Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32671 del 18/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 30/01/2018, dep. 18/12/2018), n.32671
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17187-2017 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2372/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 30/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO
CAMPANILE.
Fatto
RILEVATO
che:
il Ministero dell’Interno propone ricorso, affidato a unico motivo, avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado relativa al diritto in capo ad A.S. al rilascio del permesso di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;
l’intimato non svolge attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con unica censura si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5,18,18 bis e 19: le vessazioni che il ricorrente avrebbe subito dalla polizia del proprio paese, che lo avrebbero costretto ad espatriare, non sarebbero riconducibili nella normativa di riferimento;
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
il ricorso non appare meritevole di positivo apprezzamento;
premesso che le valutazioni della corte distrettuale in merito all’attendibilità della situazione allegata dall’Abbas non sono sindacabili in questa sede, nè appaiono adeguatamente censurate, deve rilevarsi che, a ben vedere, la decisione impugnata non è incentrata su ragioni prettamente economiche che avrebbero determinato l’allontanamento del predetto dalla Nigeria, e neppure come sembra adombrarsi nel ricorso – a mere situazioni di instabilità politica, bensì in una condizione di vera e propria vulnerabilità, che costituisce l’elemento fondante della c.d. “protezione umanitaria” (Cass., n. 28015 del 2017 e n. 26641 del 2016) e che nella specie – elemento del tutto negletto nel ricorso sono state individuate nelle reiterate vessazioni subite da richiedente proprio ad opera di quegli appartenenti alle forze di polizia dalle quali avrebbe dovuto ottenere protezione;
non si procede al regolamento delle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018