Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32674 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. I, 12/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15931/2018 proposto da:

A. ALIAS A.H., rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCELLO BISCOSI e domiciliato presso la cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 26.4.2018 notificato in pari data il Tribunale di Lecce respingeva il ricorso interposto da A. alias A.H., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Lecce in data 15.9.2017, notificata il 7.10.2017.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto l’ A. alias A. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente negato il riconoscimento dello status di rifugiato in base all’argomento secondo cui i fatti riferiti dal richiedente la protezione, anche se fossero veritieri, evidenzierebbero al massimo un conflitto di portata locale.

Il motivo è infondato.

Ed invero il ricorrente, nel censurare la decisione assunta, con riferimento al diniego dello status di rifugiato, dal giudice di merito non allega alcun elemento specifico che valga a contrastare gli argomenti contenuti nella decisione impugnata. In particolare, la doglianza non attinge la ratio posta a base del diniego, rappresentata dalla ritenuta “portata meramente locale dello scontro” riferito dal ricorrente (cfr. pag. 4 del decreto impugnato). Il ricorrente, lungi dal contrastare adeguatamente tale affermazione del Tribunale, si diffonde sulla condizione generale del Ghana, ma nulla deduce in merito all’episodio narrato, nè allega elementi atti a dimostrare che esso si inserisse in un più vasto contesto di contrasti tra opposte fazioni politiche, etnie o confessioni religiose.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe ricostruito la situazione del Ghana, Paese di origine del richiedente la protezione, facendo riferimento ad informazioni tratte da fonti non aggiornate, in quanto risalenti al giugno 2016.

Il motivo è fondato.

Ed invero questa Corte ha affermato, con le ordinanze n. 13449/2019, n. 13450/2019, n. 13451/2019 e n. 13452/2019, la prima delle quali massimata (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887) il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (sul punto, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11312 del 26.4.2019, non massimata). Le predette fonti, inoltre, devono necessariamente essere aggiornate al momento dell’azione della decisione, poichè in caso contrario si configura il vizio di motivazione apparente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174).

Nel caso di specie, la decisione impugnata non soddisfa i suindicati requisiti, posto che il Tribunale di Lecce ha deciso in base a fonti non aggiornate, risalenti ad oltre un anno prima rispetto alla data di deposito del decreto oggi impugnato.

Il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato anche la protezione umanitaria, non ravvisando profili di vulnerabilità nella condizione del richiedente, rimane assorbito per effetto dell’accoglimento della seconda censura.

In definitiva, va respinto il primo motivo di ricorso, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo. La decisione impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti della censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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