Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32669 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 17/12/2018), n.32669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9262-2017 proposto da:

S.M., nella qualità di erede universale di

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, Via MONTE ZEBIO n.19,

presso lo studio dell’avvocato CARLO DE PORCELLINIS, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GLRMANICO

n.197, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MEZZETTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 446/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da S.M., nella qualità di erede universale di S.R., la sentenza n. 446/2017 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su tre motivi e resistito con controricorso della parte intimata M..

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale ha rigettato l’appello principale proposto da S.R. avverso la sentenza n. 16190/2014 del Tribunale di Roma. Quest’ultima, decidendo in sede di opposizione a D.I., accoglieva parzialmente l’opposizione stessa proposta dallo S.R. e, revocato l’opposto D.I., condannava lo il medesimo al pagamento in favore dell’opposto M.M. della somma complessiva di Euro 106.902,53 a titolo di dovute competenze professionali.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col primo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366 c.c., nonchè dell’art. 116 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326,1362,1363 e 1366 c.c., nonchè dell’art. 116 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

3.- Con il terzo motivo del ricorso il ricorrente lamenta, in sostanza, l’errata valutazione dell’effettiva consistenza della materia e che non si era tenuto conto anche dell’esito delle liti, prospettando che la valutazione dei compensi professionali andava riferita allo scaglione entro i 260mila Euro e non a quello oltre i cinque milioni.

4.- I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente.

L’impugnata sentenza ha ritenuto che il credito azionato in origine con l’opposto D.I. traeva il proprio fondamento dall’accordo inter partes conseguente (dopo un primo e superato patto di quota lite) alla “pattuizione del 12 maggio 2009 concernente la vincolatività del parere di congruità rilasciato dall’Ordine professionale degli Avvocati di Roma”. A tanto perveniva l’impugnata decisione disattendendo la prospettazione difensiva dell’allora appellante secondo cui la predetta pattuizione era contenuta in una “lettera sottoscritta esclusivamente al fine di confermarne la ricezione e non per esprimere volontà di accertarne il contenuto”.

Orbene il primo motivo del proposto ricorso non coglie l’esposta ratio della decisione gravata.

Con quest’ultima la Corte territoriale – uniformandosi alla valutazione del precedente Giudice del merito ed al dictum di Cass. n. 3457/2007 – riteneva comunque non provata l’estinzione del debito professionale a mezzo di pagamento con titolo di credito in quanto nella fattispecie, “era a carico del debitore l’onere di dimostrare la causale dell’emissione dell’assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito era rivolto ad estinguere in via anticipata il debito per cui è processo”.

Al riguardo va evidenziato che, col secondo esposto motivo, parte ricorrente, pur prendendo atto della fondante ragione su cui si è basata la Corte distrettuale, chiede tuttavia una nuova interpretazione, in questa sede non più possibile, del tenore e del valore della suddetta pattuizione del 2009. In definitiva la Corte territoriale ha deciso facendo corretta applicazione delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie.

La stessa interpretazione delle pattuizioni inter partes è, peraltro, compito precipuo del Giudice del merito ed insindacabile in questa sede ove come in ipotesi, correttamente svolto.

Nulla viene decisamente addotto dalla parte ricorrente al fine di confutare, in punto di diritto, l’esattezza della decisione gravata.

Al riguardo va ribadito il principio per cui ” in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, giusto il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse” (Cass. n. 1317/2004).

Tanto con la conseguenza che spetta alla parte ricorrente l’onere (nella fattispecie non adempiuto) di svolgere “specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perchè determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 635/2015).

In ogni caso e quanto alle svolta censura in tema di interpretazione, “non può ammettersi, anche attraverso la formale e strumentale deduzione di vizio di violazione di legge, una revisione in punto di fatto del giudizio di merito già svolto”, giacchè “il controllo di logicità del giudizio di fatto non può equivalere d risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608), specie quando non ricorre – come nella fattispecie- l’ipotesi di “un ragionamento del giudice di merito dal quale emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Infine va anche rilevato come le censure del primo e secondo motivo, risolvendosi – in buona sostanza – in censure motivazionali impingono il limite previsto dall’art. 348 ter c.p.c., u.c., applicabile nella fattispcecie.

I due anzidetti motivi, conseguentemente, non possono essere accolti.

5.- Il terzo motivo si sostanzia in una censura di tipo assolutamente meritale e non può essere accolto.

Va rilevato, al riguardo, che la Corte di Appello ha motivato congruamente in merito all’individuazione dello scaglione rispetto a cui andavano parametrati i dovuti compensi riportandosi, fra l’altro, alla considerazione – già svolta dal Tribunale di prima istanza, che si era attestata sui valori medi applicabili – sulla valutazione sia della quantificazione che del valore delle controversie.

6.- Il ricorso va, dunque, rigettato.

7.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario come da apposita richiesta.

8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente, con distrazione in favore del costituito difensore, delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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