Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3266 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. III, 10/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 44/2010 proposto da:

G.A., GR.AN. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIRCUMVALLAZIONE CLODIA 19,

presso lo studio dell’avvocato LUISE MICHELINO, rappresentati e

difesi dagli avvocati LUPARELLA Marcello, MONACO CARMINE, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.Z., C.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TASONE 12, presso lo studio dell’avvocato

FORGIONE CIRIACO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARRUZZO

Vincenzo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4420/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

23/10/08, depositata il 29/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 5.11.2008 e depositata il 24.11.2008 in materia di risarcimento danni.

Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c, applicabile nella specie, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Nel caso in esame la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto in relazione alle violazioni di legge contestate, nè il profilo del secondo motivo relativo ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perchè insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U, 16.11.2007 n. 23730)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente va dato atto che per mero errore materiale è stata indicata, nella relazione, come sentenza impugnata quella della Corte d’Appello di Bari in data 24.11.2008 in materia di risarcimento danni, mentre la sentenza impugnata deve correttamente essere ritenuta quella della Corte d’Appello di Napoli del 29.12.2008 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.

Quindi, con la correzione così effettuata, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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