Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32664 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15381-2016 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI PISA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

RICHIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO STOLZI;

– ricorrente –

contro

L.A., P.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

ROMANA FUSELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NICOLA FAVATI;

– controricorrenti –

UNIVERSITA’ DI PISA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 307/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, del

05/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata in data 5 aprile 2016 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza resa dal Tribunale, accoglieva il ricorso proposto da P.F. e L.A. e, per l’effetto, dichiarava il diritto dei ricorrenti al trattamento economico perequativo secondo la tabella D del D.I. 9 novembre 1982, corrispondente al ruolo unico della dirigenza sanitaria, dalla data di rispettiva assunzione alle dipendenze dell’Università, oltre accessori come per legge; compensava per intero tra le parti le spese del giudizio d’appello;

la Corte territoriale riteneva che entrambi i ricorrenti, laureati in scienze biologiche e assunti dall’Università di Pisa con inquadramento nella categoria D, poi livello settimo, e addetti ruoli tecnici del servizio sanitario nazionale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, avessero diritto alla equiparazione del trattamento economico del personale universitario non medico addetto all’attività assistenziale presso le unità del servizio sanitario a quello del personale sanitario (la cosiddetta indennità D.M.), in applicazione dell’apposita norma prevista nel D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, e della relativa tabella D del D.I 9 novembre 1982, secondo la quale i collaboratori funzionari tecnici, già dipendenti dell’Università, di livello settimo hanno diritto alla equiparazione alle attuali figure dirigenziali dei ruoli sanitari;

a fondamento del decisum richiamava i precedenti di questa Corte n. 13382/2015 e delle Sezioni Unite n. 8521/2012;

contro la sentenza l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui resistono con controricorso i lavoratori; l’Università di Pisa deposita e notifica controricorso contenente altresì ricorso incidentale adesivo alle ragioni del ricorrente principale;

la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

la ricorrente e i lavoratori, P. e L., hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso l’Azienda Ospedaliera censura la sentenza per “violazione dei principi generali in tema di domanda, violazione del giudicato” e assume che la Corte territoriale ha riconosciuto l’indennità di equiparazione nonostante il giudice di primo grado avesse osservato che i dipendenti non avevano allegato di aver svolto mansioni equiparabili a quelle dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, presupposto questo necessario per il riconoscimento del diritto rivendicato, e tale capo della pronuncia non era stata oggetto di impugnazione;

il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato: dalla lettura della sentenza impugnata (pagg. 2 e 3), oltre che dalla stessa narrativa del ricorso per cassazione (punto 6, pag. 3), si evince che i lavoratori hanno espressamente richiesto anche in appello l’accertamento in concreto dello svolgimento di mansioni del tutto analoghe a quelle svolte dai dirigenti del servizio sanitario nazionale, avendo “sostituito nelle attività assistenziali colleghi dell’Università che Ali erano addetti in precedenza”, evidentemente formulando uno specifico motivo di appello;

l’azienda ricorrente non trascrive, neppure nella parte che qui interessai il ricorso in appello dei lavoratori, non lo deposita unitamente al ricorso per cassazione, nè fornisce precise indicazioni per un suo facile reperimento nei fascicoli di parte o di ufficio delle precedenti fasi del giudizio: la violazione di tali oneri, imposti a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 6, e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, impedisce a questa Corte di verificare ex ante la veridicità, prima ancora che la sua fondatezza, dell’assunto secondo cui in ordine alla mancanza di prove di un effettivo svolgimento di mansioni equiparabili ai colleghi ospedalieri si sarebbe formato il giudicato;

diversa è invece la censura rivolta alla sentenza impugnata e riguardante la decisione della Corte di ritenere assorbita la questione dell’accertamento in fatto relativa alla equiparabilità delle mansioni in quella meramente interpretativa delle tabelle del D.I. 9 novembre 1982, la quale è invece più propriamente affrontata nel secondo motivo di ricorso, con cui l’azienda censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, con riferimento al decreto interministeriale citato e alle tabelle di equiparazione allegate, nonchè per violazione degli artt. 36 e 97 Cost.;

quest’ultimo motivo è invece infondato, alla luce dei precedenti di questa Corte (tra cui da ultimo Cass. ord. n. 27/1/2017, n. 2216, a cui questa Corte rinvia ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, in quanto integralmente condivisa) e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento;

nella specie, è pacifico che entrambi i dipendenti, biologi e funzionari tecnici di settimo livello (categoria D secondo le declaratoria della contrattazione di comparto), hanno chiesto la liquidazione dell’indennità di equiparazione di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, commisurata alla retribuzione spettante alla ex 9 qualifica del ruolo sanitario, poi transitata nell’unico ruolo dirigenziale;

la domanda è fondata sul rilievo che, a termini dell’allegato D al D.I. 9 novembre 1982, la figura del collaboratore funzionario tecnico già dipendente dell’Università di livello settimo ha diritto alla equiparazione alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari;

la tesi contraria dell’Azienda e della Università valorizza il carattere transitorio del D.I. 9 novembre 1982 cit., destinato a perdere efficacia con l’intervento del D.P.R. n. 348 del 1983 – o dal 1986 – a seguito della L. n. 23 del 1986 che ha istituito il ruolo speciale del personale medico-scientifico e la conseguente ridefinizione delle qualifiche ad opera della contrattazione collettiva;

in particolare, si contesta l’attribuita esclusiva rilevanza all’inquadramento formale previsto dalla tabella, prescindendo da ogni valutazione della effettiva corrispondenza delle funzioni e delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente ovvero delle modalità di accesso alla qualifica (possesso del diploma di laurea);

le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 8521 del 2012, hanno già avuto modo di affermare quanto segue: A) la normativa primaria contenuta nel D.P.R. n. 761 del 1979 non recava una disciplina specifica circa i criteri di commisurazione dell’indennità – se non il principio di equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità demandando, piuttosto, ad un decreto che contenesse apposite tabelle tale compito (D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, comma 4); ne discende che l’equiparazione è concretamente stabilita nell’allegato D del D.I. 9 novembre 1982, da considerarsi, con la consolidata giurisprudenza amministrativa, esplicazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara illogicità; B) corollario di tale regola è che la corrispondenza con il personale di pari qualifica e mansione del ruolo sanitario ex D.I. 9 novembre 1982 deve essere determinata in base all’inquadramento del personale universitario nelle aree funzionali, nelle qualifiche e per profili professionali secondo le mansioni svolte ed i compiti assegnati in base al D.P.C.M. 24 settembre 1981; C) rilevano a tali fini le norme di legge particolari di cui ha beneficiato il personale suddetto, e precisamente la L. n. 312 del 1980, art. 85, in base al quale il personale universitario in servizio alla data del 10 luglio 1979 è stato inquadrato nei profili professionali di collaboratore e funzionario tecnico secondo le mansioni svolte a prescindere dal titolo di studio; D) risulta irrilevante la sopravvenuta perdita di efficacia del D.I. 9 novembre 1982 cit. – con l’intervento del D.P.R. n. 348 del 1983 – o dal 1986 – a seguito della L. n. 23 del 1986 che ha istituito il ruolo speciale del personale medico-scientifico, posto che il nuovo contratto del personale USL succeduto all’accordo del personale ospedaliero cui si richiama il citato D.I. non può avere altro effetto se non quello di comportare l’adeguamento dell’indennità di perequazione in parola; E) allo stesso modo, il richiamo, contenuto nel decreto del 1982, alla ridefinizione delle qualifiche ed alla riforma del ruolo del personale tecnico-scientifico non comporta limiti di durata alla disposta equiparazione, ma ne prospetta la perdurante operatività nel tempo;

quanto all’efficacia temporale di tale assetto normativo in relazione alla sopravvenuta disciplina contrattuale successiva alla privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazione, questa Corte, ancora a Sezioni unite,ha sancito che il D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, ha continuato a trovare applicazione, nelle more dell’approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie convenzionate e quello del personale del S.S.N., e che sono state “conservate le indennità di perequazione in godimento e le collocazioni in essere” (sul punto v. Cass. SS.UU. nn. 6104 e 6105 del 2012);

i suddetti principi sono stati confermati in numerose successive pronunce – si vedano Cass. SS.UU. n. 17928 del 24 luglio 2013; Cass. n. 12908 del 24 maggio 2013; Cass. n. 5325 del 7 marzo 2014; Cass. n. 1078 del 21 gennaio 2015; Cass. n. 10629 del 22 maggio 2015; Cass. 4 agosto 2015, n. 16350; Cass., Sez. Un., 14799 del 19 luglio 2016);

