Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32671 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. I, 12/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23998/2018 proposto da:

E.V., elettivamente domiciliato in Lecce, Via Garibaldi

3, presso lo studio dell’avv. Francesco Maria De Giorgi che lo

rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO (CF (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura dello Stato che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE n. 1459 depositato il

21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. E.V., n. a (OMISSIS), propone un articolato motivo di ricorso per la cassazione del Decreto n. 1459 del 2018 del 21.6.18, con il quale il Tribunale di Lecce – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – ha respinto il ricorso da lui proposto avverso la decisione della competente Commissione Territoriale) di rigetto della sua istanza di protezione internazionale: status di rifugiato o, in subordine, protezione sussidiaria o permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che:

– sentito dalla commissione, il ricorrente aveva dichiarato di essere di religione cristiana (gruppo etnico Benin), di avere un basso livello di istruzione, di non essere sposato nè avere figli; egli aveva lasciato il suo Paese a causa dei maltrattamenti subiti dalla madre per opera dello zio il quale, dopo la morte del padre, aveva venduto tutti i loro beni di famiglia; inoltre un giorno, dopo aver trascorso la notte nella propria casa assieme alla fidanzata, si era recato al lavoro e, dopo qualche ora, aveva ricevuto la chiamata di un amico il quale lo aveva avvertito che la ragazza era stata stuprata ed uccisa presso la di lui abitazione, e che i familiari della stessa lo cercavano; spaventato, egli aveva deciso di fuggire temendo, in caso di rimpatrio, la reazione dei familiari della ragazza;

– infondata era la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato (Cost. art. 10; 1.722/54 di ratifica della Conv. Ginevra 28.7.51; Dir.CE 2004/83; D.Lgs. n. 251 del 2007), dal momento che i fatti narrati dal richiedente (probatoriamente valutati secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 cit, art. 3, comma 1 e 2) non integravano persecuzione per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto, quand’anche veritieri, non integravano gli estremi di status;

– neppure sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007), dal momento che da varie risultanze (sito ministeriale “Viaggiare Sicuri”; rapporto annuale Amnesty International; World Report 2017 Human Rights Watch) emergeva che effettivamente sussistessero situazioni di violenza non debitamente controllate dall’autorità governativa, ma ciò non nell’area di provenienza; nell’Edo State, in particolare, non sussisteva alcuna situazione di conflitto armato in corso o di generale insicurezza, come anche risultante dalla rilevazione statistica degli “incidente” negli anni 2015 e 2016 in rapporto a quelli registrati in altri Stati interni; inoltre, le dichiarazioni dell’istante erano intrinsecamente inattendibili posto che: dapprima egli aveva posto a base dell’espatrio il comportamento dello zio che aveva venduto tutti i beni di famiglia, salvo poi riferire di essere invece scappato perchè presso la sua abitazione era stata trovata la sua ragazza violentata ed uccisa mentre egli era al lavoro (così da temere il danno grave costituito dalla vendetta di sangue dei familiari); tuttavia, appariva alquanto implausibile che l’istante avesse deciso di scappare, invece di chiarire la propria posizione di estraneità ai fatti, facilmente dimostrabile dal momento che al momento dell’uccisione egli si trovava al lavoro, e ciò anche in considerazione dell’amore che nutriva per la ragazza e della sua intenzione di sposarla; inoltre, non credibile era stata anche la descrizione dei suoi rapporti con i familiari della fidanzata avendo egli affermato, dapprima, di averne frequentato tranquillamente la casa e, quindi, che i familiari stessi si opponevano al matrimonio sebbene i due fidanzati dormissero spesso insieme a casa del ricorrente stesso;

