Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32664 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. I, 12/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23640-2018 proposto da:

A.S., domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato AUGUSTA

MASSIMA CUCINA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale

estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI BOLOGNA n. 1786/2018, depositato

il 20.6.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11.10.2019 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

A.S. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Bologna aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Pakistan, regione del Punjab) dovuti al suo vissuto personale, narrando che le ragioni del suo espatrio erano collegate alla sua condizione di omosessuale dichiarato e alle persecuzioni subite per tale motivo, ragione per la quale, temendo per la propria incolumità, era fuggito raggiungendo l’Italia;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione dell’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 3, nonchè delle altre norme di legge in materia… art. 251/2007… omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio… motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria”, lamentando che il Tribunale avesse respinto la richiesta di protezione internazionale nonostante l’orientamento sessuale del richiedente e la criminalizzazione dell’omosessualità nel suo Paese d’origine costituissero un rischio grave e concreto di subire un’ingiusta carcerazione e gravi conseguenze per la sua incolumità fisica in caso di rientro coatto;

1.2. con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 3, e dell’art. 1 della L. 341/1990… omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio… motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria”, lamentando che il Tribunale avesse respinto la domanda di protezione internazionale senza tener conto dello stato di violenza diffusa e generalizzata nel Paese d’origine e senza attivare i poteri istruttori officiosi al fine di accertare il rischio grave di minaccia in caso di rimpatrio;

1.3. le contestate decisioni di rigetto della protezione sussidiaria e di quella umanitaria (secondo motivo) hanno il loro fulcro nella statuizione del Tribunale secondo cui la vicenda riferita dal ricorrente è risultata priva di elementi concreti circa l’omosessualità dichiarata, ed quindi è risultata poco credibile, poichè il medesimo – sebbene interrogato sul punto – non era stato in grado di circostanziare gli accadimenti, anche con riferimento ai fatti che avevano determinato l’espatrio, ed le dichiarazioni si erano manifestate contraddittorie e divergenti tra quanto dichiarato in giudizio e quanto dichiarato innanzi alla Commissione territoriale;

1.4. in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte: a) nei giudizi in materia di protezione internazionale la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al Giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c); b) tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., per tutte: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340); c) laddove i fatti allegati a sostegno della domanda siano stati ritenuti poco credibili o non credibili, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non insorge laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr., le tante: Cass. 20 dicembre 2018, n. 33096);

1.5. nel presente ricorso la suindicata statuizione – che rappresenta la ratio decidendi principale del decreto impugnato – non risulta censurata in conformità con i suindicati principi in quanto ci si limita a fare generici riferimenti all’omosessualità del ricorrente senza specifico riguardo alla valutazione di scarsa credibilità espressa sul punto dal Tribunale, così violando l’art. 360 c.p.c., n. 5.;

1.6. va pertanto ribadito, anche in tale sede, che la valutazione di credibilità dell’istante per la protezione internazionale costituisce un giudizio demandato al Giudice di merito, non censurabile con riferimento alfa mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione e – men che mai prospettando, come fa il ricorrente nel motivo in esame, addirittura sollecitando una lettura comparata del verbale di audizione e del provvedimento di diniego della protezione, una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. nn. 3340/2019; 25703/2018);

1.7. in relazione, poi, alla censura di mancata valutazione del generale contesto politico e ordinamentale del Paese di provenienza deve rilevarsi che il Tribunale ha correttamente esaminato anche la situazione del Pakistan, regione del Punjab, zona di provenienza del richiedente, come evincibile da report ufficiali aggiornati, puntualmente citati in motivazione (report Asylum Research Consultancy, tabelle statistiche del South Asia Terrorism Portai, IRC, Dipartimento di Stato USA, Country Policy and Information Note Pakistan reso da United Kingdom Home Office), ed ha escluso l’esistenza di condizioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevando che la zona di provenienza del richiedente – Punjab- era immune da situazioni di violenza indiscriminata;

1.10. da ogni punto di vista quindi l’indagine che il caso richiedeva è stata fatta e la sottostante valutazione attiene al merito;

1.11. quanto all’asserzione secondo cui il Tribunale di Bologna si sarebbe limitato a generiche affermazioni circa l’assenza di rischi in caso di rientro coatto del richiedente nel suo paese, non tenendo conto delle diverse risultanze emerse dalla documentazione costituita da altre fonti internazionali (neppure specificamente indicate) è sufficiente osservare che la censura attiene al fatto, ed è come tale paradigmaticamente inammissibile, giacchè, come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al Giudice di legittimità non potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal Giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. nn. 24679/2013, 27197/2011, 7921/2011, 20455/2006, 7846/2006, 18134/2006, 2357/2004);

1.12. inoltre, le censure sono formulate senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processualì (e non) è tenuto ad assolvere il duplice onere di indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal Giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, secondo quanto rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.p., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 febbraio 2016, n. 2937);

1.13. i primi due motivi di ricorso risultano conseguentemente inammissibili;

2.1. con il terzo motivo di ricorso si denuncia “violazione del diritto di difesa e nullità del procedimento e della sentenza… violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ed all’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32 violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria”, lamentando incertezza circa la corretta traduzione di quanto affermato dal richiedente innanzi alla Commissione Territoriale e la mancata attivazione, da parte del Tribunale, dei poteri istruttori ufficiosi circa la “acquisizione di informazioni sulla possibilità del ricorrente di comprendere le domande a lui rivolte”;

2.2. le censure risultano inammissibili sia per assoluta novità della questione, che non risulta mai proposta innanzi ai Giudici di merito, sia per genericità, non essendo stato in alcun modo specificato il contenuto delle dichiarazioni che sarebbero state oggetto di errata traduzione, il che impedisce la verifica di decisività delle doglianze da parte di questa Corte;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

5. deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, statuizione che la Corte è tenuta ad emettere in base al solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia (di inammissibilità, improcedibilità o rigetto del ricorso, principale o incidentale), senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte, come l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. n. 9660/2019; SU n. 23535/2019 in motiv.)

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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