Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3266 del 19/02/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3266 Anno 2016
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 26522-2013 proposto da:
DUBLA

ANDREA

DBLNDR87M22E205S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44,
presso lo studio dell’avvocato ONOFRIO DI PAOLA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CARMINE LATTARULO giusta procura speciale in calce al
2015

ricorso;
– ricorrente –

2375
contro

FATA ASSICURAZIONI SPA ;
– intimata –

1

Data pubblicazione: 19/02/2016

avverso la sentenza n. 1364/2013 del TRIBUNALE di
TARANTO, depositata il 25/06/2013, R.G.N. 2726/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

udito l’Avvocato CARMINE LATTARULO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Andrea Dubla convenne in giudizio la FATA
Assicurazioni Danni s.p.a. per ottenere il
rimborso delle spese corrisposte al proprio legale
per l’assistenza prestata nella procedura di

occorsogli il 25.12.2008, procedura che si era
conclusa con l’accettazione della somma offerta
dall’assicuratrice a tacitazione dei danni
riportati dall’auto dell’attore.
La FATA contestò di essere tenuta al ristoro
delle spese legali in quanto il sinistro era stato
definito in fase stragiudiziale.
Il Giudice di Pace di Taranto qualificò la
domanda come azione di regresso ex art. 68 legge
professionale forense e la rigettò sul rilievo che
non vi era stata alcuna transazione.
Provvedendo in sede di gravame, il Tribunale di
Taranto ha ritenuto fondata la censura del Dubla
in ordine al fatto che il primo giudice non aveva
esaminato la domanda sotto il profilo del
risarcimento del danno; esaminato tale profilo, ha
tuttavia rigettato la pretesa dell’appellante
affermando che al sinistro deve applicarsi la
disciplina dell’art. 149 D.L.vo n. 209/2005 sulla
procedura di risarcimento diretto e che, a norma
dell’art. 9 del regolamento emanato con D.P.R.

n.

254/2006, non sono indennizzabili (con la sola
eccezione delle perizie relative a danni alla
persona) le spese sostenute dal danneggiato per
3

risarcimento diretto relativa ad un sinistro

l’ausilio

di

stragiudiziale,

professionisti
qualora

sia

nella
stata

fase

accettata

l’offerta dell’assicuratore.
Ricorre per cassazione il Dubla, affidandosi a
cinque motivi; l’intimata non svolge attività

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Col primo motivo -che deduce violazione o

falsa applicazione di legge in relazione agli
artt. 1223 e 2056 c.c.- il ricorrente assume che
anche le spese relative all’assistenza legale
nella fase stragiudiziale della gestione del
sinistro costituiscono danno consequenziale al
sinistro, secondo il principio della regolarità
e

causale,

lamenta pertanto una

“evidente

violazione dell’art. 1223 c.c.”, dolendosi che “la
subordinazione del diritto al riconoscimento delle
spese legali alle condizioni di cui all’art. 9
comma

II

DPR

254/2006

(non

accettazione

dell’offerta) rende impossibile o estremamente
difficile l’esercizio di difesa del danneggiato”.
2.

Col secondo motivo -dedotto sotto il

profilo della violazione o falsa applicazione
degli artt. 148, co. 11 0 e 122 del D.L.vo n.
209/2005, dell’art.

4

delle disposizioni sulla

legge in generale e dell’art. 134 Cost.- il Dubla
evidenzia l’esistenza di un contrasto fra l’art. 9
D.P.R. n. 254/2006 e gli artt. 148 e 122 del D.
L.vo n. 209/2005, assumendo che l’art. 148 dà “per
implicitamente scontato il riconoscimento del
4

difensiva.

rimborso delle spese legali, mentre l’art. 122
estende l’obbligo assicurativo a tutti i danni
derivanti dalla circolazione; rileva, pertanto,
che “l’applicazione … dell’art. 9 escluderebbe il
risarcimento di determinati danni e segnatamente

legge ne faccia cenno” e sostiene che, quale norma
regolamentare sottordinata alle disposizioni di
legge, la previsione dell’art. 9 -non scriltinabile
in sede di giudizio di legittimità costituzionaledev’essere disapplicata dal giudice ordinario.
3.

I due motivi sono fondati, per quanto di

ragione.
Questa Corte ha recentemente affermato che, “in
tema di risarcimento diretto dei danni derivanti
dalla circolazione stradale, l’art. 9, comma 2,
del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in
attuazione dell’art. 150, comma l, del d.lgs. 7
settembre 2005, n. 209, il quale, per l’ipotesi di
accettazione della somma offerta dall’impresa di
assicurazione, esclude che siano dovuti al
danneggiato i compensi di assistenza professionale
diversi da quelli medico-legali per i danni alla
persona, si interpreta nel senso che sono comunque
dovute le spese di assistenza legale sostenute
dalla vittima perché il sinistro presentava
particolari problemi giuridici, ovvero quando essa
non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e
informativa dal proprio assicuratore, dovendosi
altrimenti ritenere nulla detta disposizione per
5

quello accessorio delle spese legali, senza che la

contrasto con l’art. 24 Cost., e perciò da
disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la
risarcibilità del danno consistito nell’erogazione
di spese legali effettivamente necessarie” (Cass.
n. 11154/2015).

contro, “sarà sempre irrisarcibile la spesa per
compensi all’avvocato quando la gestione del
sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni
da esso derivati erano modestissimi, e
l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta
dovuta assistenza al danneggiato”, ed ha concluso
che “quindi il problema delle spese legali va
correttamente posto in termini di causalità, ex
art. 1223 c.c., e non di risarcibilità”
. Alla luce di tali principi -che meritano
continuità- non risulta corretta l’affermazione
compiuta dal giudice di appello, secondo cui la
disposizione dell’art. 9 D.P.R. n. 254/2006
escluderebbe in ogni caso la ripetibilità, da parte
del Dubla, delle spese di assistenza legale
sostenute nella fase stragiudiziale per avere
volontariamente scelto di farsi assistere da un
avvocato: tale affermazione sottende, infatti, una
lettura della disposizione che, vietando tout court
la risarcibilità del danno, si pone in contrasto non
l’art. 24 Cost. e che impone la disapplicazione
della norma regolamentare.
Accolti pertanto i primi due motivi -nei termini
ora illustrati- e dichiarati assorbiti gli altri
6

La stessa pronuncia ha affermato che, per

tre, deve cassarsi la sentenza e disporsi il rinvio
al giudice di merito che dovrà valutare se le spese
stragiudiziali richieste erano necessitate e
giustificate dalla complessità del caso e dalle
contestazioni mosse dall’assicuratore richiesto del
pagamento o da inerzia dello stesso nel prestare la
6. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle
spese del presente giudizio
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi due motivi per quanto
di ragione, dichiarando assorbiti gli altri; cassa
e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale
di Taranto, in persona di altro magistrato.
Roma, 2.12.2015

dovuta assistenza.

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