Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3265 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 10/02/2021), n.3265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8506/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

POLIGEST S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo

studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TOMMASO CONTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2232/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/03/2014 R.G.N. 3017/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. a Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, ha dichiarato che la soc. Poligest nulla doveva all’Inps per contributi in relazione al verbale ispettivo del 30/9/1991 ed ha condannato l’Istituto alla restituzione della somma di Euro 1.383.653 versata dalla società a titolo di condono in base all’istanza del 30/5/1995.

La Corte ha rigettato l’eccezione di giudicato sollevata dall’Inps rilevando che la sentenza della Corte d’appello n. 4507/2004, confermata dalla Cassazione con sentenza n. 5418/2006,aveva chiaramente affermato che le somme pagate dalla Poligest in relazione all’istanza di condono erano state versate con riserva di accertamento negativo del credito e che il giudizio conclusosi con sentenza della Corte d’appello n. 14057/2001, passata in giudicato, di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo notificato dall’Inps per il pagamento dei contributi, non aveva pronunciato sul merito della pretesa contributiva dell’Istituto ritenendo che si trattasse di decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Casa di cura villa delle querce e non della Poligest.

Ha ancora affermato che un accertamento del credito contributivo non era stato richiesto neppure nel giudizio definito con la sentenza della CA n. 4507/2004, confermata dalla Cassazione (sent. n. 5418/2006) e che, pertanto, la domanda di accertamento negativo della pretesa fondata sul verbale ispettivo del 1991 non era coperta da giudicato. Ha rilevato, infine, che la prova svolta aveva escluso la sussistenza di rapporti di lavoro e dunque, il debito contributivo, con conseguente diritto della Poligest ad ottenere la restituzione delle somme versate con il condono.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste la Poligest. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. L’Inps denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c.. Rileva che la sentenza della Cass. n. 5418/2006 si era già pronunciata su questione identica a quella oggetto del presente giudizio; che infatti la Poligest nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 5418/2006 citata aveva già chiesto accertarsi l’insussistenza del debito contributivo di cui al D.I. emanato nei confronti della Casa di Cura Villa delle Querce ed in quel giudizio si era giunti alla conclusione che non poteva essere più chiesta una pronuncia sul merito della pretesa dell’Inps e dunque la questione riproposta nel presente giudizio era coperta da giudicato.

L’Inps riporta le conclusioni formulate dalla Poligest nel ricorso introduttivo davanti al Tribunale conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione. Tra le conclusioni vi era quella di “a) accertare e dichiarare illegittimità della contestazione operata dall’Inps con verbale del 30/9/1991 e non dovute le somme richieste dall’Ente nel suo ricorso per decreto ingiuntivo; B) accertare e dichiarare il diritto della Poligest a ricevere dall’Inps la somma di Euro 1.383.653 versata per il condono”

4. Il ricorso è fondato.

Va accolto quanto denunciato dall’Inps secondo cui con la sentenza n. 5418/2006 è stata già emessa una pronuncia su una questione identica a quella oggetto del presente procedimento.

Nel giudizio conclusosi con la citata sentenza n. 5418/06 la società aveva chiesto, così come risulta riportato letteralmente dall’Inps, accertarsi l’insussistenza delle violazioni di cui al verbale ispettivo e dunque non dovute le somme richieste dall’ente con il suo decreto ingiuntivo, nonchè accertarsi il diritto della società ad ottenere la restituzione delle somme versate per il condono.

Nella sentenza n. 5418 si legge inoltre che “Alla luce dei principi di diritto enunciati e, comunque, in coerenza con gli accertamenti di fatto prospettati, la sentenza impugnata – che ha negato la restituzione degli importi pagati a titolo di condono – non merita, quindi, le censure, che le vengono mosse con i primi due motivi di ricorso. Tanto basta per rigettare gli stessi motivi, perchè infondati. Parimenti infondato risulta, tuttavia, anche il terzo motivo. 3.1. E’ ben vero, infatti, che – con norma retroattiva, applicabile a tutte le domande di condono previdenziale (L. n. 448 del 1998, art. 81, comma 9) – risulta attribuita al contribuente, che abbia proposto riserva di ripetizione contestualmente a detta domanda, la possibilità di ottenere – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 14845,13942, 5139/2004, 16120, 37843198/2003, 9751/2002) – l’accertamento negativo in sede contenziosa circa la sussistenza del debito contributivo condonato. Tuttavia è mancato, nella specie, l’accertamento negativo prospettato”.

5. Alla luce delle affermazioni contenute nella pronuncia richiamata dall’Inps le censure formulate dall’Istituto sono fondate in quanto effettivamente vi è identità fra domanda proposta in questo giudizio ed in quello definito con la sentenza di questa Corte la quale si è pronunciata sul merito, pervenendo alla conclusione che l’accertamento negativo del credito era stato respinto e dunque la conseguente domanda di restituzione delle somme oggetto di condono non poteva essere accolta.

6. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda della Poligest.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda della Poligest; condanna la società a pagare le spese di lite che liquida per il giudizio di Tribunale in Euro 7.500,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi; per il giudizio d’appello in Euro 12.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi e per il presente giudizio di cassazione in Euro 18.000,00,oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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