Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3267 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3267 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23787-2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– 1*-011Vil te-

contro

PASSARO Lucia, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco PISAPIA e
Ciro SENATORE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del
primo difensore, in Cava de’ Tirreni, alla piazza G. Avigliano, n. 10;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/02/2018

avverso la sentenza n. 2750/09/2016 della Commissione tributaria
regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il
22/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. Lucio

— che in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di
accertamento, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, di maggiori redditi per
l’anno di imposta 2008, la CTR, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato
inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate per difetto di specificità
dei motivi, in violazione del disposto di cui all’art. 53 d.lgs. n. 546 del
1992;
– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso
per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con
controricorso;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), risulta regolarmente
costituito il contraddittorio;
– che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
dell’ordinanza in forma semplificata;

CONSIDERATO
— che con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza e del
procedimento, per violazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 e 342 c.p.c.»,
per avere la CTR sancito l’inammissibilità dell’appello sul presupposto che
l’Agenzia appellante non aveva prospettato specifiche censure alla
sentenza di primo grado in punto di mancanza di riscontro di significativi
scostamenti reddituali nel bienno, rilevata dal giudice di primo grado;
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RILEVATO

- che il motivo di ricorso è all’evidenza fondato e va accolto;
— che, invero, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di appello,
l’amministrazione finanziaria in sede di giudizio di secondo grado non
solo aveva provveduto a depositare documentazione (ovvero, prospetti
dei redditi sintetici degli anni 2007 e 2008) diretta a contrastare

scostamento tra reddito dichiarato e quello accertato, in almeno due
periodi di imposta, come previsto dall’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del
1973, nella versione applicabile ratione temporis, ma aveva espressamente
censurato la sentenza di primo grado esponendo nella prima parte del
ricorso d’appello (in parte qua riprodotto, per autosufficienza, nel ricorso
qui in esame) le ragioni di non condivisione di quella decisione,
sostenendo, tra le altre cose, che «Contrariamente a quanto ritenuto dai
primi giudici, al fine di stabilire la sussistenza delle condizioni previste
dall’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, per l’operatività
dell’accertamento sintetico, occorre fare riferimento al semplice dato
fattuale costituito dallo scostamento del reddito complessivo netto
accertabile rispetto a quello dichiarato per almeno due anni, non rilevando
la ulteriore circostanza che per entrambi gli anni siano o meno pendenti i
termini decadenziali previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/73»;
— che il motivo di ricorso va accolto anche sul rilievo che i giudici di
merito non si sono comunque attenuti al principio, più volte ribadito da
questa Corte, e che va confermato, non sussistendo né essendo stati
prospettate valide ragioni per discostarsene, secondo cui «nel processo
tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e
riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno
della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in
quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso
di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione
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l’affermazione dei primi giudici circa l’assenza sub specie di un significativo

specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo
il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici
dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo
pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al
controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad

Cass. n. 25553 del 2017, di questa Sottosezione, e la giurisprudenza ivi
richiamata);
— che, pertanto, la CTR avrebbe dovuto rivalutare la sussistenza sub
ipecie dei presupposti legittimanti il ricorso dell’amministrazione finanziaria
all’accertamento di tipo sintetico, ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del
1973, ratione temporis vigente, a prescindere dalla prospettazione al riguardo
di uno specifico motivo di appello da parte dell’Ufficio finanziario,
trattandosi di uno dei presupposti su cui si fondava l’avviso di
accertamento che l’amministrazione finanziaria chiedeva confermarsi, in
riforma dell’impugnata sentenza;
— che, conclusivamente, va accolto il ricorso e la sentenza impugnata
va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà a rivalutare la
vicenda processuale e a regolamentare le spese del presente giudizio di
legittimità;

P.Q.M.
accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria
regionale della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 24/01/2018

ottenere il riesame della causa nel merito» (Cass. n. 3064 del 2012; conf.

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