Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32670 del 18/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2018, (ud. 30/01/2018, dep. 18/12/2018), n.32670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. Marulli Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17098-2017 proposto da:

E.J., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato SILVIA LEOPARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO

CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO

che:

Il cittadino nigeriano E.J. propone ricorso, affidato a tre profili di censura, avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato il provvedimento di primo grado di rigetto delle proprie domande di protezione internazionale, con subordinata richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria;

in particolare, in relazione alle ragioni dell’allontanamento del richiedente dal proprio Paese, incentrate essenzialmente sul pericolo di morte per ragioni religiose, avendo aderito al credo cristiano ed essendo stato minacciato dal padre, sacerdote dell'”(OMISSIS)”, per essersi rifiutato di subentrargli in tale ruolo, la corte, esprimendo perplessità in ordine alla narrazione del ricorrente, ha confermato il giudizio del Tribunale secondo cui non sarebbe ravvisabile alcuna persecuzione, per essersi esaurita l’aggressione subita dal padre (il quale, nel minacciarlo, avrebbe fatto riferimento alla morte dei fratelli del ricorrente, da lui provocata, ed avrebbe poi avvelenato la madre, anche lei cristiana, che lo aveva aiutato a fuggire), in unico comportamento;

il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

si denuncia violazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007 per le seguenti ragioni:

a) la sentenza impugnata avrebbe erroneamente valutato le circostanze dedotte dall’ E., fondando il proprio giudizio unicamente sulle sue dichiarazioni, senza considerare la situazione effettiva ed attuale del paese d’origine e senza vagliarle al lume dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

b) l’esclusione dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato sarebbe ingiustificata in presenza del pericolo di morte concretamente gravante sul ricorrente, perseguito per motivi religiosi;

c) si rivelerebbe poi illegittima l’esclusione della protezione sussidiaria e, in via gradata, di quella umanitaria, in relazione tanto alle minacce di morte subite, quanto alla gravissima situazione presente nel paese d’origine;

gli esposti profili di censura possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti volti, per un verso, a denunciare l’omessa applicazione dei criteri fissati dalla legge per valutare la credibilità del richiedente e per integrare le lacune istruttorie riguardanti la situazione generale del paese di origine e, per l’altro, a censurare l’omesso esame delle domande riguardanti le misure di protezione minore, (protezione sussidiaria e permesso umanitario), non richiedenti l’accertamento puntuale del requisito del fumus persecutionis;

la sentenza impugnata, ritenendo che i fatti narrati dal ricorrente non evidenzino un quadro persecutorio tale da integrare le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, muove da un giudizio di inattendibilità, per altro adombrato e non espressamente affermato, che non tiene conto dei parametri normativi di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente;

l’esclusione, poi, del fumus persecutionis, non appare adeguata ai fini del rigetto delle misure di protezione minore che non richiedono la ricorrenza di detto requisito;

sotto tale profilo la condotta del padre, (il quale avrebbe già determinato la morte dei fratelli e della madre del ricorrente), sulla quale si esprimono dei dubbi senza escluderne, in maniera argomentata ed esplicita, la veridicità, viene qualificata come mero “comportamento”, senza considerare che, come già affermato da questa Corte (Cass., 4 aprile 2013, n. 8281), l’inclusione delle vicende narrate dal richiedente nelle astratte fattispecie normative delle singole misure di protezione internazionale costituisce un’operazione necessaria dell’accertamento giudiziale da condursi sulla base di un rigoroso percorso logico-giuridico segnato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nella specie del tutto ignorato;

deve quindi ribadirsi che quando le dichiarazioni del richiedente, come nella specie, evidenziano un quadro persecutorio, ritenuto espressamente fondato su una contrapposizione religiosa produttiva di una situazione di violenze e minacce non controllate nè controllabili dalle autorità statuali, la preventiva verifica da svolgere, prima di pervenire ad una qualificazione diversa della natura delle persecuzioni indicate, riguarda l’esame della credibilità del dichiarante da compiersi alla luce dei rigorosi criteri tipizzati nella norma sopra indicata;

