Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32658 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1470-2017 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato EMANUELE CALDERONE;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCESCA SALVATORI, LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS- SCCI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA

D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO;

– resistente –

e contro

SERIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 449/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

1.Che S.A. proponeva opposizione nei confronti delle parti in epigrafe avverso iscrizione a ruolo relativa a cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento di premi assicurativi e sanzioni, asserendo che le cartelle non erano state mai notificate e che i premi non erano dovuti perchè prescritti;

2.che tutte le parti si costituivano in giudizio;

3.che l’opposizione era accolta, con annullamento delle cartelle e delle successive intimazioni e con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’opponente;

4.che avverso la sentenza proponeva ricorso per appello l’Inail in relazione al capo sulle spese, chiedendo disporsi la compensazione o porsi le spese a carico dell’Inps; esponeva che non era giustificato porre le spese anche solidalmente a carico dell’Istituto, nei cui confronti non era ravvisabile alcuna responsabilità in ordine alle circostanze determinanti la declaratoria di illegittimità del ruolo e l’annullamento della cartella;

5.la Corte d’appello rilevava che, avendo la sentenza accolto il ricorso per intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa contributiva, l’opponente aveva pieno diritto di vedersi rimborsare le spese di lite da parte del suo legittimo contraddittore in relazione al motivo accolto, cioè l’ente impositore, mentre l’eventuale responsabilità dell’incaricata della riscossione per tardiva notificazione dell’intimazione di pagamento aveva rilevanza solo nei rapporti interni tra l’incaricata e l’ente impositore. Seguiva la seguente espressione in motivazione: “L’appello va, pertanto, respinto con la condanna dell’Inali al rimborso a S.A. delle spese di questo grado, come di seguito liquidate.

Le spese di questo grado vanno compensate tra le parti”, mentre in dispositivo si leggeva: “dichiara interamente compensate le spese processuali di questo grado”;

6.che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione S.A., limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese, sulla base di tre motivi;

7.che l’Inail resiste con controricorso;

8.che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

1.Che con il primo motivo il ricorrente deduce omessa e contraddittoria motivazione – discrepanza tra motivazione e dispositivo. Osserva che in dispositivo la Corte territoriale ha disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio d’appello, mentre nel corpo della sentenza aveva motivato diversamente riguardo alle spese processuali;

2.che con il secondo motivo rileva che la statuizione era errata in diritto, poichè in violazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.;

3.che deduce, infine, errata e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.;

4. che il primo motivo è fondato, in ragione della divergenza tra dispositivo e motivazione evincibile dal tenore della sentenza, giacchè, con riferimento alla statuizione in tema di liquidazione delle spese processuali, il provvedimento risulta inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una di esse (cfr. Cass. n. 26077 del 30/12/2015: “Sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la doglianza, atteso l’inequivoco contenuto del dispositivo di accoglimento parziale dell’appello, peraltro, coerente con la motivazione della sentenza, fondata sulla continuità rispetto alla decisione di primo grado)”, conforme Cass. n. 14966 del 02/07/2007;

che, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese processuali, con rinvio al giudice di merito che provvederà a nuova statuizione in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alle spese processuali e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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