Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32678 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 18/12/2018), n.32678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 78-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FERODO LTD SOCIETA’ BRITANNICA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 44/3/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di TORINO, depositata il 08/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTC di Torino n. 44/2013, depositata 1’8.2.2014, che ha dichiarato inammissibile – nella parte qui impugnata, per vano decorso del termine semestrale di impugnazione – il ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTC n. 501/13 che aveva dichiarato estinto il giudizio originariamente proposto dalla Ferodo L.T.D. per ottenere il rimborso di un importo corrisposto a titolo di ILOR per l’anno 1985.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Con ordinanza interlocutoria n. 8573/2017 è stata disposta la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., a fronte del procedimento di revocazione promosso dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTC di Torino n. 44/2014. L’Ufficio ha, infatti, impugnato la medesima pronunzia, quivi gravata con ricorso per cassazione, censurando un errore di fatto connesso all’inesistenza della notifica della sentenza che non avrebbe potuto determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia prospetta la violazione dell’art. 327 c.p.c., nella versione modificata dalla L. n. 69 del 2009, artt. 46 e 58, avendo errato la CTC di Torino nel ritenere tardiva l’impugnazione per revocazione dalla stessa proposta. Secondo l’Ufficio, nel caso di specie, doveva trovare applicazione il termine “lungo” di impugnazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c. vigente ratione temporis, risultando il giudizio instaurato nell’anno 1987, dunque ben prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore delle modifiche apportate alla norma richiamata con L. n. 69 del 2009.

Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che la CTC di Torino, con decisione n. 58/2014, ha respinto il ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio in quanto, pur dovendo escludersi l’operatività del termine semestrale, “risulta per tabulas che la decisione 501/13 del 24.01.2013 è stata partecipata dall’ufficio della segreteria della commissione il 12.02.2013 e ricevuta dal destinatario il 14.02.2013 per cui al 13.11.2013 i termini utili per l’impugnazione (60 giorni) erano ampiamente scaduti”.

Orbene, avendo il richiamato giudizio carattere pregiudiziale rispetto al presente procedimento, dalla ritenuta non tempestività della revocazione della sentenza discende l’inammissibilità del presente gravame, rivolto a verificare la correttezza della pronunzia qui in esame – sent. n. 44/14 della CTC di Torino – in ordine alla possibilità di proporre la revocazione nel termine lungo che viene tuttavia superata dalla ritenuta conoscenza diretta della sentenza per effetto della notifica della decisione che, in questo modo, impediva il decorso del termine lungo di impugnazione.

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte:

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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