detto esame non è eludibile, in quanto il contesto narrato è del tutto compatibile con le condizioni di riconoscimento di una misura di protezione internazionale, dal momento che il contrasto sorto in ambito familiare, nella versione del richiedente, assume le richieste caratteristiche di gravità, nella misura in cui non sono riconducibili alla mera figura del padre, ma al ruolo di sacerdote dell’Oracolo a lui attribuito (sulla cui veridicità la Corte non svolge alcun rilievo), in un contesto connotato dal conflitto etnico religioso in atto nella regione della Nigeria ove si sono svolti i fatti;

il riduttivo contesto familiare nel quale viene inserito il quadro drammatico rappresentato dal richiedente non tiene quindi conto dell’eziologia etnico religiosa del conflitto e delle conseguenze persecutorie nei confronti del ricorrente, laddove, come già rilevato, la stessa valutazione delle dichiarazioni del richiedente viene svolta senza la preventiva valutazione della credibilità complessiva del racconto in violazione dei parametri normativi indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

la Corte d’appello, una volta ricondotta la situazione esposta ad una questione familiare, pur avendo uno specifico obbligo di cooperazione istruttoria, da svolgere prioritariamente mediante le fonti d’informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ha omesso di verificare l’esistenza e la gravita del conflitto etnico-religioso descritto nel ricorso, omettendo di conseguenza di accertare, oltre alla credibilità soggettiva, l’incidenza concreta della differenza etnico religiosa e la sua potenzialità violenta sui rapporti fra i soggetti interessati;

tale doveroso accertamento, oltre ad incidere sulla valutazione dei requisiti del rifugio politico, fondato sull’esistenza concreta di un fumus persecutionis personale, è di estremo rilievo anche ai fini del riconoscimento delle misure minori;

invero la condizione di “danno grave” posta a base della protezione sussidiaria può derivare dalla “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale” e, a tale riguardo la Corte di Giustizia (Caso n. 465-07, sentenza n. 172 del 2009, caso Elgafaji) ha ritenuto che ai fini della protezione sussidiaria “una minaccia alla vita individuale può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello cosi elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”;

alla luce di questi principi, vincolanti i giudici nazionali, in virtù dell’applicazione in ambito UE dell’obbligo d’interpretazione conforme, l’accertamento delle condizioni oggettive del paese d’origine diventa ineludibile per qualsiasi domanda di protezione internazionale che non sia manifestamente pretestuosa o per la quale non ricorrano altre condizioni ostative;

l’accertamento anche officioso delle attuali condizioni del paese d’origine si rivela parimenti necessario al fine di valutare se sussistano le condizioni per il rilascio di un permesso umanitario, alla luce dei requisiti indicati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (seri motivi di carattere umanitario risultanti da obblighi costituzionali od internazionali) e del principio di non refoulement fissato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, tenuto conto dell’autonomia di tale misura atipica rispetto alla protezione sussidiaria ed alla conseguente necessità di una specifica valutazione giudiziale nell’ipotesi, corrispondente al caso di specie, di formulazione della domanda fin dal primo grado del procedimento giurisdizionale;

In conclusione, il ricorso proposto è manifestamente fondato, in quanto la pronuncia impugnata ha disatteso i criteri normativi di accertamento delle condizioni di riconoscimento delle misure di protezione internazionale, sostituendo alle esposte ragioni di persecuzione o di pericolo per la vita e l’incolumità fisica del richiedente, una propria qualificazione dei fatti senza provvedere preventivamente a valutare la credibilità intrinseca del dichiarante e la corrispondenza della situazione descritta alle oggettive condizioni del paese d’origine, anche sotto il profilo dell’inerzia dell’autorità statuale, così venendo meno agli obblighi di cooperazione istruttoria gravanti sul giudice della protezione internazionale in ordine alla disamina puntuale di tutte le misure richieste;

all’accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

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