Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3265 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. I, 10/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2094/2010 proposto da:

G.R. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA Gabriele, che la rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 301/09 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

27.5.09, depositato il 10/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1. – La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1. – Con decreto depositato il 10.6.2009 la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze da G.R., quale erede di G.G., in relazione alla durata irragionevole di un procedimento instaurato dal de cuius dinanzi alla Corte dei Conti in data 10.8.1955 e definito con sentenza di rigetto del 20.12.2007, avente ad oggetto la richiesta di trattamento pensionistico privilegiato.

La Corte di merito ha determinato in tre anni la durata ragionevole del processo e, detratto il periodo intercorso sino al 1.8.1973 di riconoscimento del diritto individuale al ricorso CEDU, ha dichiarato prescritto il diritto del dante causa della ricorrente in relazione al periodo 1.8.1976-3.7.1977, data del decesso della parte originaria, seguito da riassunzione eseguita solo nel 2005.

Contro il decreto l’attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero intimato resiste con controricorso.

2. – Il ricorso appare manifestamente inammissibile perchè -in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato solo a far tempo dal 4.7.2009, in relazione all’impugnazione di provvedimenti pubblicati o depositati dopo tale data – i motivi formulati dalla ricorrente sono del tutto privi dei quesiti prescritti dalla predetta norma.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio”.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese processuali che liquida in Euro 865,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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