Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32662 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13715-2017 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

MORDINI N. 14, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SOLE,

rappresentata e difesa dall’avvocato RINO LUCADAMO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. R.G. 1781/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO, del

28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Il Tribunale di Avellino omologava, come da consulenza tecnica, accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.concernente i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell’assegno di mensile di assistenza per invalidità civile parziale nei confronti di T.A., liquidando le spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di Euro 500,00;

2.avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione T.A. con unico motivo, illustrato con memoria;

3.l’INPS resiste con controricorso;

4.la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con unico motivo la ricorrente deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 445 bis, artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, artt. 1 e 4 e L. n. 247 del 2012, art. 13; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.. Mancanza totale del c.d. minimo motivazionale in punto di liquidazione delle spese legali in misura inferiore al minimo del c.d. parametro. Osserva che del tutto illegittimamente le spese per l’assistenza in giudizio erano state liquidate in Euro 500,00 oltre accessori, poichè la condanna alle spese non può che operarsi in applicazione dei c.d. parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 e il giudice è tenuto a liquidare entro i minimi del parametro, salva esplicita indicazione delle ragioni che determinino una liquidazione con importi inferiori;

2.con controricorso l’Inps, sostanzialmente aderendo alla censura, rileva che, in ogni caso, deve operarsi una riduzione delle voci di tariffa in ragione dell’estrema semplicità del mezzo processuale;

3.il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6084/14, cui si rinvia in parte qua), perchè il decreto di omologa, nella statuizione relativa alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide sui diritti patrimoniali e non è soggetto ad impugnazione in altre sedi;

4.il ricorso, inoltre, è fondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (Cass. Sez. Unite n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016), sicchè alla presente fattispecie va applicato il D.M. n. 55 del 2014, in vigore dal 3 aprile 2014, essendo stata operata la liquidazione qui censurata con decreto del 28 marzo 2017. Quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, inoltre, occorre tener conto della pronuncia delle Sez. Unite (sentenza n. 10455 del 21 maggio 2015) che – risolvendo il contrasto determinatosi in relazione al criterio per determinare il valore della causa ai sensi dell’art. 13 c.p.c., commi 1 e 2 – ha affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni”. Va, altresì, precisato, con riferimento al D.M. n. 140 del 2012, che il giudice è tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificano la deroga ai minimi e massimi stabiliti dal citato D.M. n. 140 del 2012, cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225). Ne consegue, applicando tali principi al caso in esame, che il valore della causa va individuato tra Euro 5.200 ed Euro 26.000,00 (due annualità della prestazione dell’assegno di invalidità) e l’importo liquidato risulta inferiore ai parametri minimi stabiliti per tale scaglione, senza che il giudice abbia indicato alcuna ragione a giustificazione della riduzione oltre detti parametri minimi;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio al Tribunale di Avellino.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Avellino, diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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