Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32649 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. I, 12/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31486/2018 proposto da:

O.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Lera Federico, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 702/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2019 dal consigliere Dott. VELLA Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano O.O. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Genova aveva respinto la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria o ancora la protezione umanitaria.

2. Il ricorrente ha impugnato detta decisione con due motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 poichè, con riguardo alla protezione sussidiaria, la Corte d’Appello, si sarebbe limitata a valutare l’inattendibilità del racconto, omettendo le basilari verifiche sul trattamento delle persone (OMISSIS) in Nigeria, posto che sull’orientamento sessuale del ricorrente non vi sarebbero dubbi.

3.1. La censura è inammissibile, poichè involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, a fronte di una congrua motivazione proprio sul punto in questione – che era stato oggetto di uno specifico motivo d’appello – non contestata secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, onerando il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018).

3.2. Invero, la valutazione della credibilità del racconto del richiedente (e quindi la sua attendibilità) integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – chiamato a valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), – come tale censurabile in cassazione solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), applicabile ratione temporis e come detto non rispettato dal ricorrente – ovvero per assoluta mancanza di motivazione, restando escluse sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (ex multis, Cass. 3340/2019, 27502/2018).

3.3. Nel caso di specie la Corte d’appello, condividendo le conformi valutazioni del giudice di primo grado, ha sottolineato le contraddizioni tra le due versioni del racconto del richiedente, riscontrate in passaggi sia essenziali che secondari, tali da investire “l’intero racconto”. Orbene, una volta ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda di protezione, non è sempre e comunque necessario far luogo ad un approfondimento istruttorio, poichè il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice presuppone una affidabile allegazione dei fatti da accertare (Cass. 33096/2018, 28862/2018) e, su questo aspetto, la censura tradisce l’aspirazione ad una diversa valutazione della fattispecie concreta, non consentita in sede di legittimità (ex multis, Cass. 14221/2019, 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).

4. Con il secondo mezzo ci si duole della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sul presupposto che nella vicenda personale del richiedente vari fattori indurrebbero a riconoscere la protezione umanitaria, quali, tra l’altro, la mancanza di riferimenti e di mezzi utili a garantire il rispetto dei minimi di dignità in caso di rientro in patria – “dove troverebbe solo una cattiva accoglienza a causa della propria sessualità” – e “le vicende patite nel corso del transito in Libia”.

4.1. Anche questa censura è inammissibile perchè afferente valutazioni di merito, avendo il giudice d’appello escluso – anche per le ragioni sopra richiamate in punto di mancanza di credibilità l’esistenza di specifiche ragioni di vulnerabilità. Al riguardo questa Corte ha affermato che “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” (ex multis, Cass. 9304/2019).

4.2. Anche il riferimento alla Libia non assume valore decisivo, poichè il fatto che in un paese di transito – come appunto, nel caso di specie, la Libia – si sia consumata una violazione dei diritti umani, non comporta di per sè l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, essendo a tal fine necessario accertare che lo straniero venga ad essere perciò privato della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, per effetto del rimpatrio nel Paese di origine, di cui cioè si abbia la cittadinanza (Cass. 4455/2018), non già di un Paese terzo (cfr. Cass. 2861/2018, 13858/2018, 29875/2018). Semmai, le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, ove potenzialmente idonee – quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità – ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, possono legittimare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018), sempre in presenza di specifiche e concrete condizioni, da allegare e valutare caso per caso (Cass. 13096/2019).

5. In assenza di difese della parte intimata, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA