Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3266 del 07/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21209-2014 proposto da:

F.M., C.L., S.L., B.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO D’ANGELO,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENRALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

e contro

MINIUSTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 368/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

20/12/2013, depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Don. RAFFAELE

FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. B.R., C.L., F.M. e S.L., hanno proposto ricorso per cassazione contro la Presidenza del Consiglio dei ministri avverso la sentenza del 29 gennaio 2014, con cui la Corte d’Appello di Napoli, provvedendo a seguito del rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte n. 23581 del 2011 anche relativamente al rapporto processuale relativo ad un altro medico, ha riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno loro derivato per avere frequentato un corso di specializzazione medica nella situazione di inadempimento statuale alle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, rispettivamente l’importo di Euro 28.000,00 alla B. e l’importo di Euro 21.000,00 agli altri tre ricorrenti, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo.

2. Al ricorso ha resistito con atto di costituzione l’intimata, senza notificare controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con accoglimento ed eventuale decisione nel merito ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato agli avvocati delle parti.

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio rileva che la mancata notificazione del ricorso al medico A.V., consorte di lite nel giudizio di rinvio e nei cui confronti venne pronunciata la sentenza impugnata, vertendosi in cumulo di cause riconducibile all’art. 332 c.p.c. ed essendo ormai preclusa l’impugnazione da parte del medesimo, risulta priva di conseguenze.

2. Il Collegio condivide la proposta, formulata dal relatore, di accoglimento dell’unico motivo di ricorso, “deducente violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver attribuito correttamente, ai fini del risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, gli interessi legali a decorrere dalla data di messa i mora o dalla domanda giudiziale, ma dalla data di pubblicazione della sentenza di rinvio”.

L’accoglimento trova giustificazione nelle seguenti ragioni, che rendono il ricorso manifestamente fondato e che sono state, del resto sinteticamente indicate nella stessa proposta.

La Corte partenopea, secondo un orientamento consolidato di questa Corte (ex multis, Cass. n. 1917 del 2012) avrebbe dovuto determinare il danno parametrandolo, in ragione di ciascun anno di corso di specializzazione seguito dai ricorrenti, all’importo di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11. Sull’importo del danno così individuato, ammontante ad Euro 26.855,76 per la B. (che aveva frequentato un corso di quattro anni) e ad Euro 20.141,82 cadauno per gli altre tre ricorrenti (che avevano frequentato un corso di tre anni), importi rappresentanti l’ammontare del danno correlato all’obbligazione di valore di risarcimento del danno da inadempimento delle direttive comunitarie, la corte di rinvio avrebbe dovuto – essendosi, dal momento dell’entrata in vigore dell’art. 11 citato, in forza del riconoscimento a detta norma del valore di criterio di aestimatio del danno, trasformata l’obbligazione in obbligazione di valuta (giusta la giurisprudenza sopra richiamata) – considerare dovuti gli interessi legali di mora ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, (in mancanza di dimostrazione di un maggior danno). Ciò, dalla data della mora, cioè a far tempo dalla data della notificazione della citazione introduttiva di giudizio.

Invece, la corte territoriale ha liquidato il danno all’attualità (cioè alla data di pronuncia della sentenza) in Euro 28.000,00 e 21.000,00 ed ha riconosciuto poi gli interessi dalla data della pubblicazione della sentenza.

La sentenza dev’essere, pertanto, cassata nei rapporti processuali fra ricorrenti e resistente, limitatamente alla parte in cui non ha riconosciuto dovuti gli interessi nei sensi indicati, con la conseguente caducazione della debenza di quella parte dell’importo di Euro 28.000,00 e di Euro 21.000,00 eccedente rispettivamente l’importo di Euro 26.855,76 e quello di Euro 20.141,82 e la necessità, previa imputazione della differenza agli interessi, di ricalcolare gli interessi legali di mora su quegli importi dalla data della notificazione della citazione introduttiva del giudizio.

3. Poichè è possibile calcolare gli interessi dal 25 luglio 2001 alla data della pubblicazione della sentenza semplicemente tenendo conto del criterio legale di individuazione della misura degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c., per come manifestatosi ai sensi di essa dal momento della citazione introduttiva. All’uopo non sono necessari accertamenti di fatto e, pertanto, si può procedere alla decisione nel merito, come suggerito dalla proposta del relatore.

4. Dal calcolo effettuato a norma dell’art. 1284 c.c. e secondo le fonti ministeriali via via succedutesi, emerge che l’importo dovuto per gli interessi legali a favore della B., calcolato dalla data della notificazione della citazione sul danno liquidato Euro 26.855,76 sarebbe stato pari ad Euro 8.359,15 fino alla data della pronuncia della sentenza della corte territoriale.

Sottraendo dall’importo erroneamente liquidato in Euro 28.000,00 quello di Euro 26.855,76, emerge che dall’importo di Euro 8.359,15 dovuti per gli interessi va sottratta la differenza di Euro 1.144,24, di modo che il dovuto per gli interessi, imputata detta differenza ad essi, risulta ancora pari ad Euro 7.279,91 sino alla data di pubblicazione della sentenza.

La resistente va condannata, in favore della B., al pagamento di tale importo, nonchè degli interessi legali sempre sull’importo di Euro 26.855,76 dal 30 gennaio 2014 (il giorno dopo la pronuncia della sentenza impugnata) al saldo effettivo.

5. In favore degli altri ricorrenti, dal calcolo effettuato a norma dell’art. 1284 c.c. e secondo le fonti ministeriali via via succedutesi, emerge che l’importo dovuto per gli interessi legali, calcolato dalla data della notificazione della citazione sul danno liquidato Euro 20.141,82 sarebbe stato pari ad Euro 6.614,52 fino alla data della pronuncia della sentenza della corte territoriale.

Sottraendo dall’importo erroneamente liquidato in Euro 21.000,00 quello di Euro 20.141,82, emerge che dall’importo di Euro 6.614,52 dovuti per gli interessi va sottratta la differenza di Euro 858,18, di modo che il dovuto per gli interessi, imputata detta differenza ad essi, risulta ancora pari ad Euro 5.765,34 sino alla data di pubblicazione della sentenza.

La resistente va condannata, in favore di ciascuno degli altri ricorrenti, al pagamento di tale importo, nonchè degli interessi legali sempre sull’importo di Euro 20.141,82 dal 30 gennaio 2014 (il giorno dopo la pronuncia della sentenza impugnata) al saldo effettivo.

6. In ordine alla spese processali, sebbene relativamente al solo rapporto processuale fra le odierne parti, il Collegio reputa che possano restare ferme le statuizioni della sentenza impugnata quanto al giudizio di rinvio, mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa parzialmente la sentenza impugnata riguardo ai rapporti processuali fra i ricorrenti e la Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle ragioni esposte in motivazione. Pronunciando sul merito a seguito della cassazione parziale, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento in favore della B., in aggiunta alla somma di Euro 28.000,00 della somma di Euro 7.279,91, ed al pagamento in favore di ciascuno degli altri ricorrenti in aggiunta alla somma di Euro 21.000,000 della somma di Euro 5.765,34. Condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento: a) in favore della B. degli interessi legali dal 30 gennaio 2014 al saldo effettivo sull’importo di Euro 26.855,76; b) in favore di ciascuno degli altri ricorrenti degli interessi legali dal 30 gennaio 2014 al saldo effettivo sull’importo di Euro 20.141,82. Conferma la statuizione sulle spese della sentenza parzialmente cassata. Condanna la resistente alla rifusione ai ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.300, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, ed oltre all’importo del contributo unificato se corrisposto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA