Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32676 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 18/12/2018), n.32676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18230-2017 proposto da:

B.A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CANTONI MARCELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 19/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2018 dal Presidente Relatore Dott. CAMPANILE

PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che:

B.A.J. propone ricorso, affidato a due motivi, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Bologna ha confermato l’ordinanza di primo grado relativa al rigetto del riconoscimento della protezione internazionale; in particolare, la corte felsinea ha ribadito il giudizio di inattendibilità degli eventi narrati dal richiedente, il quale aveva affermato di aver partecipato al sequestro di un uomo politico e di temere ritorsioni, anche a causa della propria professione della fede cristiana, da parte del gruppo terroristico cui aveva aderito per poi dissociarsi, per la parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

con il primo motivo, deducendosi violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, nonchè vizio motivazionale, si sostiene che la corte di appello da un lato non avrebbe considerato l’attenuazione del regime probatorio in ordine all’accertamento dei requisiti per la protezione internazionale e, dall’altro, non avrebbe considerato, omettendo di avvalersi dei propri poteri istruttori, tutti gli elementi indicatori della buona fede e della diligenza del ricorrente, trascurando, poi, una relazione psicologica – interamente riprodotta nel ricorso – redatta dalla dott.ssa Serra dell’ASL di Parma;

la seconda censura attiene alla violazione dell’art. 10 Cost., in quanto il diritto alla protezione deriverebbe dalla situazione presente in Nigeria, Paese nel quale, in un clima caratterizzato da violenze di ogni genere, non è garantito l’esercizio delle libertà democratiche.

La prima censura è inammissibile, avendo la corte distrettuale espresso, fornendo al riguardo congrua motivazione, un radicale giudizio di inattendibilità, insindacabile in questa sede;

ne può sostenersi che la corte distrettuale non avrebbe utilizzato tutti i mezzi a disposizione per raccogliere le prove necessarie a sostegno della domanda, in quanto il ruolo attivo demandato al giudice nell’istruzione delle controversie relative alle domande di protezione internazionale e il dovere di integrare con una presunzione di buona fede le dichiarazioni del richiedente, in assenza di riscontri probatori specifici, ma in presenza di un quadro generale di attendibilità della richiesta di protezione, non può comportare una restrizione del potere discrezionale del giudice nella valutazione delle prove e in particolare nella valutazione del quadro generale di attendibilità che il legislatore ha strutturato intorno ad alcuni parametri di riferimento la cui ricorrenza resta affidata alla valutazione discrezionale, seppure ovviamente motivata, del giudice di merito (cfr. Cass., 29 maggio 2012, n. 9500);

nessun rilievo, poi, può attribuirsi alla relazione psicologica riprodotta nel ricorso, sia in considerazione del potere del giudice del merito di selezionare il materiale sottoposto al suo vaglio, sia perchè, mentre detta relazione dà atto delle ragioni in base alle quali il richiedente appare soggettivamente inattendibile, la sentenza impugnata analizza l’oggettiva inattendibilità della narrazione;

il secondo motivo è inammissibile: in primo luogo non risulta che il ricorrente abbia prospettato nel corso del giudizio di merito un rischio di grave danno, in caso di rientro, e violenze etnico-religiose generalizzate, a prescindere dalla propria condizione individuale, dovendosi poi rilevare che la corte di appello, ponendo in evidenza la permanenza indisturbata del ricorrente nella propria regione dal 2012 al 2015, ha implicitamente escluso la sussistenza di una situazione foriera di rischi di grave richiedente asilo, come pure ha escluso la trattamenti degradanti, torture o minacce in Nigeria.

Non si provvede in merito al regolamento parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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