Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32647 del 17/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 17/12/2018), n.32647
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27298-2017 proposto da:
INDUSTRIA ESTRAZIONE TRAVERTINO CAVE ANTICHE DEL BARCO – ESTRABA SPA,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio
dell’avvocato CARLA GAMBARDELLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato DANIELE GRIMALDI;
– ricorrente –
contro
ANDREANI TRIBUTI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO
CARILE, ALBERTO TASSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1996/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 10 aprile 2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
CRICENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La società Estraba spa propone ricorso avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, depositata il 10 aprile 2017.
1. – Il giudizio è scaturito dalla impugnazione che la società oggi ricorrente ha fatto di un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dalla società Andreani Tributi srl, che operava quale concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto e su incarico del Comune di Tivoli. Impugnando l’avviso la società ricorrente sosteneva che la Andreani non era legittimata alla riscossione, anche per via del fatto che i rifiuti prodotti, per i quali si pretendeva la tassa di smaltimento, erano rifiuti speciali, che la Estraba provvedeva da sè a smaltire incaricando una ditta specializzata.
Avuta decisione negativa in primo grado, la Estraba spa ha proposto appello.
Il giudizio di secondo grado si è svolto senza la partecipazione dell’appellante, che assume di non essere stato mai avvisato dell’udienza di trattazione, pur avendo eletto domicilio presso l’avvocato.
La società Estraba spa propone ricorso per Cassazione, con solo motivo, cui resiste con controricorso la Andreani, eccependo l’inammissibilità del ricorso stesso, per i motivi che saranno considerati in seguito.
2. – Il ricorso è fondato.
2.1. – Intanto è da escludersi che il ricorso sia inammissibile, come eccepisce la controricorrente. Quest’ultima assume che l’inammissibilità sarebbe da ravvisarsi nella circostanza che la ricorrente non ha chiesto la trattazione in Camera di consiglio, mancanza, se tale può considerarsi, che ovviamente non è prevista a pena di nullità del ricorso per Cassazione.
A dire il vero la controricorrente aggiunge, come motivo di inammissibilità, altresì la circostanza di non avere indicato il pregiudizio effettivo che sarebbe seguito alla mancata partecipazione al giudizio di appello. E’ questa tuttavia un’eccezione che attiene al merito piuttosto che al rito ed ai suoi presupposti di ammissibilità, e dunque se ne dirà in seguito.
3. – E’ pacifico che l’appellante aveva eletto domicilio presso l’avvocato, e che l’avviso di udienza è stato notificato non a quest’ultimo, ma al difensore di controparte, e dunque è pacifico che l’avviso di trattazione del procedimento non è mai stato portato a conoscenza dell’appellante.
E’ regola consolidata che “nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato del medesimo decreto, art. 61, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; sicchè, l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (Cass. n. 28843 del 2017; Cass. n. 1786 del 2016).
Non v’è ovviamente bisogno, come eccepisce la controricorrente, di dimostrare di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata comunicazione dell’udienza, che in realtà è in re ipsa, ossia nel fatto stesso di non aver potuto partecipare alla trattazione del procedimento.
Altrettanto evidente è che la nullità affligge anche la sentenza conclusiva, e che dunque non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso (o di sua infondatezza) il fatto di ritenere nulla la sentenza piuttosto che il procedimento. E ciò senza tacere del fatto che comunque il ricorrente ha chiesto anche la nullità del procedimento.
Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Regionale Tributaria di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2018