Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32650 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. I, 12/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20982/2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato Roberto Maiorana, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI PERUGIA, resa nel procedimento

iscritto al N. R.G. 5447/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2019 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Perugia, con ordinanza n. 363/2018, depositata in data 4/06/2018, nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di D.M., cittadino del Senegal, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie, ha dichiarato inammissibile il ricorso (depositato il 5/9/2017), in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2018, art. 35 bis quale introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, entrato in vigore il 17/8/2017, lo stesso avrebbe dovuto essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento amministrativo impugnato, nella specie avvenuta in data 6/7/2017, non operando la sospensione dei termini processuali, ai sensi dell’art. 35 bis citato, comma 14.

Avverso il suddetto decreto, D.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2018, art. 35 bis quale introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, nella lettura costituzionalmente orientata del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. ed anche in applicazione delle disposizioni transitorie dettate dalla L. n. 46 del 2017, art. 21 atteso che l’eliminazione del periodo feriale ai fini del computo anche del termine di impugnazione non potrebbe che riguardare procedimenti relativi all’impugnazione proposta di provvedimenti amministrativi notificati dopo il 17/8/2017, in quanto, in precedenza, doveva ritenersi applicabile la sospensione feriale.

2. La censura è fondata.

Nel nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 14, non opera più la sospensione feriale dei termini, in precedenza ritenuta pienamente operante anche da questo giudice di legittimità.

Tale disciplina, come rilevato pure dal giudice di merito, si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del nuovo modello processuale introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, vale a dire dal 17.08.2017 (D.L. 13 del 2017, ex art. 21, comma 1, che dispone il differimento dell’entrata in vigore della nuova disciplina normativa processuale anche in ordine all’art. 6, lett. g) con il quale è stato introdotto il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis nel quale si stabilisce il nuovo principio dell’inapplicabilità della sospensione dei termini feriali).

Questa Corte ha già affermato (Cass. 16420/2018) che l’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14 non opera rispetto ai ricorsi avverso decisioni delle Commissioni territoriali emesse – e notificate, come indicato in motivazione, anteriormente alla data del 17/8/2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data (vedasi, con riguardo all’inapplicabilità retroattiva della nuova normativa che riduce il termine di impugnazione nel giudizio di revocazione, all’impugnazione di provvedimenti pubblicati prima la sua entrata in vigore, in mancanza di un’espressa norma transitoria, Cass. 21280/2018, Cass. 2302/2019).

Nella specie, alla data di notifica del provvedimento impugnato (6/7/2017) il nuovo regime derogatorio della sospensione dei termini feriali non poteva essere applicato perchè non ancora in vigore.

Il computo del termine perentorio per l’impugnazione deve essere temporalmente ancorato al regime giuridico vigente alla data d’inizio della decorrenza del termine stesso e quindi alla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso in questione era tempestivo, essendo stato depositato il 5/09/2017. In tale data, il rito applicabile ai giudizi di protezione internazionale è quello introdotto con il D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017. Ma, dovendosi escludere un’applicazione retroattiva del nuovo regime derogatorio della sospensione dei termini feriali, deve ritenersi che, per i ricorsi introdotti alla data della entrata in vigore della nuova legge, o subito dopo, la novella processuale sarà applicabile soltanto con riferimento allo sviluppo temporale futuro del procedimento.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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