Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32677 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. I, 12/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 12/12/2019), n.32677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3593/2018 proposto da:

B.E., T.A., T.F., T.G.,

T.L., T.M., T.S., elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Flavio Stilicone 264, presso lo studio

dell’avvocato Giacani Francesco, rappresentati e difesi dagli

avvocati Campione Bruno e Riccardi Alfredo, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Dei Colli

Albani 14, presso lo studio dell’avvocato Perri Natale,

rappresentato e difeso dall’avvocato Principato Antonio, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Procura Generale Repubblica Corte Suprema Cassazione.

– intimata –

avverso la sentenza n. 4549/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza del 17.1.14 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accolse la domanda di B.C., nato il (OMISSIS), diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità di T.A. nei suoi confronti, sulla base di una consulenza genetica e di prove testimoniali.

B.E., T.A., F., G., L., M. e S. proposero appello che, con sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli, il 22.12.16, fu rigettato, osservando che: il Tribunale aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni testimoniali rese da B.M.G. e da R.A., rispettivamente madre e sorella di B.C., in ordine alla relazione extraconiugale dalla prima intrattenuta con T.A., nato il (OMISSIS) e deceduto il (OMISSIS), ed alla nascita del figlio C., nonchè in ordine alla frequentazione tra il predetto C. e il padre naturale; tali dichiarazioni testimoniali avevano trovato conferma nella c.t.u. espletata che, in base all’esame del DNA, aveva accertato la paternità oggetto di causa con una percentuale di probabilità del 99,99%; la doglianza afferente al rigetto dell’eccezione di nullità della c.t.u.- per aver il consulente delegato a terzi collaboratori il prelievo delle cellule buccali dall’attore e dalla salma di T.A. e per aver affidato l’esame del polimorfismo del DNA ad un centro specializzato, senza autorizzazione del g.i., non indicando con quali mezzi e tempi i reperti furono trasportati al suddetto centro – era priva di pregio.

Al riguardo, la Corte d’appello ha rilevato che la c.t.u. è del tutto valida, poichè il consulente può servirsi di un ausiliario, anche senza autorizzazione del g.i., purchè il c.t.u. valuti le conclusioni dell’esperto richiamandole nella propria relazione; inoltre, il c.t.u. fu presente ai vari prelievi e controllò le varie operazioni, non essendo peraltro emerso il contrario in punta di fatto.

Ricorrono in cassazione B.E., T.A., F., G., L., M. e S., formulando due motivi.

Resiste T.C. (già B.C.) con controricorso, eccependo preliminarmente in rito il difetto di procura speciale in capo a B.E..

Diritto

RITENUTO

che:

Con l’unico motivo è denunziata la violazione degli artt. 191,193 e 196 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la Corte d’appello escluso erroneamente la fondatezza dell’eccezione di nullità della c.t.u., derivante dall’aver il consulente delegato, senza autorizzazione del giudice, a terzi lo svolgimento delle operazioni peritali, anche se limitatamente ad un settore della consulenza, non avendo il consulente elaborato un proprio documento, sicchè l’opera del delegato si è completamente sostituita a quella che avrebbe dovuto svolgere il c.t.u..

Il collegio osserva che la procura speciale non risulta conferita da B.E., indicata in ricorso quale una dei ricorrenti. Infatti, in calce al ricorso risultano apposte le firme degli altri ricorrenti autenticate dal difensore, ma non quella di B.E., moglie di T.A., convenuto quale padre naturale di B.C., sebbene il suo nome sia stampigliato unitamente agli altri ricorrenti. Pertanto, rilevato che sussiste un litisconsorzio necessario processuale tra i vari indicati ricorrenti – considerata la presenza delle stesse parti nei due gradi di merito, pluralità che deve necessariamente persistere in ogni sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (v. Cass., n. 8790/19)- occorre disporre l’integrazione del contraddittorio, a norma dell’art. 331 c.p.c., nei confronti di B.E..

P.Q.M.

La Corte, letto l’art. 331 c.p.c., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di B.E. nata a (OMISSIS) – fissando il termine di gg. 60 dalla comunicazione del provvedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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