– quanto alla protezione mediante permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 30 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6), nel caso di specie non erano state dedotte condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla natura personale della vicenda narrata; nè era stata dedotta (tranne che per elementi ritenuti non significativi, quali un contratto a termine in agricoltura recentemente iniziato e della durata di pochi mesi, attestati di un corso di lingua italiana e di un laboratorio d’arte) l’adozione di un percorso di integrazione in Italia da porsi in rapporto con le condizioni di inserimento sociale e familiare del prevenuto nel suo Paese di origine.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Il ricorrente ha tardivamente depositato memoria.

p. 2.1 Con l’unico articolato motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni:

D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: per avere il tribunale ritenuto inattendibili le dichiarazioni del ricorrente, nonostante che questi, in conformità al regime normativo speciale, avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, e rendere un racconto “ben preciso e dettagliato”;

– D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e art. 4: per avere il tribunale reso una valutazione superficiale sia della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (esposto alla vendetta di sangue dei familiari della ragazza, persone facoltose ed anche capaci di orientare a loro favore il processo stante l’altissimo livello di corruzione dell’amministrazione della giustizia e delle forze dell’ordine locali, notoriamente refrattarie a tutelare i soggetti nella posizione del richiedente), sia della situazione specifica dell’Edo State, fatto oggetto di violenze e tensioni tra gruppi ribelli per il controllo del territorio, diffusione di riti sacrificatori della vita umana (Woodoo e Ju Ju), violenze non controllabili dalle forze dell’ordine;

– D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, lett. a), per non avere il tribunale considerato che il ricorrente aveva subito gravissime forme di violenza e che vi erano tutti i presupposti, in caso di rientro, della sua uccisione per vendetta ovvero sottoposizione ad un processo iniquo;

– D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, per avere il tribunale apoditticamente negato che il richiedente rientrasse nel novero delle persone “che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale” (art. cit.), nonostante che il medesimo avesse “subito indubbiamente gravissime forme di violenza”;

– D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e lett. h), per avere il tribunale escluso i presupposti della protezione internazionale sussidiaria ovvero per il rilascio di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nonostante che nel Paese di origine fossero assodate azioni contro la minoranza cristiana alla quale il richiedente apparteneva; in caso di rientro, il ricorrente sarebbe stato dunque esposto a continue vessazioni e lesioni dei diritti umani;

– art. 3 Cost. in relazione al D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 4, (“Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile”), stante la violazione del principio di uguaglianza derivante dalla esclusione, per la sola categoria dei richiedenti protezione internazionale, di un doppio grado di giudizio sul merito della domanda.

p. 2.2 Il motivo è infondato in tutti i profili nei quali si articola.

Una volta escluso il rischio Paese nella zona di riferimento nonchè la fondatezza e verosimiglianza del racconto del richiedente, la decisione del tribunale si pone in linea, e non in contrasto, con la legge (assenza, in fatto, dei presupposti legali della protezione internazionale).

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, così come l’apprezzamento del ricorso, in concreto e sulla base delle indicate fonti informative, di una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, interno o internazionale (Cass. n. 3340/19; 32064/18; 30105/18).

Il Tribunale si è soffermato, evidenziandoli, sugli aspetti (su riportati) che rendevano intrinsecamente non credibile la vicenda narrata dal richiedente, ed il motivo di ricorso – ancorchè formalmente incentrato sulla violazione normativa ex art. 360 c.p.c., n. 3 – sottende in realtà una rivisitazione fattuale del caso ed una contrapposta valutazione di credibilità; il che è certamente qui inammissibile.

Argomentata e conforme alla legge appare anche la statuizione sulla protezione umanitaria, in quanto ancorata alla considerazione degli esigui elementi di radicamento sul territorio nazionale in rapporto alle condizioni di inserimento sociale e familiare nel Paese d’origine.

Quanto, da ultimo, alla questione di I.c. sul rito, si tratta di questione manifestamente infondata, così come più volte già ritenuto da questa corte: Cass. n. Sez. 1 -, Ordinanza n. 27700 del 30/10/2018 (così Cass. n. ord. 28119/18): “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione”.

Il ricorso va dunque respinto, con regolamento delle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito;

v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA