Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32663 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19436-2017 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO

19, presso lo studio dell’avvocato G. LIPERA, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLETTA CERVIA;

– ricorrente –

contro

NUOVO PIGNONE SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio

dell’avvocato DEBORA MILILLI, rappresentata e difesa dagli avvocati

ROBERTO CALABRESI, LAPO GUADALUPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. R.G. 250/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

emessa 15/06/2016;

udita la relazione della causa svolta netta camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 15 giugno-29 luglio 2016 numero 250 la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Massa, che aveva accolto la domanda proposta da V.L. nei confronti dell’ex datrice di lavoro, NUOVO PIGNONE S.p.A. per il risarcimento del danno subito a seguito dell’esposizione ad amianto ed ad altre sostanze morbigene nel corso dell’attività lavorativa (svolta dal 19620 al 1998 con mansioni di calderaio e successivamente di capo squadra) limitatamente al danno biologico (pleuropatia), respingendola, invece, per il danno morale-ed esistenziale;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava che, quanto al danno biologico, la ctu espletata aveva adeguatamente valutato l’incidenza della pleuropatia in ragione degli esami spirometrici del 25.2.2011 e correttamente aveva escluso la derivazione del carcinoma alla vescica da cui il V. era affetto dalle lavorazioni svolte. Del pari infondata era la domanda per il risarcimento del danno morale e del danno esistenziale: i lamentati turbamenti, angosce e stress erano rimasti disancorati da elementi obiettivi dei quali inferire che essi si fossero tradotti in un concreto peggioramento della vita del lavoratore; era dunque impossibile apprezzare l’esistenza del danno oltre che a sua gravità, dovendo trovare conferma le argomentazioni svolte dal giudice del primo grado. Soltanto in appello ii lavoratore aveva dedotto la necessità di sottoporsi ad esami clinici e controlli medici, circostanze che avrebbero determinato una modifica in peius delle proprie abitudini di vita, con deduzione inammissibile ex art. 437 c.p.c..

che avverso la sentenza ha proposto ricorso V.L., articolato in tre motivi, cui ha opposto difese con controricorso la

società NUOVO PIGNONE spa;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt., 2,3 e 32 Cost., degli artt. 2043, 2059, 2087, 2727 c.c. e ss., del D.P.R. n. 27 del 2009, art. 5, D.P.R. n. 181 del 2009, art. 1, per avere la Corte d’Appello negato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, escludendo la esistenza del danno morale e del danno esistenziale, ritenendo non applicabile il ricorso alle presunzioni.

Con il motivo si assume che la sentenza impugnata, nel ritenere omessa la allegazione di specifici elementi oggettivi da cui ricavare il peggioramento della propria vita e generici e comunque irrilevanti i capitoli di prova, non considerava che le allegazioni contenute in ricorso erano puntuali e concludenti (i dipendenti avevano svolto le loro mansioni per l’intero periodo lavorativo in un ambiente inquinato e la consapevolezza di ciò e l’aver visto morire i numerosi colleghi di lavoro aveva generato incertezza del proprio vivere; la apprensione iniziale era degenerata in angoscia ed in prostrazione fisica e morale). La ctu ambientale aveva dimostrato che i lavoratori di NUOVO PIGNONE avevano operato in un ambiente altamente inquinato; la condotta del datore di lavoro aveva prodotto una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 2,3,4,32,38 e 41 Cost., ovvero dall’insieme delle norme che tutelavano la personalità non solo fisica ma anche morale del lavoratore; le allegazioni dimostravano il danno attraverso presunzioni semplici. La Corte di merito nel rilevare la mancata allegazione di una malattia psichica aveva operato una indebita sovrapposizione tra danno biologico e danni morale ed esistenziale;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 2087,2089,2697 c.c., nonchè degli artt. 115e 116 c.p.c., per avere la corte di appello omesso di considerare che la rilevanza causale della esposizione ad amianto ed ad analoghi fattori morbigeni e l’insorgenza delle malattie erano state provate dai certificati medici. Si censura la sentenza impugnata per essersi conformata alle conclusioni della CTU medico legale, senza prendere posizione sulle contestazioni puntuali espresse dal lavoratore. Il ricorrente ha assunto di avere impugnato le argomentazioni della c.t.u. medica quanto alla mancata derivazione dalla attività lavorativa della neoplasia alla vescica, che invece era stata riconosciuta da altro consulente d’ufficio nel giudizio svolto nei confronti dell’INAIL. Si lamenta, altresì, l’omesso esame dei documenti e la adesione acritica alla ctu;

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 4 – violazione degli artt. 2087,2059 e 2697 c.c., per avere la Corte d’Appello travisato le risultanze processuali, ritenendo essere domanda nuova la allegazione della necessità di sottoporsi ad esami clinici e controlli medici. Il ricorrente ha dedotto di avere allegato già nel primo grado i timori per le conseguenze sulla propria salute della esposizione professionale ed il peggioramento delle proprie abitudini di vita.

che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso.

Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha ritenuto la mancanza di prova del danno morale e del danno esistenziale per la mancata allegazione di circostanze obiettive, dorate di un sufficiente grado di specificità, sintomatiche dei danno.

Tale ratio decidendi è immune dalle censure mosse in ricorso.

Le questioni poste con il motivo sono state già esaminate da questa Corte nell’arresto del 17 novembre 2017 nr. 27324, che ha respinto analogo ricorso proposto da altro lavoratore della società odierna controricorrente; ai principi ivi affermati si intende assicurare continuità in questa sede.

Giova premettere che questa Corte nell’arresto a Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 nr. 26972, nel definire la consistenza e le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale, dopo avere chiarito che, al di fuori dei casi di risarcibilità previsti direttamente dalla legge, il danno non patrimoniale è risarcibile unicamente se derivato dalla lesione dì diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, ha respinto tanto la tesi che identifica il danno nella lesione stessa del diritto (danno- evento) che la variante costituta dalla affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa. Ha osservato che entrambe le tesi snaturerebbero la funzione del risarcimento in quella di una pena privata per un comportamento lesivo.

Riguardo ai mezzi di prova del danno, le Sezioni Unite hanno precisato che mentre per il danno biologico comunemente si ricorre all’accertamento medico legale, per il pregiudizio non-biologico, in quanto relativo a beni immateriali, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo; a tale rilievo non va disgiunto, però, il principio che “il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (punto 4.10 sent. cit.).

La Corte territoriale, dunque, non ha negato la rilevanza, ai fini della prova del danno non-biologico, delle presunzioni ma ha affermato che nella concreta fattispecie di causa non erano stati allegati elementi obiettivi, dotati di un sufficiente grado di specificità, sulla base dei quali risalire alla sofferenza ed al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consapevolezza della esposizione lavorativa ad agenti nocivi.

Il ragionamento della Corte di merito, che ha evidenziato che la mancata allegazione di elementi obiettivi specifici impediva di inferire la prova per presunzioni, appare, pertanto, corretto in punto di diritto. Tra le possibili circostanze indizianti, la cui allegazione ha ritenuto carente, la sentenza impugnata ha effettivamente indicato, come il ricorrente lamenta, le malattie psicosomatiche – che hanno autonoma valenza di danno risarcibile per violazione dell’art. 32 Cost.piuttosto che rilievo indiziante – ma trattasi di un richiamo meramente esemplificativo e contenuto in un passaggio della motivazione (pagina 5, secondo capoverso) in cui la Corte di merito in premessa ha correttamente ribadito il principio della risarcibilità del danno morale soggettivo anche in mancanza di una lesione della integrità psicofisica. Il complessivo iter argomentativo appare, dunque, corretto e chiaramente fondato non sulla inammissibilità della prova per presunzioni ma sulla genericità delle allegazioni indizianti. Tanto premesso in punto di diritto, il giudizio di fatto circa la genericità delle allegazioni e dei capitoli di prova ed il mancato raggiungimento della prova è impugnabile in questa sede unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione ovvero con la allegazione di un fatto specifico non esaminato nella sentenza impugnata.

Nella fattispecie di causa, tuttavia, il giudizio di genericità delle allegazioni, conformemente reso nei due gradi di merito tanto in ordine al danno morale che quanto al danno esistenziale, resta non più contestabile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5. Quanto al secondo motivo, la censura – seppure articolata sub specie di violazione di norme ex art. 360 c.p.c., n. 3 – nei contenuti contesta l’accertamento di merito, compiuto in sentenza, in adesione alle conclusioni del ctu, circa il quadro patologico e la dipendenza di alcune malattie del lavoratore dalla esposizione lavorativa.

Tale accertamento è censurabile in questa sede unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, la cui deducibilità è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, dalla pronuncia conforme resa nei due gradi di merito anche in punto di danno biologico.

La mancata adesione del giudicante ai rilievi critici del consulente di parte non consente, infatti, di configurare l’assunto errore di diritto.

Il terzo motivo del ricorso, con il quale si denunzia il vizio di travisamento delle risultanze processuali, censura la statuizione di novità delle allegazioni di fatto contenute nell’atto di appello del lavoratore in ordine al danno. La censura è infondata, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato in punto di diritto che nell’atto di appello erano stati allegati fatti (la sottoposizione del lavoratore a numerosi esami clinici e visite mediche), che non erano stati esposti nel ricorso introduttivo, con il conseguente verificarsi delle preclusioni istruttorie.

che, pertanto, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c..

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente ai pagamento della spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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