Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32649 del 17/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29319-2017 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO POLIZIANO

27, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERNASCONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MUNICIPALIZZATA SABINA SRL, ANDREANI TRIBUTI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3326/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 08 giugno 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.M. propone ricorso avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, depositata l’8 giugno 2017.

1. – Il giudizio è scaturito dalla impugnazione che la società oggi ricorrente ha fatto di una intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti dalla società Andreani Tributi srl, che operava quale concessionaria del servizio di riscossione per conto e su incarico del Comune di Palombara Sabina. Impugnando l’intimazione, il ricorrente eccepiva vizi formali dell’atto di intimazione e della procedura di riscossione.

Avuta decisione negativa in primo grado, la Estraba spa ha proposto appello.

Il giudizio di secondo grado si è svolto senza la partecipazione dell’appellante, che assume di non essere stato mai avvisato dell’udienza di trattazione, pur avendo eletto domicilio presso l’avvocato.

Il ricorrente propone in tutto 7 motivi di ricorso, mentre non v’è costituzione delle controparti.

2. – Il ricorso è fondato.

3. – E’ pacifico che l’appellante aveva eletto domicilio presso l’avvocato difensore, e che l’avviso di udienza è stato notificato non a quest’ultimo, ma al difensore di controparte, e dunque è pacifico che l’avviso di trattazione del procedimento non è mai stato portato a conoscenza dell’appellante.

E’ regola consolidata che “nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato del medesimo decreto, art. 61, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; sicchè, l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (Cass. n. 28843 del 2017; Cass. n. 1786 del 2016).

Non v’è ovviamente bisogno, di dimostrare di aver subito un effettivo pregiudizio, che in realtà è in re ipsa, ossia nel fatto stesso di non aver potuto partecipare alla trattazione del procedimento.

Altrettanto evidente è che la nullità affligge anche la sentenza conclusiva, e che dunque non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso (o di sua infondatezza) il fatto di ritenere nulla la sentenza piuttosto che il procedimento.

Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di secondo grado, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018

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