto per regola generale, in quanto soggetto richiamante la causa di esenzione) dall’onere probatorio suo proprio (tra le tante, da ultimo, Cass. 16171/18); e – dall’altro – che la commissione tributaria regionale ha ritenuto di poter comunque decidere la controversia su un presupposto, come detto, di tipo essenzialmente giuridico ed interpretativo; non essendovi controversia sulla concreta destinazione degli immobili in esame alle esigenze abitative del personale militare di servizio, così come affermato dallo stesso Ministero della Difesa.

p. 3.1 Con il quarto motivo di ricorso quest’ultimo deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a); L. n. 497 del 1978, art. 5 ed alla L. n. 47 del 1981, art. 1. Per avere la commissione tributaria regionale affermato la debenza Ici sugli immobili in oggetto, nonostante che gli alloggi di servizio dei militari (classificati dal D.M. n. 88 del 2004, art. 5, poi sostituito dal D.P.R. n. 90 del 2010) dovessero a tutti gli effetti considerarsi ‘infrastrutture militarì preordinate a garantire la funzionalità di enti, comandi e reparti militari preposti alla difesa dello Stato (quanto a rappresentanza delle FFAA, sicurezza del servizio, pronta reperibilità del militare, custodia di determinate infrastrutture operative). Ciò integrava la causa di esenzione Ici costituita dalla finalità istituzionale dell’immobile dello Stato.

p. 3.2 II motivo è infondato.

Non vi sono ragioni per disattendere quanto già stabilito da questa corte di legittimità in controversie – del tutto sovrapponibili alla presente, perchè aventi ad oggetto l’imposizione Ici di alloggi di servizio per militari – tra lo stesso Ministero della Difesa ed altre amministrazioni comunali.

L’orientamento interpretativo così emerso muove dai seguenti fondamentali passaggi: – la disciplina Ici è riconducibile al D.Lgs. n. 504 del 1992 e, per quanto segnatamente concerne le esenzioni di natura soggettiva ed oggettiva qui rilevanti, al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a); disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio, così come anche oggi richiamata dal Ministero (del resto, principalmente affidata a normativa secondaria o interna); – al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), prevede in effetti l’esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”; – quest’ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione “diretta” ed “immediata” per l’assolvimento della finalità d’istituto, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (Cass. 15025/15; 30731/11; 20850/10, 14094/10, 20577/05 ed altre); – questa interpretazione restrittiva si impone anche in ragione del carattere derogatorio ed eccezionale delle norme di esenzione tributaria.

E’ su tali presupposti che si è appunto affermato, nelle suddette controversie introdotte dal Ministero della Difesa (v. Cass. 20041/11; così anche Cass. 26453/17), che l’esenzione Ici prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. A), per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”: “spetta soltanto se l’immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone”.

Nel caso di specie, è lo stesso Ministero a chiarire che gli immobili in questione (fatti oggetto di obbligatorio accatastamento) sono costituiti dagli alloggi per l’abitazione del personale di servizio e delle relative famiglie; e che tale uso è conseguente ad una concessione amministrativa del bene a fronte del pagamento di un canone.

Come detto, ai fini dell’applicazione della norma fiscale non può dirsi dirimente nè che gli immobili stessi siano classificabili ex lege (L. n. 497 del 1978, poi abrogata: “Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni”) quali “infrastrutture militari”, nè che il canone concessorio così percepito (suddiviso a metà tra Ministero della Difesa e MEF) abbia carattere non di corrispettivo da attività lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione.

In definitiva, non può dirsi che la commissione tributaria regionale sia incorsa nella denunciata violazione normativa.

Si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, trattandosi di amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito (Cass.ord. n. 1778/16; così Cass. 5955/14 ed altre).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente Ministero della Difesa al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.300,00 oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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