Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32653 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7970-2017 RG. proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Emanuela RANELLI, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto

difensore, sito in Frosinone, al corso della Repubblica, n. 7;

– ricorrente –

contro

M.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al controricorso, dall’avv. Guglielmo CONCA, presso il cui studio

legale sito in Roma, alla via Cosseria, n. 2, è elettivamente

domiciliato;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7577/40/2016 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO; Sezione staccata di LATINA, depositata il

29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

– che, in controversia relativa ad impugnazione di una intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione nei confronti di M.F. sulla base di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di importi dal medesimo dovuti ai fini IVA, IRAP ed IRPIT relativamente all’anno di imposta 2004, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primi grado ed annullava l’avviso sul rilievo che l’atto presupposto, ovvero la cartella di pagamento pure impugnata, era stata irregolarmente notificata ad un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario e consegnata a mani di persona di cui era sconosciuta, perchè non indicata, la relazione con il destinatario;

– che avverso tale statuizione l’agente della riscossione ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replica il contribuente intimato con controricorso, rimanendo intimata l’Agenzia delle entrate;

– che a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, disposta con ordinanza di questa Corte n. 15724 del 14/06/2018, sulla rinnovata proposta ex art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il motivo di cassazione la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, censura la sentenza d’appello che aveva ritenuto irregolare la notifica della cartella di pagamento benchè la stessa fosse stata effettuata presso il domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, Modello Unico, e che l’eventuale difetto di prova della relazione tra la persona a mani della quale era stato consegnato il plico ed il destinatario, avrebbe dovuto essere contestata mediante proposizione di querela di falso;

– che con il controricorso il contribuente solleva una serie di eccezioni al cui esame deve procedersi prioritariamente;

– che il controricorrente eccepisce: che la questione della notifica della cartella di pagamento presso il domicilio fiscale era una questione nuova, peraltro priva di riscontro probatorio, non avendo mai provveduto ad effettuare tale elezione con le modalità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d); che l’accertamento della residenza anagrafica del contribuente era questione di fatto non censurabile se non per vizio motivazionale, nella specie non proposto; che l’agente della riscossione non era legittimata alla notifica dei propri atti tramite il servizio postale; che era improprio il richiamo operato dalla ricorrente al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, atteso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nel disciplinare la notifica della cartella di pagamento, dispone che la stessa dovesse essere consegnata al destinatario nel luogo di abituale residenza escludendo, quindi, il domicilio fiscale; che la presunzione di convivenza della persona rinvenuta nell’abitazione del destinatario dell’atto non opera nell’ipotesi di notifica eseguita in luogo diverso da quello di residenza di quest’ultimo;

– che le predette eccezioni sono infondate e vanno rigettate;

– che la prospettazione soltanto in grado di appello da parte dell’agente della riscossione di aver effettuato la notificazione dell’atto presso quello che era il domicilio fiscale del contribuente in quanto dal medesimo indicato nel modello di dichiarazione, non può considerarsi, come erroneamente sostiene il controricorrente, questione nuova e, come tale inammissibile, ma mera difesa, alla stregua dell’insegnamento di questa Corte secondo cui “in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, riguarda l’eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico” (Cass. n. 14486 del 2013; conf. Cass. n. 23578 del 2016); e d’altro canto l’enunciato principio trova logica correlazione con la possibilità, riconosciuta alle parti del processo tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, di produrre nuovi documenti in appello a confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte; e proprio sulla base di tale osservazione questa Corte nella sentenza n. 12008 del 2011 ha ritenuto “consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre nel predetto grado l’originale dell’atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, unicamente le eccezioni in senso stretto”;

– che altrettanto infondata è l’eccezione sollevata dal controricorrente con riferimento alla possibilità per l’agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento tramite il servizio postale e presso il domicilio fiscale del contribuente;

– che, quanto alla seconda eccezione in esame, osserva il Collegio che, così come riferito dall’agente della riscossione a pag. 4 del ricorso e come risultante dalla documentazione prodotta nel giudizio di appello dall’amministrazione finanziaria, il contribuente indicò nel Modello Unico dell’anno 2006 quale domicilio fiscale quello di “(OMISSIS)”, luogo in cui doveva essere ed è stata correttamente effettuata la notifica della cartella di pagamento; ne consegue che è fondato il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente e, di contro, è infondata l’eccezione con cui il controricorrente ha dedotto il difetto di prova di tale circostanza;

– che, in definitiva, i giudici di appello non si sono attenuti al principio in base al quale “La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’Ufficio tributario, nonchè di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)” (Cass. n. 27129 del 2016; in termini anche Cass. n. 15258 e n. 18934 del 2015, n. 25680 del 2016e, più specificamente con riguardo alla cartella esattoriale, Cass. n. 10434 del 2011 e n. 24260 del 2014);

– che, invece, quanto alla questione della consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario dello stesso, rinvenuta presso il domicilio fiscale, questa Corte ha affermato che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. n. 11708 del 2011);

– che, alla stregua di tutte le considerazioni svolte, il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con rigetto dell’originario ricorso del contribuente che, essendo rimasto soccombente, va condannato al pagamento in favore della sola ricorrente, non essendo costituita l’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre i profili sostanziali della vicenda esaminata giustificano l’integrale compensazione integrale delle spese processuali dei giudizi di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge, se dovuti, compensando le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA