Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32661 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. I, 12/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20110/2018 proposto da:

O.S., domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

Cristina Terribile, rappresentato e difeso dall’Avvocato Raffaele

Pacifico giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI BOLOGNA n. 1545/2018, depositato

il 28.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11.10.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

O.S. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Bologna aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sul) specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Nigeria, regione dell’Ebonyi State) dovuti al suo vissuto personale, narrando di essere fuggito dal proprio paese a seguito dell’attacco armato di un gruppo di uomini al proprio villaggio con l’intenzione di aggredire sua madre in quanto ritenuta responsabile della morte del marito e della figlia, motivo per il quale, temendo per la propria incolumità e ritenendo inutile sporgere denuncia agli organi di Polizia, era fuggito raggiungendo l’Italia;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, riguardanti rispettivamente lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria ed umanitaria, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 2, lett. e, artt. 7 e 8, nonchè “insufficienza e/o erroneità della motivazione, omesso esame dei fatti decisivi” per avere il Tribunale ritenuto non credibile la vicenda narrata, senza attivare i poteri istruttori officiosi, al fine di accertare il rischio grave di minaccia in caso di rimpatrio in Nigeria;

1.2. le censure, da esaminare congiuntamente, risultano inammissibili;

1.3. in materia di protezione internazionale questa Corte di legittimità si è da tempo espressa nel senso che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al Giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c);

1.4. l’apprezzamento, di fatto, risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340/2019);

1.5. poste tali premesse, la valutazione sul punto svolta dai Giudici di merito si sottrae a sindacato di questa Corte di legittimità, avendo il Tribunale, con ampia e coerente motivazione (il che esclude la sussistenza del lamentato vizio di motivazione), ritenuto non credibile la narrativa del richiedente in quanto inverosimile e contraddittoria;

1.6. il ricorrente, a fronte dell’indicata motivazione reitera, quindi, inammissibilmente dinanzi a questa Corte di legittimità i contenuti di quel racconto sostenendone il carattere circostanziato, plausibile e lineare, nell’osservanza del dedotto ragionevole sforzo richiesto dalla norma, senza nulla aggiungere in termini di concludente critica;

1.7. la censura, svolta con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e segg., con riferimento alla credibilità della vicenda personale narrata dal richiedente protezione, è inoltre inammissibile anche considerando che il ricorrente ha dedotto in modo del tutto generico la violazione delle norme di legge sopra indicate, attraverso il richiamo delle disposizioni asseritamente disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal Tribunale, sebbene questa Corte abbia più volte affermato il principio, secondo il quale “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall’art. 360 c.p.c., comma, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. 24155/2017; 195/2016; 26110/2015) ed “il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (cfr. Cass. n. 7394/2010);

1.8. in relazione, poi, alla censura di mancata valutazione del generale contesto politico e ordinamentale del Paese di provenienza deve rilevarsi che il Tribunale ha esaminato anche la situazione della Nigeria, regione dell’Ebonyi State, come evincibile da report ufficiali aggiornati, puntualmente citati in motivazione (report UNHCR, Human Rights Watch, EASO), ed ha escluso l’esistenza di condizioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevando che la zona di provenienza del richiedente – regione dell’Ebonyi State – era immune da situazioni di violenza indiscriminata;

1.9. da ogni punto di vista quindi l’indagine che il caso richiedeva è stata fatta e la sottostante valutazione attiene al merito;

1.10. quanto all’asserzione secondo cui il Tribunale di Bologna si sarebbe limitato a generiche affermazioni circa l’assenza di rischi in caso di rientro coatto del richiedente nel suo paese, non tenendo conto delle diverse risultanze emerse dalla documentazione costituita da altre fonti internazionali è sufficiente osservare che la censura attiene al fatto, ed è come tale paradigmaticamente inammissibile, giacchè, come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al Giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal Giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. nn. 24679/2013, 27197/2011, 7921/2011, 20455/2006, 7846/2006, 18134/2006, 2357/2004);

1.11. le censure sono inammissibili anche con riguardo alla protezione umanitaria (il che rende irrilevante la rimessione al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, affidata all’ordinanza interlocutoria n. 11749 del 12 aprile 2010, depositata in data 3 maggio 2019, della questione relativa all’incidenza dell’integrazione socio-lavorativa dello straniero nel territorio dello Stato ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19), in quanto misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. Cass. n. 23604/2017);

1.12. il ricorrente non ha, infatti, allegato ragioni personali di vulnerabilità diverse da quelle esaminate dal Tribunale anche per le altre forme di protezione, la cui statuizione è stata dianzi esaminata, e la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari non può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, su cui è interamente articolato il motivo, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti;

1.13. il decreto impugnato, peraltro, ha accertato, come si è detto, l’insussistenza di condizioni di insicurezza nella zona di provenienza del richiedente, idonee ad integrare le fattispecie legali per il riconoscimento della protezione internazionale, con riguardo sia al pericolo di atti persecutori nei confronti del richiedente, sia alla violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, sia implicitamente al rischio di subire la violazione dei diritti fondamentali;

1.14. si tratta, anche in tal caso, di un apprezzamento di fatto, con il qual stata esclusa la sussistenza delle condizioni sostanziali per il riconoscimento della protezione richiesta, che inammissibilmente il ricorrente vorrebbe sovvertire;

1.15. va poi evidenziato che la mancata credibilità del racconto svolge un ruolo rilevante anche ai fini della protezione umanitaria, atteso che, ai fini di valutare se il richiedente abbia subito una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili essa dev’essere correlata alla condizione personale che ha determinato le ragioni della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (cfr. Cass. n. 4455/2018);

1.16. infine il Collegio osserva che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando isolatamente ed astrattamente il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di una generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertata in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata, di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito) (cfr. Cass. n. 17072/2018);

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

3. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

4. deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, statuizione che la Corte è tenuta ad emettere in base al solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia (dì inammissibilità, improcedibilità o rigetto del ricorso, principale o incidentale), senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte, come l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. n. 9660/2019; SU n. 23535/2019 in motiv.).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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