Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3267 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21788-2014 proposto da:

C.A., P.M., P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA C. PASSAGLIA 14, presso lo studio

dell’avvocato SARA MERLO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONIO CORSO giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LA FONDAZIONE OPERA ARCIVESCOVILE VILLA S. GIUSEPPE, in persona del

suo presidente del C.D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO BASILE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3253/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. C.A. ha proposto ricorso per Cassazione, contro la Fondazione Opera Arcivescovile Villa San Giuseppe, avverso la sentenza n. 3253 del 16 luglio 2014, con cui la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello dell’intimata, riformando la sentenza del giudice di prime cure.

La vicenda ha avuto ad oggetto la qualificazione del rapporto in forza del quale l’odierna ricorrente occupava l’immobile di proprietà della Fondazione.

Quest’ultima, con atto di intimazione di licenza per finita locazione e convalida, aveva agito in giudizio nei confronti della Sig.ra C., deducendo di averle concesso in locazione ad uso commerciale il proprio locale.

L’intimata si era opposta alla convalida eccependo l’esistenza di un nuovo rapporto obbligatorio, fondato su di un contratto preliminare di compravendita stipulato con scrittura privata del (OMISSIS), che aveva estinto il rapporto locatizio precedentemente in corso.

Il Tribunale, con sentenza n. 309 del 16/04/2010, rigettava la domanda, ritenendo che effettivamente con la stipula del contratto preliminare le parti avevano inteso sostituire al precedente rapporto di locazione un nuovo rapporto contraddistinto dall’impegno all’acquisto-vendita dell’immobile. Tale sentenza veniva impugnata dalla Fondazione, e la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello, ritenendo che, in assenza di espressa qualificazione della natura del rapporto ad opera del presunto contratto preliminare, e stante il versamento di un corrispettivo mensile da parte della Sig.ra C. in favore della Fondazione, l’occupazione dell’immobile dovesse qualificarsi come locazione, “trattandosi appunto di un vincolo per effetto del quale il godimento del bene avviene dietro il versamento di un corrispettivo”.

2. Contro tale sentenza ricorre in Cassazione la Sig.ra C., con ricorso affidato a tre motivi.

La Fondazione Opera Arcivescovile Villa San Giuseppe resiste con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato agli avvocati delle parti con l’indicazione della proposta.

4. Le parti hanno depositato memoria e parte ricorrente ha anche formulato istanza di rimessione della trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, la cui valutazione è stata rimessa dal Primo Presidente Aggiunto al Collegio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la valutazione di inammissibilità del ricorso formulata dalla proposta del relatore, nella quale essa si era giustificata “per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6 quanto agli atti sui quali si fondano i motivi, atteso che riguardo ad essi non viene rispettato l’onere di indicazione specifica (alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte: ex multis, Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 7161 del 2010; Cass. n. 7455 del 2013; per il giudicato esterno: (ord.) n. 21560 del 2011, nonchè, in senso conforme, Cass. (ord.) n. 12658 del 2014).”.

2. Queste le ragioni che giustificano la condivisione della proposta e l’inammissibilità, tra l’altro eccepita anche della resistente.

3. Quanto al primo motivo, si rileva che la doglianza di erronea interpretazione di un giudicato si fonda sulla circostanza che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del giudicato formatosi nella diversa controversia intervenuta fra le medesime parti ed avente ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento del preliminare, ed in particolare della sentenza n. 91 del 2006, con cui il Tribunale, ritenendo che l’inadempimento addebitato al dante causa dell’odierna ricorrente non presentasse il requisito della “gravità”, rigettava la domanda di risoluzione del preliminare. Ad avviso della ricorrente, dunque, la mancata risoluzione del contratto preliminare comporterebbe la sua prevalenza rispetto al rapporto di locazione precedentemente in essere, il quale dovrebbe pertanto considerarsi estinto, sicchè il Giudice d’Appello avrebbe erroneamente applicato gli elementi costitutivi della cosa giudicata.

3.1. Senonchè, la ricorrente si limita a riportare solo alcuni brevi stralci della sentenza citata, da cui in sostanza si fa dipendere l’illegittimità della pronuncia della Corte d’Appello; inoltre, sempre a sostegno del proprio assunto, il ricorrente fa riferimento anche alla sentenza di primo grado, la n. 309/10, di cui riproduce ampi stralci nell’esposizione del fatto.

Nessuna indicazione si fa della produzione in questa sede delle due sentenze e della loro localizzazione, al fine di consentirne alla Corte l’esame.

