Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3266 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 10/02/2021), n.3266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7453/2015 proposto da:

EDIL G.M.G. DI G.M. S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUDOVISI 36, presso lo studio degli avvocati DOMENICO POLIMENI, e

ATTILIO COTRONEO, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA E.TR. S.P.A.;

– intimata –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER

ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 1486/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 16/10/2014 R.G.N. 8701/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza in data 16 ottobre 2014, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per decadenza ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, l’opposizione ad intimazione di pagamento inerente a pregressa cartella esattoriale;

2. per la Corte di merito, a fondamento dell’opposizione all’esecuzione non erano stati posti fatti, estintivi o modificativi della pretesa contributiva nascente da cartella esattoriale e posteriori alla formazione del titolo esecutivo para-giurisdizionale giacchè il giudicato a fondamento dell’opposizione – sentenza n. 1288 del 2008 – non era opponibile alle controparti dell’attuale giudizio (INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a. e Equitalia) estranee a quel giudizio svoltosi nel contraddittorio con il Ministero del lavoro, e tenuto conto, piuttosto, del giudicato (sentenza n. 1691 del 2008) di inammissibilità dell’opposizione alla cartella esattoriale, inerente all’intimazione di pagamento opposta, sul duplice presupposto della carenza di legittimazione attiva della società e dell’estraneità dell’INPS ed Equitalia Sud s.p.a. al giudizio definito con la già richiamata sentenza n. 1288 del 2008;

3. avverso tale sentenza la s.a.s. Edil G.M.G. di G.M. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria;

4. l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. con plurime censure si assume l’intervenuto venir meno del titolo esecutivo con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 1288 del 2008), l’efficacia diretta e riflessa del giudicato nei confronti delle parti dell’attuale giudizio, l’inesistenza del presupposto della cartella di pagamento – il verbale ispettivo – annullato con il predetto giudicato, l’omessa valutazione del giudicato come prova o prova documentale in ordine all’oggetto dell’accertamento giudiziale (terzo motivo); si critica, infine, la sentenza impugnata per non avere ritenuto raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di un fatto estintivo della pretesa contributiva posteriore alla formazione del titolo esecutivo;

6. il ricorso è da rigettare;

7. la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha confermato la declaratoria di inammissibilità per decadenza, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, è incentrata sull’identità delle censure svolte nell’opposizione all’intimazione di pagamento, all’esame della Corte di merito, con le censure svolte con l’opposizione alla cartella esattoriale definita, con declaratoria di inammissibilità (sentenza n. 1691 del 2008), sul duplice presupposto della carenza di legittimazione attiva dell’opponente e dell’inopponibilità, alle stesse parti del giudizio all’esame, del giudicato sulla sentenza n. 1288 del 2008;

8. l’azione svolta non verte, pertanto, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, su fatti estintivi o modificativi nascenti da cartella non opposta nei termini di legge, posto che svolta, nella specie, sia pure in modo infruttuoso, l’opposizione avverso la cartella per contestare il merito della pretesa contributiva, la sussistenza del credito contributivo portato dalla cartella è diventato irretrattabile e le censure svolte con l’opposizione ad intimazione di pagamento non concernono atti e fatti successivi alla definitività della cartella;

9. la diversità delle parti esclude che, nella presente controversia, possa produrre effetto tale giudicato, di cui va negata l’efficacia anche soltanto riflessa; quest’ultima, per consolidata giurisprudenza, è comunque preclusa tutte le volte in cui il terzo (INPS, nella specie) che non abbia partecipato al precedente processo possa ricevere un pregiudizio giuridico (ciò comporterebbe palese violazione dei suoi diritti di difesa e del principio del contraddittorio, oltre che dell’art. 2909 c.c.);

10. diverso è il caso in cui il terzo chieda di avvalersi del giudicato formatosi all’esito d’un processo cui egli sia rimasto estraneo, ma ciò è consentito solo quando tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come ad esempio nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell’art. 1306 c.c.; nè nella vicenda in esame ricorre altra ipotesi di efficacia vincolante, come quella collegata ad un nesso di pregiudizialità o di dipendenza giuridica tra i due giudizi, nesso che si ha solo allorquando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato o dipendente (cfr., per tutte, Cass. n. 2684 del 2015 ed ivi richiami);

11. inoltre, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall’art. 24 dello stesso Decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr., ex plurimis Cass. n. 20791 del 2019 e i precedenti ivi richiamati);

12. la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle, e coperta dall’azione generale prevista dall’art. 615 c.p.c. (tra le tante v., Cass. n. 2428 del 2019 e i precedenti ivi richiamati; v. Sez. Un. 23397 del 2016, e numerose successive conforme, sulla possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l’azione di opposizione all’esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo);

13. risulta, in definitiva, immune da censure la sentenza impugnata che ha ritenuto inammissibile l’opposizione a intimazione di pagamento non fondata su vizi successivi alla cartella portante il credito contributivo omesso;

14. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

15. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

 

 

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