Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32659 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2097-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

-ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. (OMISSIS) del TRIBUNALE di SULMONA, del

15/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che M.L. adiva il Tribunale di Sulmona in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., ai fini dell’accertamento dello status di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3;

che il consulente tecnico, espletata l’indagine, ha accertato che il Montenero non si trovava nella condizione di handicap grave, ma, piuttosto, in quella di handicap non grave (L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 1);

che, tuttavia, il giudice omologava l’accertamento, condannando l’INPS al pagamento delle spese processuali;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di due motivi;

che controparte è rimasta intimata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), rilevando che la parte vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, dovendo le stesse essere regolate secondo il criterio della soccombenza (la domanda era di riconoscimento dello stato di handicap grave, mentre il ctu aveva confermato la valutazione della Commissione medica in ordine all’accertamento di situazione di handicap senza connotazione di gravità);

che con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100-112-445 c.p.c., L. n. 104 del 1992, art. 3,commi 1 e 3. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), osservando che il procedimento per ex art. 445 bis c.p.c., introduce un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie sempre strumentale e preordinato all’adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale, che deve essere indicata in ricorso e nella specie difetta;

che sulla base dei dedotti motivi l’Inps chiede la cassazione del decreto di omologa “limitatamente al capo in cui condanna l’Istituto al pagamento delle spese di lite oltre accessori”;

che il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6084/14, cui si rinvia in parte qua), perchè il decreto di omologa, nella statuizione relativa alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che non è soggetto ad impugnazione in altre sedi;

che il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato in ragione della palese violazione del principio della soccombenza; ed invero l’obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all’esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall’iniziativa dell’avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite (specificamente in termini, con riferimento al procedimento ex art. 445 bis c.p.c., Cass. n. 12028 del 10/06/2016: “In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte. (Nella specie, la S.C. ha annullato, su ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., un decreto di omologa di cui all’art. 445-bis c.p.c., che, pur accertando l’insussistenza del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento, aveva posto a carico dell’INPS sia le spese processuali che quelle di consulenza tecnica di ufficio)”;

che, stante la conferma della valutazione della Commissione medica, l’Inps non può essere ritenuto soccombente, sicchè non può essere condannato al pagamento delle spese di lite;

che in base alle svolte argomentazioni va accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza cassata in relazione ad esso, limitatamente alla statuizione relativa alle spese di giudizio, con rinvio al giudice del merito per la liquidazione delle spese del procedimento, mentre il secondo motivo, strumentale alla caducazione della stessa statuizione, va ritenuto assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle spese di giudizio e rinvia, per la liquidazione delle spese di accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Sulmona, diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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