Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32648 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. I, 12/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30902/2018 proposto da:

O.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Tartarini Laura, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Torino, Sez.

Genova; Procuratore Generale Corte Appello Genova;

– intimati –

avverso la sentenza n. 951/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2019 dal consigliere Dott. VELLA Paola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano O.E. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Genova aveva respinto la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria o ancora la protezione umanitaria.

2. Il ricorrente ha impugnato detta decisione con due motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 lett. g) e h), art. 3, art. 8 e art. 14, lett. a), b), c) – in relazione alla invocata protezione sussidiaria – per non avere i giudici di merito correttamente motivato circa la non credibilità del richiedente, nonostante questi avesse circostanziato la domanda (nei limiti del possibile) anche con riferimento alla morte dei fratelli, avvenuta per problemi di salute ma riconducibile a rituali sacrificali del culto di cui il padre era sacerdote (riti Ju-Ju); la questione della temuta minaccia da parte dalla setta cui il ricorrente voleva sottrarsi avrebbe meritato un approfondimento, posto che numerose fonti internazionali danno evidenza del dilagare dei culti in Nigeria, in particolare nel Sud del Paese, incluso il luogo di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)). L’esposizione del ricorrente a ripetuti e gravi atti di violazione di diritti umani fondamentali, quale quello della vita, perpetrati dagli aderenti alla setta di cui il padre era sacerdote, integrerebbero il rischio di danno rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), anche in considerazione del fatto che la Nigeria sarebbe caratterizzata da elevati livelli di criminalità, con un significativo e concreto rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del Paese, specie nel Delta del Niger, dove sarebbe difficile per l’autorità statale garantire il rispetto della legalità.

3.1. La censura è inammissibile, poichè involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, a fronte di una motivazione congrua, puntuale e corredata da espressi riferimenti a fonti qualificate e aggiornate sulle cd. C.O.I. (Country of Origin Informations), non contestata secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, onerando il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018).

3.2. In particolare, la valutazione della credibilità del racconto del richiedente (e quindi la sua attendibilità) integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – chiamato segnatamente a valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), – come tale censurabile in cassazione solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), applicabile ratione temporis e come detto non rispettato dal ricorrente, ovvero per assoluta mancanza di motivazione, restando escluse sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (ex multis, Cass. 3340/2019, 27502/2018).

3.3. Inoltre, una volta ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda di protezione, non è sempre e comunque necessario far luogo ad un approfondimento istruttorio, poichè il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice presuppone una affidabile allegazione dei fatti da accertare (Cass. 33096/2018, 28862/2018); nè d’altro canto la Corte d’appello ha messo in dubbio l’esistenza del fenomeno del “cultismo” in sè, limitandosi a rilevare la genericità e lacunosità del racconto, sicchè la censura tradisce l’aspirazione ad una diversa valutazione della fattispecie concreta, non consentita in sede di legittimità (ex multis, Cass. 14221/2019, 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).

4. Con il secondo mezzo ci si duole, in subordine, della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in quanto – con riguardo alla protezione umanitaria – la situazione sarebbe astrattamente inquadrabile tra quelle che costituiscono motivo di persecuzione, sebbene non di gravità tale da integrare il riconoscimento dello status di rifugiato; in ogni caso “si versa in una situazione che integra una condizione di grave vulnerabilità che impedisce il rientro del ricorrente in Nigeria”.

4.1. Anche questa censura è inammissibile poichè, ferme restando le valutazioni espresse dai giudici di merito in punto di credibilità, appare generica, mentre “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” (ex multis, Cass. 9304/2019).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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