Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32657 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1204-2017 proposto da:

D.C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II, 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA

SILVESTRI, rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA

CIRILLO;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI SALLUSTRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3554/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

1. D.C.V., con ricorso depositato il 20 marzo 2014, ha proposto appello avverso la sentenza con la quale era stata accolto parzialmente il ricorso da lui proposto nei confronti di Telecom s.p.a. per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate in forza del superiore inquadramento riconosciutogli in sede giudiziale;

2. la Corte d’appello, rilevato che la notifica del ricorso in appello era avvenuta tardivamente l’11/4/2016, senza il rispetto del termine a comparire di 25 giorni antecedenti alla prima udienza fissata, richiamato il dictum di SU 20604/2008, stante la natura perentoria del termine e in mancanza di allegazione dell’esistenza di circostanze giustificative della tardività della notifica, dichiarava l’improcedibilità dell’impugnazione;

3. avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il D.C. sulla base di due motivi;

4. la controparte ha resiste con controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 435,421 e 291 c.p.c.. Osserva che la Corte aveva errato nel richiamare la pronuncia SU 20604/2008, la quale fa riferimento all’ipotesi dell’omessa notifica e che a tale ipotesi, differente da quella in cui la notifica è stata effettuata ma non sia rispettato il termine a comparire di cui all’art. 435 c.p.c., che prevede termini pacificamente ritenuti dalla giurisprudenza come ordinatori, in mancanza di espressa indicazione di perentorietà;

2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 111 Cost. e art. 24 Cost.. Osserva che le norme predette, invocate dalla corte territoriale, intendono in primo luogo tutelare il diritto delle parti alla difesa, al contraddittorio, a un giudizio, valori rispetto ai quali il diritto alla ragionevole durata è posto in posizione ancillare;

3. i motivi, da esaminare congiuntamente in ragione dell’intima connessione, sono fondati (si veda al riguardo, con ampia ed esaustiva motivazione in ordine ai consolidati arresti giurisprudenziali sul punto, Cass. n. 9404 del 17/04/2018: “Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile “ex tunc” per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.”);

4. a fronte di una disciplina espressa e completa che modula i tempi e i modi per ottenere la sanatoria delle invalidità diverse dall’inesistenza della vocatio in ius, non è ammissibile che l’interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa conformazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo facendo scaturire dall’invalidità effetti diversi e più gravi (quali l’improcedibilità dell’appello) di quelli delineati dal sistema proprio delle norme processuali esistenti;

5. in base alle svolte argomentazioni va accolto il ricorso e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito che si atterrà ai principi enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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