Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32661 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9674-2017 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato DAVIDE TARSITANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 484/2016 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, del

04/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

F.G., con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva accertarsi la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e dell’indennità di accompagnamento, negati in sede amministrativa;

il Tribunale di Vibo Valentia, previo richiamo del consulente tecnico nominato, negava l’esistenza delle suddette condizioni;

previa dichiarazione di dissenso, la ricorrente introduceva giudizio di merito ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., 6 comma, che si concludeva con il rigetto della domanda;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione F.G. sulla base di unico motivo;

l’Inps non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 350 c.p.c., n. 4, vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. in ordine alla domanda di pensione di invalidità civile L. n. 118 del 71, ex art. 12;

espone che nelle conclusioni dell’instaurato giudizio di opposizione aveva chiesto l’accertamento della condizione di invalida civile al 100% con diritto alla pensione di inabilità e/o all’indennità di accompagnamento e che il giudice, disposta la comparizione del consulente tecnico già nominato in sede di ATP – il quale, esaminata la documentazione medica trasmessa, aveva formulato giudizio di inabilità lavorativa al 100% – aveva rigettato la domanda, intesa come diretta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, omettendo di prendere in considerazione la pretesa relativa al conseguimento della pensione di inabilità, formulata in maniera autonoma, rituale e inequivocabile;

il ricorso è fondato poichè dalle allegazioni di parte ricorrente risulta che in sentenza manca qualsiasi statuizione in ordine alla domanda concernente i presupposti per la pensione di invalidità, pure autonomamente proposta unitamente a quella relativa all’indennità di accompagnamento;

sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.;

ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al giudice del merito affinchè provveda ad esaminare la domanda congiuntamente proposta dalla ricorrente e trascurata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ai Tribunale di Vibo Valentia, diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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