in particolare, nella decisione a Sezioni unite n. 14799/2016, con riferimento alla questione del mancato possesso del titolo di studio richiesto per l’esercizio delle funzioni correlate alle posizioni lavorative prese a base per l’invocata equiparazione, è stato ribadito che è rilevante e determinante la qualifica riconosciuta presso l’Università e la ricordata tabella di equiparazione (allegato D al D.I. 9 novembre 1982), indipendentemente dal possesso del titolo di studio in parola necessario per la qualifica rivendicata ai fini della concessione dell’indennità di equiparazione (cfr. nel medesimo senso Cass. 16 dicembre 2015, n. 25298 e Cass. 31 agosto 2015, n. 17347 nonchè le già citate Cass., Sez. Un., 17928/2013; Cass. n. 12908/2013; Cass. n. 5325/2014; Cass. n. 1078/2015).

nella medesima decisione si è altresì rimarcato che lo svolgimento di mansioni in concreto correlate alla qualifica presso la struttura ospedaliera che opera come termine di comparazione per l’indennità di equiparazione è rilevante solo in quelle controversie – e non è quella in esame – nelle quali si discute in specifico della spettanza anche dell’indennità di posizione minima (cosiddetta indennità di dirigenza), in relazione alla quale si pone il diverso problema dello svolgimento di fatto delle mansioni dirigenziali alla luce dell’art. 40 del c.c.n.l. 1998-2001 che connette tale specifica indennità allo svolgimento dell’incarico conferito;

la sentenza impugnata risulta conforme agli indicati principi nè viene in rilievo, nella presente controversia, la questione oggetto della decisione di questa Corte, a sezioni unite, n. 9279 del 9 maggio 2016 (e ripresa da ultimo, da Cass. 28/03/2018), richiamata dalla Azienda ospedaliera nella sua memoria ex art. 380 bis c.p.c., la quale, come si è detto, riguarda il (diverso) problema se la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità debba essere riconosciuta soltanto se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo o alla possibilità di ricoprirlo (si veda in termini la già citata Cass. n. 17347/2015);

alla luce delle considerazioni su svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, dal momento che il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte;

è del pari inammissibile il ricorso incidentale adesivo proposto dalla Università degli studi di Pisa, a causa della tardività della sua notificazione avviata in data 29/7/2016 a fronte della notificazione del ricorso per cassazione avvenuta, con modalità telematiche, in data 13/6/2016 e, pertanto, oltre il termine stabilito dall’art. 370, richiamato dall’art. 371 c.p.c., (v. Cass. 20/3/2015, n. 5695); nè, al fine di valutare la tempestività del ricorso incidentale, può darsi rilievo alla successiva notifica effettuata dalla Azienda ospedaliera a mezzo del servizio postale in data 17/6/2016, e ricevuta dalla Università in data 21/6/2016, stante l’irrilevanza di questa seconda notificazione a fronte di una prima notificazione sulla cui regolarità la parte interessata non ha sollevato eccezioni;

le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa in favore dei controricorrente P. e L., mentre si ritiene di compensarle nei confronti dell’Università di Pisa in ragione della sovrapponibilità delle rispettive tesi difensive e della mancanza di un sostanziale contrasto tra le parti; nessun provvedimento sulle spese deve invece adottarsi con riguardo al ricorso incidentale proposto dalla Università di Pisa, in ragione della mancanza di attività difensiva svolta dalle altre parti;

sussistono invece i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, nei confronti di entrambe le ricorrenti: invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014);

peraltro l’esonero dal raddoppio del contributo unificato trova applicazione solo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato (cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778), non anche nei confronti degli enti pubblici che non fanno parte dell’amministrazione dello Stato, pur essendo sotto il suo controllo, e così nei confronti degli enti di ricerca scientifica, tra cui sono da annoverarsi le università pubbliche.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti P. e L., che liquida in Euro 3000 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al 15% di rimborso spese generali e agli altri accessori di legge. Compensa le spese tra la ricorrente e l’Università Pisa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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