Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32675 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 18/12/2018), n.32675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16034-2017 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO ROMAGNOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1673/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO

CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO

che:

S.I. propone ricorso, affidato a due motivi, illustrato da memoria, avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado di reiezione del ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale;

in particolare è stato esclusa la sussistenza dei presupposti richiesti per l’accoglimento della domanda, stante “la genericità e la scarse credibilità del racconto del richiedente”, che non avrebbe consentito di “valutare la coerenza e la plausibilità delle sue dichiarazioni rispetto alle condizioni generali del paese di origine” (Gambia);

la parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il primo profilo di motivo, rubricato come “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, attiene, in realtà, alla deduzione del vizio di omessa pronuncia in relazione ad “uno dei principali motivi di gravame”, consistente nel fatto che il richiedente non sarebbe stato informato nella possibilità di un’audizione da parte della Commissione, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1 bis, anzichè, ad opera di un solo membro;

in disparte l’erronea deduzione del vizio, va osservato che la censura è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso;

invero detto principio trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito, come nel caso in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo in relazione ai quali la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito;

anche in tale ipotesi si prospetta preliminare a ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto: solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità, quindi, diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di questa ultima valutazione la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali (Cass., 23 marzo 2017, n. 7406);

nella specie il ricorrente ha omesso di riportare nel ricorso il motivo di appello che assume non esaminato e, quindi, in mancanza di tale specificazione, non è possibile valutare la fondatezza del ricorso e accertare il fatto processuale;

quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che il giudizio in merito all’attendibilità del racconto del richiedente è riservato al giudice del merito, che nella specie ha reso adeguata motivazione; non si procede al regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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