Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32653 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. I, 12/12/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24436/2018 proposto da:

B.M.A., elettivamente domiciliato in Roma Piazzale Clodio,

32 presso lo studio dell’avvocato Pepe Albertina che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il

30/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2019 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Catanzaro, pubblicato il 30 giugno 2018, con cui è stato respinto il ricorso proposto da B.M.A.. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è lamentata la violazione dell’art. 309 c.p.c., la violazione del principio del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa. Viene lamentato che il giudice istruttore, all’udienza del 5 aprile 2018, preso atto della mancata comparizione delle parti, abbia rimesso la causa al collegio per la decisione, piuttosto che applicare la norma dell’art. 309 c.p.c.. Viene spiegato, in particolare, che il rinvio della causa avrebbe concesso al richiedente asilo il pieno dispiegarsi del diritto di difesa mediante nuova udienza e che il deposito dei documenti medici, in data 10 aprile 2018, posteriormente alla rimessione della causa in decisione, avrebbe imposto di riaprire l’istruttoria; è inoltre spiegato che la mancata discussione quanto alla documentazione medica prodotta aveva impedito al difensore di approfondire la “questione del diabete in Pakistan”, e cioè – può intendersi – di dibattere delle cure cui avrebbe potuto accedere il richiedente nel paese di origine per la patologia da cui era affetto.

Il motivo è inammissibile.

Anzitutto parte ricorrente non riproduce il verbale dell’udienza del 5 aprile 2018: in conseguenza, il motivo è carente della necessaria specificità perchè prospetta un error in procedendo senza dar conto, in modo puntuale, dell’attività processuale che è stata ritualmente documentata (e che quindi deve ritenersi svolta). La deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

In secondo luogo, va ricordato che chi propone ricorso per cassazione facendo valere un vizio dell’attività del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato (Cass. 9 agosto 2017, n. 19759; Cass. 12 dicembre 2014, n. 26157; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4340 cit.). Nella specie, il ricorrente ha dato atto di aver depositato, dopo la rimessione della causa al collegio, documentazione che il Tribunale non ha ritenuto inammissibile. In conseguenza, il richiamato pregiudizio non potrebbe essere di certo correlato alla mancata produzione, in udienza, dei detti scritti. Nè appare comprensibile la censura vertente sul rilievo per cui le parti avrebbero dovuto essere poste nelle condizioni di discutere in contraddittorio riguardo ai detti documenti: infatti della mancata fissazione dell’udienza sarebbe legittimato a dolersi il Ministero, in quanto interessato a contrastare la portata probatoria degli scritti, non certo il ricorrente che ebbe a produrli.

2. – Il secondo mezzo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9. Si deduce che le fonti utilizzate dal Tribunale per dar conto della infondatezza della domanda di protezione umanitaria non erano aggiornate e che il giudice di prime cure non aveva dato conto del costo mensile del trattamento terapeutico: e quindi della adeguatezza della spesa mensile che il servizio sanitario del Pakistan destinava ai pazienti diabetici. E’ altresì rilevato che il provvedimento impugnato risultava carente di alcuna valutazione circa le condizioni personali economiche del richiedente nel paese di origine, per modo che non risultava chiarito se lo stesso avesse avuto la possibilità economica di accedere al trattamento terapeutico del diabete.

Anche tale censura è inammissibile.

Le considerazioni svolte dall’istante appaiono prive di decisività. Nel ricorso per cassazione l’istante non ha precisato di aver dedotto, avanti al giudice di merito, di versare nell’impossibilità di accedere alle prestazioni sanitarie offerte in Pakistan per la cura dalla lieve forma di diabete di cui è parola nel decreto impugnato; nè ha precisato di aver in quella sede affermato che l’ipotetico costo, a suo carico, per l’acquisto dei farmaci nel proprio paese di origine sarebbe per lui non sostenibile. Una carenza in punto di allegazione nel senso indicato (che trova conferma nel provvedimento del giudice di merito, che non ne fa menzione) assume rilievo determinante. Deve rammentarsi, infatti, che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale non esime il ricorrente dall’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336).

3. – In conclusione, il ricorso è respinto.

4. – Nulla è da statuire in punto di spese.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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