Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32679 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 18/12/2018), n.32679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14141-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FOTOVOLTAICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DE LEVA 39, presso

lo studio dell’avvocato TUCCI LUIGINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SERO MARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3360/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 30/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Fotovoltaica srl, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per il fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, non potendosi in alcun modo considerare il contenuto dell’avviso di ricevimento quale elemento surrogatorio della ricevuta di spedizione.

La parte intimata si è costituita.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere che ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione proposta a mezzo posta costituisse elemento indefettibile il deposito dell’avviso di ricevimento, potendosi considerare gli elementi risultanti dall’avviso di ricevimento ai fini della tempestività dell’impugnazione.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art.101 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe esaminato ex officio la questione concernente l’ammissibilità dell’appello in assenza di contraddittorio.

Tale doglianza va esaminata con priorità per ragioni di ordine logico ed è infondata.

Ed invero, questa Corte ha già affermato che in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’esercizio delle domande giudiziali- cfr.Cass.n. 19372/2015-. Erra dunque la ricorrente nel dolersi della rilevazione senza contraddittorio di questione di natura processuale, qui relativa all’ammissibilità dell’impugnazione.

Il primo motivo di ricorso è invece fondato.

Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Nella stessa occasione si è poi evocata, con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, ma con affermazione estensibile anche all’ipotesi di notifica a mezzo posta eseguita dall’ufficiale giudiziario, la c.d. prova di resistenza, specificando che ‘…”Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”. Orbene, la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’appello rilevava unicamente il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla spedizione ed escludendo in astratto ogni valore agli elementi risultanti dall’avviso di ricevimento.

Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, va cassata con rinvio alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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