Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32669 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. I, 12/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23973/2018 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Lecce, Via Garibaldi

3, presso lo studio dell’avv. Francesco Maria De Giorgi che lo

rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura dello Stato che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE n. 1461 depositato il

15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. O.E., n. ad (OMISSIS) propone un articolato motivo di ricorso per la cassazione del Decreto n. 1461 del 2018 del 21.6.18, con il quale il Tribunale di Lecce – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – ha respinto il ricorso da lui proposto avverso la decisione della competente Commissione Territoriale di rigetto della sua istanza di protezione internazionale: status di rifugiato o, in subordine, protezione sussidiaria o permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che:

– sentito dalla commissione, il ricorrente aveva dichiarato di essere cittadino di un villaggio del Delta State, di appartenere al gruppo etnico Ika, di essere di fede cristiana, di avere un basso livello d’istruzione, di essere sposato con una figlia; egli aveva lasciato il suo Paese il 28 febbraio 2016 in quanto minacciato dallo zio paterno il quale pretendeva la proprietà di metà del terreno da lui ereditato dal padre; per questa ragione, rivoltosi inutilmente al capo del villaggio, egli aveva deciso di cedere la sua attività di elettricista e di abbandonare il Paese, aggiungendo infine che, dopo la sua fuga, il terreno era stato tranquillamente coltivato dal fratello; assumeva di temere, in caso di rimpatrio, per la propria incolumità personale;

– infondata era la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato (Cost. art. 10; 1.722/54 di ratifica della Conv.Ginevra 28.7.51; Dir. CE 2004/83; D.Lgs. n. 251 del 2007), dal momento che i fatti narrati dal richiedente (ancorchè probatoriamente valutati secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e 2 cit.) non riguardavano persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale sicchè, quand’anche veritieri, non potevano integrare gli estremi di cui all’art. 1 Conv. cit. ed al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e);

– neppure sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), dal momento che da varie risultanze (sito ministeriale “Viaggiare Sicuri”; rapporto annuale Amnesty International; World Report 2017 Human Rights Watch) emergeva che effettivamente sussistevano situazioni di violenza non debitamente controllate dall’autorità governativa, ma ciò pur sempre limitatamente a determinate aree, mentre nel sud della Nigeria non si riscontravano conflittualità tali da giustificare la concessione della misura: “non si ritiene che il grado di violenza che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga nell’area di provenienza del richiedente un livello così elevato da comportare per i civili, per la sola presenza nell’area in questione, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona”; inoltre, le dichiarazioni dell’istante non erano attendibili perchè generiche e contraddittorie, posto che esse non spiegavano l’improvviso accanimento dello zio paterno per la proprietà di metà di un terreno del quale si era sempre disinteressato; lo zio, a parte la richiesta di sottoscrizione di un atto di cessione del terreno, non aveva del resto posto in essere alcun comportamento atto a mettere in pericolo la vita del richiedente, tanto che il terreno era poi pacificamente rimasto nella disponibilità e coltivazione del fratello; infine, non risultava che le autorità locali, ove interessate alla situazione ed alle minacce asseritamente ricevute, non fossero in grado di offrire tutela;

– quanto alla protezione mediante permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 30 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6), nel caso di specie non erano state dedotte condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla natura personale della vicenda narrata; nè risultava l’adozione di un percorso di integrazione in Italia da porsi in rapporto con le consistenti condizioni di inserimento sociale e familiare del prevenuto nel suo paese di origine (nucleo familiare con figlia in tenera età; svolgimento prima dell’espatrio di attività professionale di elettricista).

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Il ricorrente ha tardivamente depositato memoria.

p. 2.1 Con l’unico articolato motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni:

D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: per avere il tribunale ritenuto inattendibili le dichiarazioni del ricorrente, nonostante che questi, in conformità al regime normativo speciale, avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, nè queste dichiarazioni potevano essere considerate inattendibili solo perchè prive di sostegno documentale;

– D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e art. 4 : per avere il tribunale reso una valutazione superficiale sia della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, sia della situazione specifica del Delta State, fatta oggetto di violenze e tensioni tra gruppi ribelli per il controllo del territorio ed il suo sfruttamento petrolifero; violenze non controllabili dalle forze dell’ordine, caratterizzate peraltro da altissimo livello di corruzione;

– D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2 lett. a), per non avere il tribunale considerato la natura di “atto di persecuzione” ascrivibile al contegno dello zio, in quanto autorità locale di villaggio, a fronte del suo rifiuto di cessione del terreno;

– D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, per avere il tribunale negato che i; richiedente rientrasse nel novero delle persone “che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale” (art. cit.), essendo invece indubbio che egli avesse subito “gravissime forme di violenza psicologica e fisica tali da metterne a repentaglio la vita”;

– D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e lett. h), per avere il tribunale escluso i presupposti della protezione internazionale sussidiaria ovvero per il rilascio di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nonostante che nel paese di origine fossero assodate azioni contro la minoranza cristiana e di natura terroristica (Boko Aram); inoltre, in caso di rientro, il ricorrente sarebbe stato esposto a continue vessazioni e lesione dei diritti umani;

– art. 3 Cost. in relazione al D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 4, (“Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabilè), stante la violazione del principio di uguaglianza derivante dalla esclusione, per la sola categoria dei richiedenti protezione internazionale, di un doppio grado di giudizio sul merito della domanda.

p. 2.2 Il motivo è infondato in tutti i profili nei quali si articola.

Una volta argomentatamente escluso il rischio Paese nella zona di riferimento nonchè la fondatezza e verosimiglianza del racconto del richiedente, la decisione del tribunale si pone in linea, e non in contrasto, con la legge (assenza, in fatto, dei presupposti legali della protezione internazionale).

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, così come l’apprezzamento del ricorso, in concreto e sulla base delle indicate fonti informative, di una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, interno o internazionale (Cass. n. 3340/19; 32064/18; 30105/18).

Inoltre, va qui riaffermato che dalla nozione di “danno grave” esulano le vicende avulse da un vero e proprio fumus persecutionis, in quanto ascrivibili a liti familiari e tra privati, quali sono quelle narrate dal richiedente (Cass. n. 9043/19 ed altre).

Semprechè non si alleghi, ed il giudice appuri, l’incapacità o la non – volontà delle autorità statuali presenti di fornire adeguata protezione. Elemento, quest’ultimo, non riscontrato dal giudice di merito.

Quanto, da ultimo, alla questione di I.c. sul rito, si tratta di questione manifestamente infondata, così come più volte già ritenuto da questa corte: Cass. n. Sez. 1 -, Ordinanza n. 27700 del 30/10/2018 (così Cass. n. ord. 28119/18): “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione”.

Il ricorso va dunque respinto, con regolamento delle spese secondo soccombenza.

Trattandosi di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA