Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32674 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 18/12/2018), n.32674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13511-2017 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO ZUMMO;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 453/2017 del GIUDICE DI PACE di PALERMO,

depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO

CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO

che:

A.M. propone ricorso avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo in data 22 marzo 2017;

la parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorso è inammissibile;

con unico motivo si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, sostenendosi, poi, che il Giudice di pace avrebbe omesso di valutare una serie di ragioni dedotte dall’opponente, anche con riferimento alle eccezioni formulate nel corso dell’udienza del 2 maggio 2015; deve premettersi che, a fronte del vizio motivazionale dedotto, il tenore delle doglienze adombra una violazione dell’art. 112 c.p.c., vale a dire un’omessa pronuncia;

anche a voler prescindere dall’erronea formulazione della rubrica, di certo non vincolante, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha espressamente affermato, senza che sul punto sia stata svolta alcuna censura, l’inammissibilità delle deduzioni formulate per la prima volta nell’udienza di comparizione, e quindi la necessità di esaminare soltanto le questioni introdotte con il ricorso introduttivo; il ricorso non sembra denunciare l’omesso esame degli originari motivi posti a fondamento dell’opposizione, per altro rinvenendosi nella decisione in esame un’accurata verifica, non criticata, dei requisiti per l’espulsione del ricorrente con accompagnamento alla frontiera (cfr. Cass. n. 10243; Cass., n. 7196);

Non si provvede in ordine al regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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