Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3265 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20360-2014 proposto da:

N.M., in proprio e quale erede di E.N.C.,

N.C., quale erede di E.N.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI SANNINO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.A., N.L.M., N.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BALDO DI UBALDI 330, presso lo studio

dell’avvocato MARIA ASSUNTA IASIVOLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato AGOSTINO MAIONE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

N.P., N.S., JAZZ INTIMO SAS DI BARBATO GIOVANNI &

C., BARBATO GIOVANNI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17695/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 17/04/2013, depositata il 19/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. N.M., in proprio e quale erede di E.N.C., e N.C., quale erede della medesima de cuius, hanno proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., contro M.A., N.L.M., e N.B., nonchè contro N.P., N.S., la s.a.s. Jazz Inmo di B.G. & C. e B.G., avverso la sentenza n. 17695 del 2013 della Corte di cassazione, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da essi ricorrenti con il n.r.g. 2506 del 2008.

2. Al ricorso per revocazione hanno resistito con congiunto controricorso, la M., N.L.M. e N.B..

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, presso la Sesta Sezione, in relazione all’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato agli avvocati delle parti costituite.

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. All’esito dell’adunanza il Collegio ha condiviso la proposta di definizione del ricorso formulata dal relatore, sulla base delle seguenti ragioni.

2. Il ricorso è manifestamente inammissibile perchè non prospetta un errore di fatto revocatorio, ma censura l’apprezzamento svolto dalla sentenza impugnata, quanto all’osservanza, nel ricorso ordinario deciso dalla sentenza impugnata, del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all’art. 366, n. 3, che sostiene essere stato erroneo, là dove si è ritenuto il ricorso difettare della detta esposizione, perchè essa si era articolata con la riproduzione dell’intero atto di appello, di copia di cinque retate di notificazione, di due verbali di causa e di un certificato camerale.

L’inammissibilità è manifesta, in quanto si sostiene che la riproduzione degli atti sarebbe stata essenziale ai fini della comprensione del motivo e non ch la riproduzione, cioè il fatto assunto dalla sentenza a ragione di decisione, vi fosse. Il riferimento al precedente di cui a Cass. n. 1070 del 2014 è privo di pertinenza, poichè quella decisione ravvisò un caso di revocazione nell’erronea affermazione dell’assenza materiale di un quesito di diritto, che invece io ricorso conteneva.

Viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: “E’ inammissibile, perchè non denuncia un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 bensì una violazione della disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 il ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione, con il quale si deduca come motivo di revocazione l’errore che la sentenza avrebbe compiuto nel ritenere il ricorso oggetto di decisione inammissibile per carenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti della causa.” (Cass. (ord.) n. 4640 del 2007).

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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