Com’è noto, l’art. 366 c.p.c., n. 6 richiede, a pena di inammissibilità, “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo precisato che “Il ricorrente in Cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando espressamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.” (Cass. n. 22303/2008); “Il soddisfacimento del requisito postula che nel ricorso sia specificatamente indicato l’atto su cui esso si fonda, precisandosi al riguardo che incombe sul ricorrente l’onere di indicare non solo il contenuto di tale atto, trascrivendolo o riassumendolo, ma anche in quale sede processuale lo stesso risulta prodotto. L’inammissibilità prevista dalla richiamata norma, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti, posto che la previsione di tale sanzione esclude che possa applicarsi il principio, applicabile alla sanzione della nullità, del cosiddetto raggiungimento dello scopo, sicchè solo il ricorso può assolvere alla funzione prevista dalla suddetta norma ed il suo contenuto necessario è preordinato a tutelare la garanzia dello svolgimento della difesa dell’intimato, che proprio con il ricorso è posto in condizione di sapere cosa e dove è stato prodotto in sede di legittimità.” (Cass. ord. n. 15628/2009). Adde le altre sentenze citate dalla proposta.

La stessa cosa dicasi per l’evocazione di un giudicato esterno: si vedano le ordinanze n. 21560 del 2011 e n. 12658 del 2014, pure evocate dalla proposta.

Ora, in disparte quanto osservato sulla limitatezza della riproduzione della sentenza costituente il giudicato esterno, già di per sè sufficiente ad evidenziare la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, nel ricorso non si indica se e dove le due sentenze siano state prodotte in questo giudizio di legittimità (al fine di rispettare il precetto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) e potrebbero essere esaminate, sicchè quella norma è violata, secondo la richiamata giurisprudenza anche sotto tale profilo, mancando la localizzazione dei due atti e non essendo possibile, proprio per precetto emergente dalla stessa norma che la Corte proceda essa alla ricerca dei due atti, senza che Le si sia indicato dove cercare.

3.2. Nella memoria si sostiene che Cass. nn. 21560 del 2011 e 12658 del 2014 sarebbero in contrasto con Cass. sez. un. n. 24664 del 2007 e n. 13916 del 2006.

L’assunto è privo di fondamento.

La prima sentenza (resa, peraltro, su processo non soggetto all’art. 366 c.p.c., n. 6 ma semmai al c.d. principio di autosufficienza) nell’affermare (ribadendo l’avviso di Cass. sez. un. n. 226 del 2001) che “il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito”, ha posto un principio che non ha alcuna attinenza con l’onere della parta di fornire l’indicazione specifica dell’atto da cui emergerebbe un giudicato esterno su cui fondi un motivo di ricorso.

Ciò è tanto vero che, nella situazione anteriore all’entrata in vigore dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (norma costituente il c.d. precipitato normativo del principio di autosufficienza: Cass. n. 7455 del 2013), le stesse Sezioni Unite avevano affermato che “Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti.” (Cass. sez. un. n. 1416 del 2004). Nel solco di tale affermazione si vedano Cass. n. 26627 del 2006, n. 6184 del 2009, n. 10537, n. 16227 del 2014 e n. 2617 del 2015.

La seconda sentenza evocata, cioè Cass. sez. un. n. 13916 del 2006, lo è in modo del tutto privo di pertinenza, atteso che si riferisce al giudicato esterno sopravvenuto alla sentenza impugnata ed al problema del come la parte debba introdurlo davanti alla Corte.

I rilievi della memoria sono, dunque, del tutto privi di pertinenza con la questione di inammissibilità sollevata dalla proposta e che il Collegi ribadisce.

Ne segue a maggior ragione che del tutto priva di giustificazione è la richiesta di rimessione del ricorso all’esame delle Sezioni Unite.

3.3. Il Collegio rileva, inoltre, che nell’illustrazione del motivo la motivazione resa dalla Corte territoriale per escludere l’invocata valenza del giudicato esterno, in dissenso da quanto opinato al primo giudice, non viene evocata expressis verbis nei suoi termini, che si sono articolati dalla pagina 4 alla 6, ma vi si fa riferimento solo in modo del tutto generico, sì che in ogni caso il motivo sarebbe inammissibile per mancata critica della motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerosissime conformi) e per genericità (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerosissime conformi).

4- Il secondo motivo evoca il contratto di locazione e il preliminare nuovamente senza rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e fra l’altro ha anche, rileva il Collegio, prospettazione del tutto assertiva e generica, sì da impingere in ulteriore inammissibilità alla stregua del consolidato principio di diritto di cui alla citata Cass. n. 4741 del 2005.

5. Il terzo motivo, denunciante violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., impinge anch’esso i inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non si fornice l’indicazione specifica del tenore degli atti processuali che dovrebbero evidenziare la violazione delle de norme del procedimento e considerato, in aggiunta e come il Collegio rileva, l’assoluta conseguente genericità, con conseguente derivante inammissibilità alla stregua dell’evocata Cass. n. 4741 del 2005.

6. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna alle spese in Euro milletrecentosessantuno, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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