Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32660 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4366-2017 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VARESE, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19 C/O lo STUDIO LEGALE TOFFOLETTO, DE LUCA,

TAMAJO E SOCI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO

TOFFOLETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 265/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto in parte la domanda proposta da Scansi Gaetano ai fini dell’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con il Comune di Varese, riduceva l’entità del risarcimento del danno riconosciuto dal giudice di primo grado per l’abusivo ricorso al contratto a tempo determinato;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di tre motivi;

che la controparte ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dal contro ricorrente. Ed invero, incontroverso (lo si evince anche dalle allegazioni contenute nel ricorso per cassazione) che il ricorso nel giudizio di primo grado fu proposto il 23 marzo 2011, ne discende l’applicabilità dell’art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. n. 69 del 2009 e il conseguente termine semestrale di decadenza dell’impugnazione; consegue che il ricorso per cassazione, notificato il 27 gennaio 2017, è tardivo rispetto a detto termine, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (28/6/2016) e deve essere dichiarato inammissibile;

pertanto deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, rimanendo assorbita in detta statuizione ogni altra questione;

alla declaratoria d’inammissibilità consegue la liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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