Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32651 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. I, 12/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22987/2018 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giovanni Tarantini, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI PERUGIA n. cronol. 307/2018, reso

nel procedimento iscritto al N. R.G. 5629/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2019 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Perugia, con ordinanza n. 307/2018, depositata in data 7/6//2018, ha respinto la richiesta di S.O., cittadino del Gambia, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici del Tribunale hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, in quanto di religione mussulmana ed a causa del timore di essere arrestato, essendo stato ingiustamente accusato dell’uccisione della madre, uccisa invece dal di lui padre, di religione (OMISSIS), nonchè per sfuggire alle minacce della famiglia del padre e degli abitanti del villaggio) presentava diverse lacune e contraddizioni ed era priva di coerenza interna ed esterna (in particolare, riguardo ai rapporti con il padre che lo aveva accusato di un delitto tanto grave); quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, non vi era prova che il ricorrente, in caso di rientro in Gambia, potesse subire “un rischio di danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. a) e B) per non potere ottenere tutela dalle autorità statali”; non ricorrevano i gravi motivi necessari per la concessione del permesso per ragioni umanitarie.

Avverso il suddetto decreto, S.O. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in relazione alla statuizione di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente; con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7, 8 e 14 nella parte in cui si è ritenuta la fattispecie non rientrante nelle ipotesi di protezione internazionale, nonchè, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale non si è neppure espresso sulla richiesta di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) essendo il Gambia caratterizzato da una situazione territoriale destabilizzata e da una situazione di conflitto armato interno tra forze governative e gruppi di opposizione, come risulta da report annuali di Amnesty International 2016-2017-2018 e dal sito del Ministero degli Esteri; infine, con il terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 5, comma 6 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c ter) in relazione al diniego di protezione umanitaria, in presenza di indubbi elementi di vulnerabilità del S., che è stato costretto ad abbandonare il suo paese in tenerissima età.

2. La prima censura è inammissibile.

In materia di protezione internazionale questa Corte ha da tempo chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c).

Da ultimo si è affermato (Cass. 27593/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (cfr. Cass. 27503/2018 e Cass. 29358/2018).

L’apprezzamento, di fatto, risulta dunque censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 05/02/2019 n. 3340).

Nella specie, il racconto del richiedente, cui anche nel presente ricorso si fa richiamo al fine dell’individuazione delle condizioni di vulnerabilità, è stato ritenuto non credibile avendo la Corte di merito rilevato, con puntuali riferimenti, l’inverosimiglianza e la contraddittorietà del racconto del richiedente.

3. Il secondo motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione.

Ricorre il contestato vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c. in quanto l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello, Cass. 25761/2014; Cass. 1539/2018) e, nella specie, il Tribunale ha del tutto trascurato di esaminare tale profilo della domanda, essendo stata ritenuta insussistente la sola protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

4. Anche il terzo motivo è fondato, non avendo il Tribunale proceduto ad un’autonoma valutazione della richiesta di protezione per ragioni umanitarie, limitandosi a ritenere insufficienti le circostanze dedotte (in relazione anche alle altre misure di protezione internazionale) a configurare i gravi motivi richiesti per la protezione richiesta.

Questa Corte anche di recente ha precisato che “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento” (Cass. 13088/2019; Cass. 28990/2018).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e del terzo motivo del ricorso, inammissibile il primo, va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione, ed il terzo motivo del ricorso, inammissibile il primo, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del, presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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